Dall'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia.
Con la nota del 27 dicembre 2006 si è trasmessa la C.M. n. 74
del 21/12/2006 relativa alle iscrizione degli alunni.
Nella detta nota si era
fatta riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene i corsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale.
Alla presente si allega
l'accordo relativo a tali corsi sottoscritto il 26 c.m. dal Presidente della
Regione e dai Direttori Generali interessati.
Appena definite le
tipologie di offerta formativa che verranno attivate in base a tale accordo se
ne darà tempestiva notizia dato che gli studenti in età dell'obbligo possono
legittimamente iscriversi ad essi.
IL DIRETTORE
GENERALE
Guido di Stefano
REGIONE
SICILIANA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Assessorato Regionale Beni
Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia
Assessorato Regionale
Lavoro, Previdenza Sociale,
Formazione
Professionale ed Emigrazione
ACCORDO
Per la realizzazione del
Protocollo d’intesa fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (MLPS) , firmato a Roma in data 18.09.2003, riguardante
l’avvio di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53
TRA
l’ Assessorato Regionale
Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, rappresentato
dal Dirigente Generale del
Dipartimento Pubblica Istruzione Dott.ssa G. Patrizia Monterosso;
l’ Assessorato Regionale
Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale, rappresentato da
Dirigente Generale del
Dipartimento Formazione Professionale Dott.ssa Alessandra Russo
Dirigente Generale
dell’Agenzia per l’Impiego e la Formazione Professionale Dott. Gaspare Carlo Lo
Nigro;
l’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia del Ministero della Pubblica Istruzione rappresentato
dal
Direttore Generale Dott.
Guido Di Stefano
VISTO lo Statuto della
Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R .
14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;
VISTA la L.r. 6 marzo
1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.r. 24 febbraio
2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’Accordo tra l’
Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, l’
Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale, l’
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 22.10.2003 per la realizzazione del
Protocollo d’intesa fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (MLPS) , firmato a Roma in data 18.09.2003;
VISTO l’Accordo sancito
in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15.1.2004 per la definizione degli
standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
VISTO l’Accordo sancito
in sede di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale
e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
VISTO il D. M. 3
dicembre 2004 n. 86 – Norme concernenti il passaggio dal sistema della
formazione professionale e apprendistato al sistema dell’Istruzione;
VISTO il Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma
1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il Decreto
Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante la “Definizione delle norme generali
relative all’alternanza scuola – lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53;.
VISTO il Decreto
Interministeriale n. 253 del 10.10.2005 Libretto formativo del cittadino,
previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 276/2003;
VISTO il Decreto
Legislativo 17.10.2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO l’Accordo del 24
novembre 2005 tra Regioni e Province Autonome per il riconoscimento reciproco
dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali di cui all’Accordo
della Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
VISTO l’Accordo sancito
in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per la definizione
degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali,
in attuazione di cui all’Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 19
giugno 2003;
VISTA la
nota assessoriale prot. 6569 dell’11.9.2006 con la quale è stato costituito il
Comitato tecnico, così come convenuto nella riunione, tenutasi in data 7.9.2006,
tra l’Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione -
Dipartimento Pubblica Istruzione -, l’ Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza
Sociale, Formazione Professionale - Dipartimento Formazione Professionale e
Agenzia per l’Impiego e la Formazione Professionale - e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia;
VISTA la
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 74 – prot. n. 11668 - del
21.12.2006;
VISTA la
Legge 27.12.2006, n. 296;
VISTA la
nota prot. 29145 del 27.12.2006 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia;
SENTITO il
Comitato tecnico, in precedenza citato, composto da:
un rappresentante del Dipartimento
Pubblica Istruzione, un rappresentante del Dipartimento Formazione
Professionale, un rappresentante del Dipartimento Agenzia per l’Impiego e
Formazione Professionale, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia, un Ispettore Tecnico dell’ USR, un Dirigente di Istituto
Professionale statale, un Dirigente di Istituto Tecnico statale, un
rappresentante dell’Associazione CONFAP, un rappresentante dell’Associazione
CENFOP, un rappresentante dell’Associazione FORMA;
CONSIDERATO che il
Protocollo d’intesa, firmato a Roma in data 18.3.2003, prevede all’art. 6 la
sottoscrizione di formale accordo tra Regione Siciliana ed Ufficio Scolastico
Regionale del Ministero della Pubblica Istruzione per l’individuazione di
specifiche modalità operative;
SI CONCORDA
Art. 1
Soggetti destinatari e
finalità
-
Sono destinatari del presente Accordo gli
allievi che hanno concluso il primo ciclo di studi e vogliono avvalersi dei
percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui all’art. 28 del decreto legislativo 17.10.2005, n. 226.
