Corsi sperimentali istruzione formazione, trasmissione accordo regionale.
Data: Martedì, 30 gennaio 2007 ore 10:33:43 CET
Argomento: Comunicati


Dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Con la nota del 27 dicembre 2006 si è trasmessa la C.M. n. 74 del 21/12/2006 relativa alle iscrizione degli alunni.

Nella detta nota si era fatta riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene i corsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Alla presente si allega l'accordo relativo a tali corsi sottoscritto il 26 c.m. dal Presidente della Regione e dai Direttori Generali interessati.

Appena definite le tipologie di offerta formativa che verranno attivate in base a tale accordo se ne darà tempestiva notizia dato che gli studenti in età dell'obbligo possono legittimamente iscriversi ad essi.

IL DIRETTORE GENERALE

Guido di Stefano

 

 

REGIONE SICILIANA                                                                  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione                               

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

                  

Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale,

     Formazione Professionale ed Emigrazione

 

 

 

ACCORDO

Per la realizzazione del Protocollo d’intesa fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della ricerca  (MIUR)  e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) , firmato a Roma in data 18.09.2003, riguardante l’avvio di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53

 

 

TRA

 

l’ Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, rappresentato

dal Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica Istruzione Dott.ssa G. Patrizia Monterosso;

 

l’ Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale, rappresentato da

Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Professionale Dott.ssa Alessandra Russo

Dirigente Generale dell’Agenzia per l’Impiego e la Formazione Professionale Dott. Gaspare Carlo Lo Nigro;

 

l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero della Pubblica Istruzione rappresentato dal

Direttore Generale Dott. Guido Di Stefano

 

 

 

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO    il D.P.R . 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;

VISTA   la L.r. 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA   la L.r. 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO    l’Accordo tra  l’ Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, l’ Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale,  l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22.10.2003 per la realizzazione del Protocollo d’intesa fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della ricerca  (MIUR)  e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) , firmato a Roma in data 18.09.2003;

VISTO    l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15.1.2004 per la definizione degli standard formativi  minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

VISTO    l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

VISTO    il D. M. 3 dicembre 2004 n. 86 – Norme concernenti il  passaggio dal sistema della formazione professionale e apprendistato al sistema dell’Istruzione;

VISTO    il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO    il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola – lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;.

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 253 del 10.10.2005 Libretto formativo del cittadino, previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 276/2003;

VISTO    il Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO    l’Accordo del 24 novembre 2005 tra Regioni e Province Autonome per il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali di cui all’Accordo della Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;

VISTO    l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi  minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione di cui all’Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

VISTA  la nota assessoriale prot. 6569 dell’11.9.2006 con la quale è stato costituito il Comitato tecnico, così come convenuto nella riunione, tenutasi in data 7.9.2006, tra l’Assessorato  Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione - Dipartimento Pubblica Istruzione -, l’ Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale - Dipartimento Formazione Professionale  e Agenzia per l’Impiego e la Formazione Professionale -  e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

VISTA   la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 74 – prot. n. 11668 - del 21.12.2006;

VISTA   la Legge  27.12.2006,  n. 296;

VISTA   la nota prot. 29145 del 27.12.2006 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

 SENTITO il Comitato tecnico, in precedenza citato, composto da: un rappresentante del Dipartimento Pubblica Istruzione,  un rappresentante del Dipartimento Formazione Professionale, un rappresentante del Dipartimento Agenzia per l’Impiego e Formazione Professionale,  un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,  un Ispettore Tecnico dell’ USR,  un Dirigente di Istituto Professionale statale,  un Dirigente di Istituto Tecnico statale,  un rappresentante dell’Associazione CONFAP, un rappresentante dell’Associazione  CENFOP,  un rappresentante dell’Associazione  FORMA;

 CONSIDERATO che il Protocollo d’intesa, firmato a Roma in data 18.3.2003, prevede all’art. 6 la sottoscrizione di formale accordo tra Regione Siciliana ed Ufficio Scolastico Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione per l’individuazione di specifiche modalità operative;

 

 

SI CONCORDA

 

 

Art. 1

Soggetti destinatari e finalità

 

  1. Sono destinatari del presente Accordo gli allievi che hanno concluso il primo ciclo di studi e vogliono avvalersi dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 28 del decreto legislativo 17.10.2005, n. 226.

