SE GLI ALUNNI OCCUPANO LA SCUOLA E NON SI ARRIVA AI 200 GIORNI DI LEZIONE...
Data: Luned́, 12 febbraio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Occupazione studentesca e calendario scolastico : Lidia Bellitti

Domanda

Il Consiglio d'istituto e il Collegio docenti della scuola ove insegno, all'inizio dell'anno scolastico, avevano previsto i canonici 200 giorni di lezione e deliberato una "pausa didattica" di sei giorni per la fine di febbraio. A seguito dell'occupazione dell'istituto da parte di un certo numero di studenti, per un totale di cinque giorni, il Dirigente scolastico ha comunicato in collegio che, per raggiungere i 200 giorni di scuola, non si possa fare più la pausa didattica. E' legittima tale posizione? Considerato che durante l'occupazione, docenti e personale Ata (Personale ausiliario tecnico e amministrativo) sono rimasti fuori dall'edificio scolastico per tutte le ore di servizio, dopo aver apposto su un foglio una firma di presenza, visto che la preside successivamente ha invitato i docenti ad annotare sul registro personale l'assenza degli studenti nei giorni dell'occupazione, è possibile far rientrare il periodo dell'occupazione tra le "causa di forza maggiore" e non intaccare, di conseguenza, la pausa didattica programmata? La situazione non è paragonabile ai giorni che si perdono per le elezioni o per gli scioperi degli studenti o del personale della scuola?

Risposta

A mio parere l’occupazione della scuola da parte degli alunni non può essere considerata alla stregua di soluzione di continuità dell’azione didattica, quanto, invece, come una sorta di autogestione del processo didattico-apprenditivo, che non interrompe la maturazione dei giorni di scuola ai fini del raggiungimento del requisito di regolarità. Diversamente opinando si tratterebbe di un comportamento penalmente rilevante, che farebbe insorgere responsabilità in capo agli attori di tale comportamento e al dirigente scolastico che, pur avendo preso contezza della interruzione del pubblico servizio, non avrebbe preso provvedimento alcuno. Allo stato, peraltro, non risulta che l’amministrazione scolastica sia orientata ad interpretare la normativa in tal senso. Resta da vedere per quale motivo il Dirigente scolastico abbia ritenuto di liberare i docenti dall’obbligo di vigilanza e il personale Ata dall’obbligo della prestazione.







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