-
Il presente accordo intende disciplinare le
modalità per l’attuazione dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione, di cui all’art. 2 del Protocollo d’intesa firmato a Roma in data
18.9.2003, e di cui alla Legge 27.12.2006, n.296 e che hanno il fine di:
a)
dare
attuazione al diritto-dovere previsto dall’art. 2 comma 1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
b)
sostenere ed
offrire agli studenti maggiori opportunità di scelta in relazione ai loro
bisogni di istruzione e formazione;
c)
innalzare i
livelli culturali degli allievi, sviluppare capacità e competenze, coerenti con
le attitudini e le scelte personali, in funzione del conseguimento di titoli e
qualifiche professionali, anche ai sensi della lettera h, comma I art. 2 della
legge n. 53/2003, del decreto legislativo 15.4.2005, n. 76 e del decreto
legislativo 17.10.2005, n. 226, per il successivo inserimento nella vita sociale
e nel mondo del lavoro;
d)
favorire i
passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione, nella consapevolezza delle
scelte effettuate dagli allievi, mediante il conseguimento ed il riconoscimento
di crediti scolastici e formativi, secondo modalità che saranno in seguito
definite.
-
Il presente Accordo intende realizzare le
condizioni di sistema a livello regionale per l’integrazione tra gli ambiti di
Istruzione, Formazione e Lavoro, per assicurare alla persona , nell’ottica
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con le
indicazioni nazionali e comunitarie , la possibilità di transitare tra il
sistema dell’istruzione ed i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale e tra i differenti territori (regionale e nazionale ), grazie
al reciproco riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi ambiti di
studio, di formazione e di lavoro
-
Tali percorsi, anche nell’ottica di una
efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e
formativa e degli abbandoni, sono caratterizzati da:
-
pieno coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche e degli organismi di formazione professionale mediante forme di
integrazione condivise nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi
ruoli;
-
pari valenza formativa tra discipline ed
attività attinenti la formazione generale e culturale e le aree
professionalizzanti;
-
integrazione tra il sapere, il saper
essere, il saper fare e l’agire ;
-
promozione di azioni di orientamento e di
sostegno/accompagnamento al successo formativo.
Art. 2
Soggetti attuatori
I soggetti che realizzano i
percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale sono
tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e gli enti di
formazione accreditati dalla Regione Siciliana, che allo scopo pongono in essere
le necessarie intese per la realizzazione dei percorsi di che trattasi.
Sono considerate
imprescindibili, per l’ammissione alla stipula delle intese tra l’istituzione
scolastica e la struttura formativa, la coprogettazione degli interventi nei
percorsi formativi per l’acquisizione sia di competenze professionali
certificabili e, quindi, spendibili nel mondo del lavoro, sia di crediti
spendibili nella scuola secondaria superiore, le seguenti condizioni:
per
l’istituzione scolastica
a)
coerenza del
progetto del percorso sperimentale con il piano dell’offerta formativa (POF) e
con le finalità del presente Accordo;
b)
delibera di
adesione del Collegio docenti.
per l’ente di formazione
a) possesso
dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, specifico nell’ambito
dell’obbligo formativo
b)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa secondo le vigenti
disposizioni, con la quale l’Ente
attesti di avere maturato esperienza nell’ambito del Piano Regionale
dell’Offerta Formativa (PROF) nell’ambito dell’obbligo formativo ;
c)
coerenza dei
progetti con le finalità del presente Accordo.