 

  1. Il presente accordo intende disciplinare le modalità per l’attuazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione, di cui all’art. 2 del Protocollo d’intesa firmato a Roma in data 18.9.2003, e di cui alla Legge 27.12.2006, n.296 e che hanno il fine di:

 

a)       dare attuazione al diritto-dovere previsto dall’art. 2 comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b)       sostenere ed offrire agli studenti maggiori opportunità di scelta in relazione ai loro bisogni di istruzione e formazione;

c)       innalzare i livelli culturali degli allievi, sviluppare capacità e competenze, coerenti con le attitudini e le scelte personali, in funzione del conseguimento di titoli e qualifiche professionali, anche ai sensi della lettera h, comma I art. 2 della legge n. 53/2003, del decreto legislativo 15.4.2005, n. 76 e del decreto legislativo 17.10.2005, n. 226, per il successivo inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;

d)       favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione, nella consapevolezza delle scelte effettuate dagli allievi, mediante il conseguimento ed il riconoscimento di crediti scolastici e formativi, secondo modalità che saranno in seguito definite.

 

  1. Il presente Accordo intende realizzare le condizioni di sistema a livello regionale per l’integrazione tra gli ambiti di Istruzione, Formazione e Lavoro, per assicurare alla persona , nell’ottica dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con le indicazioni nazionali e comunitarie ,  la possibilità  di    transitare tra il sistema dell’istruzione ed i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e tra i  differenti territori (regionale e nazionale ),  grazie al reciproco riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi ambiti di studio,  di formazione e di lavoro

 

 

  1. Tali percorsi, anche nell’ottica di una efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, sono caratterizzati da:

 

    1. pieno coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale mediante  forme di integrazione condivise nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli;

    2. pari valenza formativa tra discipline ed attività attinenti la formazione generale e culturale e le aree professionalizzanti;

    3. integrazione tra il sapere, il  saper essere, il saper fare e l’agire ;

    4. promozione di azioni di  orientamento e di  sostegno/accompagnamento al successo formativo.

 

 

 

 

Art. 2

Soggetti attuatori

 

I soggetti che realizzano i percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale sono tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e gli enti di formazione accreditati dalla Regione Siciliana, che allo scopo pongono in essere le necessarie intese per la realizzazione dei percorsi di che trattasi.

Sono considerate imprescindibili, per l’ammissione alla stipula delle intese tra l’istituzione scolastica e la struttura formativa, la coprogettazione degli interventi nei percorsi formativi per l’acquisizione sia di competenze professionali certificabili e, quindi, spendibili nel mondo del lavoro, sia di crediti spendibili nella scuola secondaria superiore, le seguenti condizioni:

 

                per l’istituzione scolastica

a)       coerenza del progetto del percorso sperimentale con il piano dell’offerta formativa (POF) e con le finalità del presente Accordo;

b)       delibera di adesione del Collegio docenti.

 

per l’ente di formazione  

a)     possesso dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, specifico nell’ambito dell’obbligo formativo

b)    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa secondo le vigenti disposizioni, con la quale l’Ente

        attesti  di avere maturato esperienza nell’ambito  del Piano Regionale dell’Offerta  Formativa (PROF) nell’ambito dell’obbligo formativo ;       

c)       coerenza dei progetti con le finalità del presente Accordo.

 

L’elaborato progettuale deve essere conforme agli  standard formativi relativi alle competenze di base definitivi in Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 che a quelli relativi alle competenze tecnico professionali definiti in Conferenza Stato- Regioni il 5 ottobre 2006 per il conseguimento della qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo ( decisione del Consiglio 85/368/CEE)

 

 

Art. 3

Tipologia dei percorsi  sperimentali di istruzione e formazione

 

1-       I modelli sperimentali , caratterizzati da  didattica innovata e motivante,  che coinvolgono l’istruzione e la formazione

 professionale nella Regione Siciliana sono caratterizzati da percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione, da effettuarsi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado e enti di formazione accreditati dalla Regione Siciliana, con le seguenti tipologie:

 

a) Percorsi triennali di istruzione integrati con moduli di formazione professionale nel rispetto della flessibilità  di cui al DPR 275/99, al D.M. 234/2000 e con riferimento alla L.r. 6/2000 e al decreto legislativo n 226 del 17.10.2005.  La durata dei moduli deve essere pari al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle Istituzioni scolastiche. Al termine dei percorsi i giovani conseguono, oltre alla promozione alla classe successiva del corso di studi frequentato e, per l’istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l’attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o crediti per il suo conseguimento.

b) Percorsi triennali di formazione integrati con l’istruzione realizzati con specifiche intese tra l’istituzione scolastica pubblica e la struttura formativa ed in cui sia prevalente l’acquisizione di competenze di tipo tecnico professionale e sia assicurata anche l’acquisizione di competenze di base secondo i relativi  standard  minimi  previsti dall’ Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15.1.2004  e dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per i percorsi sperimentali di istruzione e formazione.

