I DOCENTI NON RISERVISTI SI OPPONGONO ALLA SCHEDA TECNICA DELLA SEN. CAPELLI
Data: Domenica, 28 gennaio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Opinioni


Rilievi alla scheda tecnica della senatrice Capelli indicata a sostegno del comma 620
Perché il Coordinamento dei docenti “non Riservisti” non condivide le motivazioni al comma 620.
A nome e per conto del Coordinamento dei Docenti idonei al Corso – concorso per Dirigenti Scolastici “non riservisti”, mi permetto di fare alcuni rilievi alla scheda tecnica indicata dalla senatrice Capelli a sostegno giuridico del comma 620 relativo al reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Rilievi, sia chiaro, non miei, ma suggeriti da alcuni legali e fatti propri dall’intero coordinamento degli “aventi diritto” con il solo scopo di far chiarezza anche rispetto ad alcuni comunicati pubblicati in rete dal coordinamento dei cosiddetti “riservisti”.
Li porto soprattutto all’attenzione del Ministro on. Fioroni e del Vice Ministro onorevole Bastico dei quali abbiamo più volte, anche tramite lettere, riconosciuto sensibilità, esperienza e rispetto della legge.
L’emendamento 620 invece, ci sembra una palese ingiustizia dal momento che cancella i titoli, il servizio e centinaia di sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. Al punto che i docenti che non avevano il diritto di sostenere gli esami (per mancanza di titoli e servizi sufficienti) toglieranno il posto ai docenti “aventi diritto”.
Per questo abbiamo letto attentamente la scheda tecnica per conoscerne contenuto. Ma siamo rimasti delusi non tanto dalle considerazioni finali per cui risultano sufficienti “una laurea triennale e sette anni di servizio di ruolo” per l’accesso al concorso, (a dispetto dei tanti insegnanti con gli stessi titoli che non pensavano di poter partecipare al concorso) quanto piuttosto da alcune affermazioni che ci sono apparse di dubbia interpretazione.
Non ce ne voglia quindi l’on. Capelli se esprimiamo con serenità le nostre perplessità sulla scheda tecnica. E questo su tutti e tre i motivi indicati nella scheda a sostegno delle ragioni dei “riservisti”. - Primo: non è vero che la legge 448/2001 non fa “nessun riferimento alla preselezione per titoli” in quanto il comma 8 dell’art. 22 della succitata legge fa espresso riferimento all’art 29 comma 3 della legge 165/2001, che recita “ Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso […]”. Pertanto il bando non disapplica affatto la legge, bensì la applica minuziosamente.
Così il TAR: “Tale premesso, non può non ammettersi che gli artt. 3 e 10 del bando di concorso in contestazione, nell’articolare la procedura concorsuale e la selezione per titoli, hanno fatto puntuale applicazione della disciplina posta con la norma primaria (precitato art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001).[…] In proposito, la Sezione ritiene di dover concordare con la resistente sul fatto che la valutazione di detti titoli per come è stata strutturata “appare congrua e ragionevole” in ragione “dell’esigenza di valorizzare i punteggi degli incarichi più strettamente connessi ai compiti di direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, anche in relazione al nuovo status di dirigente scolastico che comporta un nuovo carico di responsabilità e di competenze coerenti con la nuova configurazione della dirigenza pubblica, in termini manageriali di efficiente gestione delle strutture ad esso affidate”. sent. 200609453 TAR Roma. - Secondo: Il D.P.R. 24/2000 prevede senz’altro il test preselettivo come mezzo di accesso al concorso ma essendo il D.P.R. lapalissianamente anteriore cronologicamente, inferiore fonte normativa e norma generale rispetto al d.lgs 165/2001 inoppugnabilmente cede il passo rispetto a quest’ultima fonte.- Terzo : Le sentenze del Consiglio di Stato n. 1377 del 2005 e della Corte Costituzionale nr. 219 del 22-29 Maggio 2002 citate nella scheda tecnica non sembrano proprio mettere in dubbio la validità della preselezione. La prima, se possibile, la rafforza negando a un docente sprovvisto di diploma di laurea l’accesso alle procedure concorsuali in questione. Nella seconda invece la Consulta dichiara illegittima una legge che viola il diritto allo studio e alla libera scelta della professione medica, cosa ben diversa da un inesistente diritto alla carriera che si configura molto più debolmente soltanto come una legittima aspettativa. Queste le nostre osservazioni alla scheda tecnica che sembrano confermare le nostre richieste di precedenza rispetto ai riservisti . Per cui non ne vorrà la senatrice Cappelli se le abbiamo pubblicate. Il governo, nel regolamento attuativo in cantiere ha tutto il tempo per ripristinare la giustizia e la legalità.

Prof. Paolo Mesolella
a nome del Coordinamento Regionale della Campania
docenti idonei al Corso-concorso per D.S. non riservisti
24/01/2007






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