L’elaborato progettuale
deve essere conforme agli standard formativi relativi alle competenze di base
definitivi in Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 che a quelli relativi
alle competenze tecnico professionali definiti in Conferenza Stato- Regioni il 5
ottobre 2006 per il conseguimento della qualifica professionale riconosciuta a
livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo ( decisione
del Consiglio 85/368/CEE)
Art. 3
Tipologia dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione
1-
I modelli
sperimentali , caratterizzati da didattica innovata e motivante, che
coinvolgono l’istruzione e la formazione
professionale nella
Regione Siciliana sono caratterizzati da percorsi sperimentali integrati di
istruzione e formazione, da effettuarsi in istituti di istruzione secondaria di
secondo grado e enti di formazione accreditati dalla Regione Siciliana, con le
seguenti tipologie:
a) Percorsi triennali di
istruzione integrati con moduli di formazione professionale nel rispetto della
flessibilità di cui al DPR 275/99, al D.M. 234/2000 e con riferimento alla L.r.
6/2000 e al decreto legislativo n 226 del 17.10.2005. La durata dei moduli deve
essere pari al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle Istituzioni
scolastiche. Al termine dei percorsi i giovani conseguono, oltre alla promozione
alla classe successiva del corso di studi frequentato e, per l’istruzione
professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla
licenza artistica, anche l’attestato di qualifica professionale previsto dalla
normativa vigente in materia di formazione professionale o crediti per il suo
conseguimento.
b) Percorsi triennali di
formazione integrati con l’istruzione realizzati con specifiche intese tra
l’istituzione scolastica pubblica e la struttura formativa ed in cui sia
prevalente l’acquisizione di competenze di tipo tecnico professionale e sia
assicurata anche l’acquisizione di competenze di base secondo i relativi
standard minimi previsti dall’ Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 15.1.2004 e dall’Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione.
Il monte ore complessivo
dovrà essere almeno di 990 ore annue di cui almeno 200 ore per la realizzazione
degli standard minimi relativi alle competenze di base.
Al termine dei percorsi
triennali i giovani conseguono un attestato di qualifica professionale previsto
dalla normativa vigente, nonché crediti per l’eventuale rientro nel sistema di
istruzione.
c) Laboratori di recupero e
sviluppo degli apprendimenti volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione
scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e
pratici dell’orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello
studente anche in relazione alle opzioni in ingresso ed in uscita dei percorsi.
d) Interventi comuni di
formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e
l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’orientamento e dell’alternanza.
2 - L’offerta dei corsi
integrati , di cui alla lettera a) è di due tipologie:
1-
Attivazione
di un percorso integrato per una intera classe;
2-
Attivazione,
sin dal 1° anno di scuola superiore, di un percorso modulare rivolto a gruppi di
studenti di più classi (classi aperte) .
La 1° tipologia è
prioritaria.
La 2° tipologia si attiva
anche qualora non si pervenga alla istituzione della classe perché il numero di
iscrizioni è inferiore a quanto previsto dalla normativa in materia, mediante
realizzazione di un percorso modulare che risponda alle scelte comunque
espresse.
E’ possibile proporre
ambedue le tipologie purché non rivolte agli stessi studenti.
Art. 4
Organizzazione didattica
1.I percorsi di istruzione
integrati con moduli di formazione riguardano i primi tre anni della scuola
secondaria di secondo grado. Vengono preliminarmente organizzati con
l’individuazione da parte dei due sistemi di spazi di attività didattica di
interconnessione tra i curricoli degli istituti di istruzione secondaria
superiore ed i percorsi per profili professionali riconosciuti dalla Regione,
più attinenti agli indirizzi di studio, per poi progettare ed attuare, moduli di
formazione professionale coerenti.
La durata dei moduli deve
essere pari al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle Istituzioni
scolastiche .
Ferma restando la
competenza del sistema formazione professionale per la gestione del 20%, le
istituzioni scolastiche e le strutture di formazione professionale, sulla base
di una analisi delle competenze che gli allievi devono acquisire, concordano la
ripartizione condivisa dei moduli formativi flessibili, da strutturare per unità
formative (U.F.), e formalizzano le modalità di certificazione e riconoscimento
dei crediti formativi secondo la vigente normativa.