Il monte ore complessivo dovrà essere almeno di 990 ore annue di cui almeno 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base.

Al  termine dei percorsi triennali i giovani conseguono un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente, nonché crediti per l’eventuale rientro nel sistema di istruzione.

 

c) Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell’orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente  anche in relazione alle opzioni in ingresso ed in uscita dei percorsi.

 

d) Interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’orientamento e dell’alternanza.

 

2 - L’offerta dei corsi integrati , di cui alla lettera a) è di due tipologie:

1-       Attivazione di un percorso integrato per una intera classe;

2-       Attivazione, sin dal 1° anno di scuola superiore, di un percorso modulare rivolto a gruppi di studenti di più classi  (classi aperte) .

La 1° tipologia è prioritaria.

La 2° tipologia si attiva anche qualora non si pervenga alla istituzione della classe perché il numero di iscrizioni è inferiore a quanto previsto dalla normativa in materia, mediante realizzazione di un percorso modulare che risponda alle scelte comunque espresse.

E’ possibile proporre ambedue le tipologie purché non rivolte agli stessi studenti.

 

 

 

 

Art. 4

Organizzazione didattica

 

1.I percorsi di istruzione integrati con moduli di formazione riguardano i primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Vengono preliminarmente organizzati con l’individuazione da parte dei due sistemi di spazi di attività didattica di interconnessione tra i curricoli degli istituti di istruzione secondaria superiore ed i percorsi per profili professionali riconosciuti dalla Regione, più attinenti agli indirizzi di studio, per poi progettare ed attuare, moduli di formazione professionale coerenti. 

La durata dei moduli deve essere pari al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle Istituzioni scolastiche .

Ferma restando la competenza del sistema formazione professionale per la gestione del 20%, le istituzioni scolastiche e le strutture di formazione professionale, sulla base di una analisi delle competenze che gli allievi devono acquisire, concordano la ripartizione condivisa dei moduli formativi flessibili, da strutturare per unità formative (U.F.), e formalizzano le modalità di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi secondo la vigente normativa.

Deve essere comunque garantita l’acquisizione degli standard formativi  minimi relativi alle competenze tecnico -

professionali, di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 .

Al termine dei percorsi triennali gli allievi conseguono, su esito positivo, la promozione alla classe successiva del corso di studi e per l’istruzione professionale ed artistica, il diploma i qualifica e di licenza secondo gli ordinamenti scolastici, nonché un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale  o crediti per il suo conseguimento.

 

2. I percorsi triennali di formazione professionale, nell’ambito della loro struttura individuano  gli interventi formativi di contenuto tecnico-professionale  e vengono integrati dal sistema di istruzione.

Il monte ore complessivo dovrà essere almeno di  990 ore annue di cui almeno 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15.1.2004,  nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Al termine dei percorsi triennali gli allievi conseguono, su esito positivo, un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale  e l’acquisizione di crediti per un eventuale passaggio nel sistema istruzione, in indirizzi di studio coerenti con i percorsi formativi frequentati.

 

3. La Regione Siciliana favorisce, attraverso i Dipartimenti Regionali Pubblica Istruzione, Formazione Professionale ed Agenzia per l’Impiego e Formazione Professionale,  l’ attuazione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale.

 

 

Art. 5

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti, passaggi tra i diversi sistemi, profilo educativo, culturale e professionale

 

Per gli standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti, passaggi tra i diversi sistemi si applica quanto previsto dalla normativa di riferimento:

  • l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15.1.2004 per la definizione degli standard formativi  minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

  • l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

  • il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

  • il Decreto Interministeriale n. 253 del 10.10.2005 Libretto formativo del cittadino, previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 276/2003;

  • l’Accordo del 24 novembre 2005 tra Regioni e Province Autonome per il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali di cui all’Accordo della Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;

  • l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi  minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione di cui all’Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

  • “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione” di cui al decreto legislativo n 226 del 17.10.2005.

 

 

 

 

Art. 6

Misure di accompagnamento

 

Per promuovere e garantire il successo formativo degli allievi, ciascun progetto deve prevedere misure di accompagnamento ,con particolare riferimento alla prima accoglienza,all’acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, alla personalizzazione dei percorsi ed eventuale riadattamento degli stessi,al tutoraggio, all’orientamento ,al monitoraggio degli interventi .

