La data stabilita è il prossimo 25/10/2002 per la pubblicazione
mediante affissione all'albo di ciascuna istituzione scolastica, delle graduatorie
provvisorie di circolo/istituto relative al personale docente ed educativo
incluso nella II e III fascia di cui alla C.M. n.68 del 14/6/2002.
Avverso le predette graduatorie è ammessa la presentazione di eventuale
reclamo nei termini e con le modalità di cui all'art.7 del D.M. n.
103/2001 ed all'art. 5, comma 13 del Regolamento (D.M. n. 201/2000).
Ne proponiamo un estratto. In grassetto abbiamo sottolineato le parti salienti.
DM n.103/2001 art.7
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie
di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza fascia. Avverso le
graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del Regolamento - che deve essere
rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda,
esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima
secondo quanto detto al precedente articolo 4. Avverso le graduatorie di prima
fascia è ammesso reclamo solo per errori materiali.
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà
avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale,
previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un
termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la
decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e
avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R.
o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60
giorni o 120 giorni.
4. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata
proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente
scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
DM n201/2002 -Art5 - Comma13. (Regolamento)
Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999 n.275, avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo,
entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all’albo
della scuola, all’organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto
diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito
della decisione sul reclamo.