PUNTEGGIO DI MONTAGNA: SONO LICENZIABILI GLI ASSUNTI CHE NE HANNO BENEFICIATO?
Data: Venerdì, 02 febbraio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Gli effetti della sentenza n.11/2007 della Corte Costituzionale :
licenziabili i docenti assunti beneficiari del doppio punteggio?

Resa nota la decisione della Consulta, che ha dichiarato in parte illegittimo il doppio punteggio attribuito ai docenti per l’insegnamento nelle scuole di montagna ai fini dell’ accesso, integrazione o aggiornamento delle graduatorie permanenti, molti degli insegnanti, ancora “precari” e quelli già assunti in quanto collocati in posizione utile per essere reclutati e beneficiari del punteggio in questione, sono ora in stato di ansia. Soprattutto i neo assunti perché temono di essere licenziati, di perdere l’agognato posto di lavoro stabile di insegnante, dopo aver atteso e vissuto per anni nello stato di precarietà. La speranza dei reclutandi, invece, cresce, soprattutto, perché molti giornali, nel dare la notizia della pronuncia del Giudice delle Leggi, titolano l’evento senza far sconto di induzione al facile ottimismo, o forse, ad illusorie aspettative. Orbene, cerchiamo di dare dignità alla chiarezza e onore alla verità, cominciando con il parafrasare il portato stesso dell’art. 136 della Carta Costituzionale, a mente del quale le decisioni con cui la Consulta accoglie le questioni di illegittimità delle norme vigenti non hanno effetto retroattivo : tranne per le leggi penali e nei casi in cui vi è ancora pendenza giudiziale in controversie nelle quali è rilevante nel decidere l’applicazione della norma dichiarata incostituzionale. Ossia, i diritti quesiti - espressione di lessico dottrinale che esprime semplicemente il concetto di situazioni di diritto già acquisite in precedenza, in forza di leggi successivamente abrogate, oppure annullate dalla Corte Costituzionale - sono intangibili : non si toccano. Ma vi è più. La decisione in esame è una pronuncia cosiddetta additiva, perché i Giudici costituzionali, non hanno dichiarato totalmente illegittima la norma, ma solo nella parte in cui il “bonus” del doppio punteggio è riconosciuto a tutti gli insegnamenti resi in scuole di montagna, e non solo, invece, a quelli prestati nelle pluriclassi delle scuole primarie dei Comuni di montagna. Con tale decisione, detta anche manipolativa, la Consulta ha in sostanza ribadito che il punteggio doppio non è illegittimo se attribuito e fatto valere da tali docenti, attesa l’effettiva gravosità dell’impegno didattico richiesto, giacché consiste nel contemporaneo insegnamento ad alunni di classi diverse. Il doppio punteggio rimane anche per tutti i docenti che hanno insegnato nelle piccole isole o nelle carceri. Né,però, va decurtato a coloro che ne hanno beneficiato in passato e sono stati collocati in posizione utile per essere reclutati e per ciò legittimamente assunti. La decisione sicuramente inciderà sulle vertenze in corso o sulle decisioni del Giudice Amministrativo non passate in giudicato. E produrrà effetti sul contenzioso in atto dinanzi al Tar di Campobasso e al TAR di Catania, i quali hanno sollevato la questione di legittimità e che, in attesa della pronuncia della Consulta, hanno dovuto sospendere i relativi processi. Vero anche che le graduatorie permanenti, istituite con Legge n 124/1999, sono uno dei due canali attraverso cui i docenti sono immessi in ruolo ( l’altro e rappresentato dai concorsi ordinari) e sono integrate ed aggiornate annualmente. Così come è altrettanto vero che la sentenza della Corte inciderà solo sul contingente dei docenti inseriti nella III fascia delle mentovate graduatorie. Certo, la sentenza riguarderà il reclutamento futuro e, solo in parte, le operazioni di immissione in ruolo “sub sudice”: a meno che non sopraggiunga un intervento urgente del Governo ( decreto legge) politicamente accomodante.
Avv. Josè Sorrento







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