Per particolari tipologie di destinatari (disabili,extracomunitari,soggetti con disagio sociale  e a rischio…..) devono essere previste e garantite forme specifiche di interventi.

 

A tal fine:

 

a) dovrà attivarsi un servizio di orientamento e di tutoring a favore degli allievi frequentanti la scuola secondaria di primo grado ,finalizzato a sviluppare le capacità di scelta  corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi e ad individuare i centri di interesse dei giovani , mediante attività volte a fornire individualmente il servizio di cui trattasi, nella considerazione che i piani di studio dei percorsi  debbono essere personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso , in itinere ed in uscita dai percorsi formativi;

 

b) nella considerazione che nel territorio della Regione Sicilia  è già stata attivata una rete di servizi territoriali di informazione , accoglienza ed orientamento  ,  i  cui terminali  sono  rappresentati dai  cosiddetti  “Sportelli  multifunzionali”,   coordinati in  ambito provinciale  dai  Servizi  Uffici   Provinciali  del  Lavoro ed in ambito  sub-provinciale  dai  Centri per  l’impiego ,  il servizio  di cui alla lett .A)  sarà attivato mediante l’apertura di sportelli multifunzionali da denominare “sportelli scuola” all’interno  di  istituti  scolastici  siciliani (anche attraverso un sistema articolato di recapiti) , che  la  Regione  Siciliana ,  attraverso  l’ Agenzia  Regionale   per   l’impiego e la formazione professionale , individuerà d’intesa con i soggetti firmatari del presente Accordo.

Il   numero  e  la collocazione  degli  “sportelli scuola”  individuati  dovrà  garantire,   per  quanto possibile,la massima diffusione del  servizio di orientamento e tutoring ;

 

c)     la Regione Siciliana  per il tramite dell’Agenzia regionale per l’impiego  e la formazione professionale, assicurerà

 l’ adeguamento,  alle esigenze  operative degli sportelli scuola, dei locali messi a disposizione dagli Istituti scolastici ,  dotandoli ,  altresì,  di attrezzature e di arredi;

 

d) la Regione Siciliana, attraverso l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale –per l’efficace erogazione del servizio di orientamento e di tutoring di cui alla lett.A)-promuoverà d’intesa con gli enti di formazione accreditati e gli Istituti scolastici interessati , l’attuazione di un percorso  specifico  di aggiornamento degli operatori degli  Sportelli multifunzionali coinvolti;

 

e)  per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo  la Regione Siciliana  attraverso l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale  farà ricorso all’utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo .

 

 

 

 

Art. 7

Verifiche e Valutazioni

 

Le verifiche e le valutazioni periodiche vengono effettuate congiuntamente dai docenti e dai formatori che hanno curato i percorsi sperimentali dell’anno di riferimento, secondo le direttive che la Regione Siciliana emanerà d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Al termine dei percorsi triennali di istruzione, integrati con moduli di formazione, l’allievo sostiene un esame per l’attestato di qualifica professionale con una Commissione d’esame articolata sul modello esami di qualifica professionale per i corsi post – qualifica negli Istituti Professionali di Stato, previsti dal D.M. 15.04.1994 n. 98, e secondo le direttive della Regione Siciliana d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Al termine dei percorsi triennali di formazione professionale integrati con l’istruzione l’allievo sostiene l’esame di qualifica con una Commissione d’esame, composta secondo la normativa regionale in vigore e secondo le direttive della Regione Siciliana.

 

 

 

 

Art. 8

Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati

 

Il processo di monitoraggio e valutazione sarà svolto dall’Organismo Regionale di cui all’Accordo 22.10.2003 secondo le modalità ivi previste.

 

 

 

 

 

Art. 9

Formazione dei formatori

 

1) Al fine di valorizzare adeguatamente le competenze professionali degli operatori dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nonché di ottimizzare l’apporto delle risorse umane coinvolte nel processo di sperimentazione di cui trattasi , la Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a sviluppare specifiche azioni di formazione e qualificazione dei predetti operatori, anche a completamento di analoghe iniziative intraprese dalle Istituzioni scolastiche  e degli enti di formazione coinvolti, con particolare riferimento  agli operatori impegnati per la realizzazione dei Laboratori Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (larsa), previsti  dalla lett.c) del Protocollo d’intesa tra MIUR-MLPS e Regione Siciliana del 18/09/2003,  “volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici  dell’orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta  dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso e in uscita dei percorsi”.

I larsa svolgeranno la loro attività anche  in collaborazione con gli sportelli scuola, di cui al precedente art. 6   , laddove  questi  ultimi  saranno  presenti   all’interno   delle  Istituzioni  scolastiche coinvolte nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione.