Deve essere comunque
garantita l’acquisizione degli standard formativi minimi relativi alle
competenze tecnico -
professionali, di cui
all’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 .
Al termine dei percorsi
triennali gli allievi conseguono, su esito positivo, la promozione alla classe
successiva del corso di studi e per l’istruzione professionale ed artistica, il
diploma i qualifica e di licenza secondo gli ordinamenti scolastici, nonché un
attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia
di formazione professionale o crediti per il suo conseguimento.
2. I percorsi triennali di
formazione professionale, nell’ambito della loro struttura individuano gli
interventi formativi di contenuto tecnico-professionale e vengono integrati dal
sistema di istruzione.
Il monte ore complessivo
dovrà essere almeno di 990 ore annue di cui almeno 200 ore per la realizzazione
degli standard minimi relativi alle competenze di base di cui all’Accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni del 15.1.2004, nell’ambito dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale.
Al termine dei percorsi
triennali gli allievi conseguono, su esito positivo, un attestato di qualifica
professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione
professionale e l’acquisizione di crediti per un eventuale passaggio nel
sistema istruzione, in indirizzi di studio coerenti con i percorsi formativi
frequentati.
3. La Regione Siciliana
favorisce, attraverso i Dipartimenti Regionali Pubblica Istruzione, Formazione
Professionale ed Agenzia per l’Impiego e Formazione Professionale, l’
attuazione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione
professionale.
Art. 5
Standard formativi minimi,
certificazione e riconoscimento dei crediti, passaggi tra i diversi sistemi,
profilo educativo, culturale e professionale
Per gli standard formativi minimi, certificazione
e riconoscimento dei crediti, passaggi tra i diversi sistemi si applica quanto
previsto dalla normativa di riferimento:
-
l’Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 15.1.2004 per la definizione degli standard formativi minimi
relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale;
-
l’Accordo sancito in sede di Conferenza
Unificata del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il
riconoscimento dei crediti formativi;
-
il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28
marzo 2003, n. 53”;
-
il Decreto Interministeriale n. 253 del
10.10.2005 Libretto formativo del cittadino, previsto dall’art. 2 del Decreto
Legislativo 276/2003;
-
l’Accordo del 24 novembre 2005 tra Regioni e
Province Autonome per il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai
percorsi sperimentali triennali di cui all’Accordo della Conferenza Unificata
del 19 giugno 2003;
-
l’Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard
formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in
attuazione di cui all’Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 19
giugno 2003;
-
“Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione” di cui al decreto legislativo n 226 del 17.10.2005.
Art. 6
Misure di accompagnamento
Per promuovere e garantire
il successo formativo degli allievi, ciascun progetto deve prevedere misure di
accompagnamento ,con particolare riferimento alla prima
accoglienza,all’acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza
del percorso da intraprendere, alla personalizzazione dei percorsi ed eventuale
riadattamento degli stessi,al tutoraggio, all’orientamento ,al monitoraggio
degli interventi .
Per particolari tipologie
di destinatari (disabili,extracomunitari,soggetti con disagio sociale e a
rischio…..) devono essere previste e garantite forme specifiche di interventi.
A tal fine:
a) dovrà attivarsi un
servizio di orientamento e di tutoring a favore degli allievi frequentanti la
scuola secondaria di primo grado ,finalizzato a sviluppare le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi e ad
individuare i centri di interesse dei giovani , mediante attività volte a
fornire individualmente il servizio di cui trattasi, nella considerazione che i
piani di studio dei percorsi debbono essere personalizzati in modo da
consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i
processi di scelta dello studente in ingresso , in itinere ed in uscita dai
percorsi formativi;
b) nella considerazione che
nel territorio della Regione Sicilia è già stata attivata una rete di servizi
territoriali di informazione , accoglienza ed orientamento , i cui terminali
sono rappresentati dai cosiddetti “Sportelli multifunzionali”, coordinati
in ambito provinciale dai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro ed in
ambito sub-provinciale dai Centri per l’impiego , il servizio di cui alla
lett .A) sarà attivato mediante l’apertura di sportelli
multifunzionali da denominare
“sportelli scuola” all’interno di istituti scolastici siciliani (anche
attraverso un sistema articolato di recapiti) , che la Regione Siciliana ,
attraverso l’ Agenzia Regionale per l’impiego e la formazione
professionale , individuerà d’intesa con i soggetti firmatari del presente
Accordo.
