LA REGIONE SICILIA ATTUA L'APPRENDISTATO GIOVANILE
Data: Domenica, 04 febbraio 2007 ore 10:57:45 CET
Argomento: Comunicati


Molti giovani pur aiutati con insegnamento individualizzato (LARSA) hanno difficoltà negli studi. La legislazione vigente permette di espletare il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni per i giovani, ai sensi dell’articolo 2 del Codice civile, che abbiamo almeno 15 anni di età. La forma del contratto lavorativo è l'apprendistato attraverso l’alternanza scuola-lavoro. La Regione Sicilia con D.A. n° 05/Serv. VI – AG. dell'01/Febbraio/2007, "Visto il “Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l’apprendistato”, siglato in data 8 ottobre 2004, tra la Regione siciliana-Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione e le parti sociali con cui sono stati definiti obiettivi, contenuti e procedure che dovranno contribuire ad avviare su scala regionale una prima sperimentazione del nuovo apprendistato di cui al d.lgs. 276/2003 ...APPROVA il  modello di piano formativo individuale e il modello unico di comunicazione di assunzione apprendista ...

Apprendistato

L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta garantisce all'apprendista una formazione finalizzata all’elevazione professionale.
Il nuovo apprendistato, così come disciplinato dal decreto legislativo 276/03, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo, lungo tutto l’arco della vita.

A tal fine il Dlgs 276/2003 individua tra le tipologie di contratto :

L'apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48)

che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani (dai 15 ai 18 anni);
L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ovvero alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l’assolvimento dell’obbligo formativo attraverso lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro.
Con il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani che possono essere assunti a 15 anni, ai sensi dell’articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro. L’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione si configura, pertanto, come l’unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni.

Agenzia Regionale per l’Impiego e la Formazione Professionale

 

APPRENDISTATO

 

D.A. n° 05/Serv. VI – AG. dell'01/Febbraio/2007

 

Approvazione del modello di piano formativo individuale e del modello unico di comunicazione di assunzione apprendista

 

 







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