 

2) Al fine di garantire l’efficacia dei percorsi sperimentali le parti concordano di effettuare una programmazione congiunta di interventi comuni di formazione dei docenti della scuola  e dei formatori della formazione professionale, anche mediante predisposizione e/o utilizzo di pacchetti didattici in autoformazione, che consentono il confronto fra i sistemi, l’interscambio delle esperienze, la diffusione di metodologie didattiche validate.

Sono prioritarie le aree seguenti:

 

a)       l’architettura delle unità formative (UF), secondo il modello ISFOL o altri modelli nazionali e/o europei accreditati;

b)       la personalizzazione del percorso formativo, con particolare riferimento a determinate categorie di destinatari;

c)       l’attività di sostegno e di accompagnamento dell’allievo, dalla fase di accoglienza alla conclusione del percorso;

d)       le metodologie didattiche più adeguate ai contesti di apprendimento;

e)       gli strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti;

f)        la certificazione delle competenze.

 

 

Art. 10

Anagrafe degli studenti

 

Le parti concordano di potenziare le anagrafi dei giovani.

Vengono a tale scopo definiti, anche mediante tavoli d lavoro e/o conferenze di servizio in sede regionale, accordi per la raccolta sistematica dei dati che devono, poi, confluire in un aggiornata anagrafe regionale.

 

 

 

Art. 11

Profili professionali

 

Le qualifiche professionali che si conseguono, a conclusione dei percorsi  sperimentali, devono essere quelle indicate nell’ Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi  minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione di cui all’Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.

Potranno essere proposte ulteriori figure supportate da precise analisi sui fabbisogni formativi, individuati nei repertori delle professioni .

Per ulteriori figure dovranno essere prodotte, prima dell’avvio dei percorsi, delle schede con l’individuazione degli standard formativi minimi coerentemente agli standard nazionali.

 

 

Art. 12

Comunicazione e strumenti informatici e telematici

 

Rilevata l’importanza della comunicazione e dello scambio di conoscenze per la migliore realizzazione degli impegni assunti con il presente Accordo ,  va favorita la promozione di programmi di informazione con gli obiettivi di rendere interoperanti i sistemi  Istruzione,Formazione e Lavoro e favorire l’interscambio per  via telematica dei dati relativi alle materie oggetto dell’Accordo, anche al fine di potere agevolmente gestire i fenomeni di dispersione, abbandono e disagio giovanile.

 

 

Art. 13

Documentazione

 

Sulla base anche delle indicazioni dell’organismo di indirizzo, valutazione e monitoraggio, vengono documentati e diffusi i risultati e i modelli della sperimentazione, con particolare riferimento alla trasferibilità delle buone pratiche.

 

 

 

Art. 14

Risorse finanziarie, strumentali ed umane

 

Per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali di cui al presente Accordo, concorrono:

·         le risorse finanziarie assegnate dal Ministero della Pubblica Istruzione  all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a valere sul fondo di cui alla legge 440/97;

·         le risorse  messe a disposizione dal MLPS a valere del fondo di rotazione per la formazione professionale. 

Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell’ Accordo quadro citato in premessa.

La Regione Siciliana, per il buon avvio delle attività sperimentali, contribuisce anche con risorse umane e/o materiali.

L’Ufficio Scolastico Regionale contribuisce con proprie risorse umane e con la propria rete informatica.

 

 

 

Art. 15

Durata dei percorsi

 

Ai percorsi sperimentali, di cui al presente Accordo viene garantita la prosecuzione fino al compimento delle attività triennali avviate.

 

 

Art.16

Durata dell’Accordo

 

Il presente Accordo verrà integrato in base ad eventuali  successivi accordi che interverranno tra  il Ministero della pubblica Istruzione e la Regione Siciliana .

Il presente accordo resta valido fino a quando non interverranno abrogazioni e/o modifiche a seguito di interventi legislativi nazionali o regionali.

 

 

 

Palermo,

 

 

Il Presidente della Regione Siciliana

On. Salvatore Cuffaro

 

 

 

 

 

 

Per l’Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza sociale, Formazione professionale ed Emigrazione

Il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Professionale

Dott. Alessandra Russo

Il Dirigente Generale del Agenzia per l’Impiego e Formazione

Dott. Gaspare Carlo Lo Nigro

 

 

 

 

Per l’Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione

Per il Ministero Pubblica Istruzione. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Il Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica Istruzione

Il Direttore Generale

                     Dott. G. Patrizia Monterosso

Dott. Guido Di Stefano







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