Il numero e la
collocazione degli “sportelli scuola” individuati dovrà garantire, per
quanto possibile,la massima diffusione del servizio di orientamento e tutoring
;
c) la Regione
Siciliana per il tramite dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione
professionale, assicurerà
l’ adeguamento, alle
esigenze operative degli sportelli scuola, dei locali messi a disposizione
dagli Istituti scolastici , dotandoli , altresì, di attrezzature e di arredi;
d) la Regione Siciliana,
attraverso l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale –per
l’efficace erogazione del servizio di orientamento e di tutoring di cui alla
lett.A)-promuoverà d’intesa con gli enti di formazione accreditati e gli
Istituti scolastici interessati , l’attuazione di un percorso specifico di
aggiornamento degli operatori degli Sportelli multifunzionali coinvolti;
e) per la realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo la Regione Siciliana attraverso
l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale farà ricorso
all’utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo .
Art. 7
Verifiche e Valutazioni
Le verifiche e le valutazioni periodiche vengono
effettuate congiuntamente dai docenti e dai formatori che hanno curato i
percorsi sperimentali dell’anno di riferimento, secondo le direttive che la
Regione Siciliana emanerà d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Al termine dei percorsi
triennali di istruzione, integrati con moduli di formazione, l’allievo sostiene
un esame per l’attestato di qualifica professionale con una Commissione d’esame
articolata sul modello esami di qualifica professionale per i corsi post –
qualifica negli Istituti Professionali di Stato, previsti dal D.M. 15.04.1994 n.
98, e secondo le direttive della Regione Siciliana d’intesa con l’Ufficio
Scolastico Regionale.
Al termine dei percorsi
triennali di formazione professionale integrati con l’istruzione l’allievo
sostiene l’esame di qualifica con una Commissione d’esame, composta secondo la
normativa regionale in vigore e secondo le direttive della Regione Siciliana.
Art. 8
Monitoraggio delle attività
e valutazione dei risultati
Il processo di monitoraggio
e valutazione sarà svolto dall’Organismo Regionale di cui all’Accordo 22.10.2003
secondo le modalità ivi previste.
Art. 9
Formazione dei formatori
1) Al fine di valorizzare
adeguatamente le competenze professionali degli
operatori dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nonché di
ottimizzare l’apporto delle risorse umane coinvolte nel processo di
sperimentazione di cui trattasi , la Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico
Regionale si impegnano a sviluppare specifiche azioni di formazione e
qualificazione dei predetti operatori, anche a
completamento di analoghe iniziative intraprese dalle Istituzioni scolastiche e
degli enti di formazione coinvolti, con particolare riferimento agli operatori
impegnati per la realizzazione dei Laboratori Recupero e Sviluppo degli
Apprendimenti (larsa), previsti dalla lett.c) del Protocollo d’intesa tra
MIUR-MLPS e Regione Siciliana del 18/09/2003, “volti alla prevenzione dei
fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di
aspetti teorici e pratici dell’orientamento, alla valorizzazione dei processi
di scelta dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso e in
uscita dei percorsi”.
I larsa svolgeranno la loro
attività anche in collaborazione con gli sportelli scuola, di cui al precedente
art. 6 , laddove questi ultimi saranno presenti all’interno delle
Istituzioni scolastiche coinvolte nei percorsi triennali sperimentali di
istruzione e formazione.
2) Al fine di garantire l’efficacia dei percorsi
sperimentali le parti concordano di effettuare una programmazione congiunta di
interventi comuni di formazione dei docenti della scuola e dei formatori della
formazione professionale, anche mediante predisposizione e/o utilizzo di
pacchetti didattici in autoformazione, che consentono il confronto fra i
sistemi, l’interscambio delle esperienze, la diffusione di metodologie
didattiche validate.
Sono prioritarie le aree
seguenti:
a)
l’architettura delle unità formative (UF), secondo il modello ISFOL o altri
modelli nazionali e/o europei accreditati;
b)
la
personalizzazione del percorso formativo, con particolare riferimento a
determinate categorie di destinatari;
c)
l’attività di
sostegno e di accompagnamento dell’allievo, dalla fase di accoglienza alla
conclusione del percorso;
d)
le
metodologie didattiche più adeguate ai contesti di apprendimento;
e)
gli strumenti
di verifica e valutazione degli apprendimenti;
f)
la
certificazione delle competenze.
Art. 10
Anagrafe degli studenti
Le parti concordano di potenziare le anagrafi dei
giovani.
Vengono a tale scopo
definiti, anche mediante tavoli d lavoro e/o conferenze di servizio in sede
regionale, accordi per la raccolta sistematica dei dati che devono, poi,
confluire in un aggiornata anagrafe regionale.
Art. 11
Profili professionali
Le qualifiche professionali che si conseguono, a
conclusione dei percorsi sperimentali, devono essere quelle indicate nell’
Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 per
la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali, in attuazione di cui all’Accordo Quadro sancito in
Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.
Potranno essere proposte ulteriori figure
supportate da precise analisi sui fabbisogni formativi, individuati nei
repertori delle professioni .
Per ulteriori figure dovranno essere prodotte,
prima dell’avvio dei percorsi, delle schede con l’individuazione degli standard
formativi minimi coerentemente agli standard nazionali.
Art. 12
Comunicazione e strumenti
informatici e telematici
Rilevata l’importanza della
comunicazione e dello scambio di conoscenze per la migliore realizzazione degli
impegni assunti con il presente Accordo , va favorita la promozione di
programmi di informazione con gli obiettivi di rendere interoperanti i sistemi
Istruzione,Formazione e Lavoro e favorire l’interscambio per via telematica dei
dati relativi alle materie oggetto dell’Accordo, anche al fine di potere
agevolmente gestire i fenomeni di dispersione, abbandono e disagio giovanile.
Art. 13
Documentazione
Sulla base anche delle indicazioni dell’organismo
di indirizzo, valutazione e monitoraggio, vengono documentati e diffusi i
risultati e i modelli della sperimentazione, con particolare riferimento alla
trasferibilità delle buone pratiche.
Art. 14
Risorse finanziarie,
strumentali ed umane
Per la realizzazione dei citati percorsi
sperimentali di cui al presente Accordo, concorrono:
·
le risorse finanziarie assegnate dal
Ministero della Pubblica Istruzione all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia a valere sul fondo di cui alla legge 440/97;
·
le risorse messe a disposizione dal
MLPS a valere del fondo di rotazione per la formazione professionale.
Per quanto riguarda i successivi esercizi
finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell’ Accordo
quadro citato in premessa.
La Regione Siciliana, per
il buon avvio delle attività sperimentali, contribuisce anche con risorse umane
e/o materiali.
L’Ufficio Scolastico
Regionale contribuisce con proprie risorse umane e con la propria rete
informatica.
Art. 15
Durata dei percorsi
Ai percorsi sperimentali, di cui al presente
Accordo viene garantita la prosecuzione fino al compimento delle attività
triennali avviate.
Art.16
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo verrà
integrato in base ad eventuali successivi accordi che interverranno tra il
Ministero della pubblica Istruzione e la Regione Siciliana .
Il presente accordo resta
valido fino a quando non interverranno abrogazioni e/o modifiche a seguito di
interventi legislativi nazionali o regionali.
Palermo,
Il Presidente della
Regione Siciliana
On. Salvatore Cuffaro
|
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Per l’Assessorato
Regionale Lavoro, Previdenza sociale, Formazione professionale ed
Emigrazione |
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Formazione Professionale
Dott. Alessandra Russo |
Il Dirigente Generale
del Agenzia per l’Impiego e Formazione
Dott. Gaspare Carlo Lo
Nigro |
Per l’Assessorato
Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione |
Per il Ministero
Pubblica Istruzione. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
|
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Pubblica Istruzione |
Il Direttore Generale |
Dott. G. Patrizia Monterosso |
Dott. Guido Di Stefano |