INPDAP - Art.1, comma 769, della L. 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Aumento aliquote contributive.
Data: Venerdì, 26 gennaio 2007 ore 23:48:04 CET
Argomento: Ministero Istruzione e Università


L’art.1, comma 769, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), prevede espressamente che “con effetto dal 1.1.2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro il 33 per cento”. A seguito di tale disposizione normativa le aliquote a carico dei dipendenti iscritti a questa gestione previdenziale subiscono l’adeguamento come di seguito indicato.

• Per gli iscritti alla ex CPDEL, CPS, CPI e CPUG l’aliquota contributiva, pari all’8,55% è incrementata dello 0,3%. L’aliquota a carico del lavoratore passa, quindi, da 8,55% allo 8,85%, per un aliquota complessiva di 32,65% (23,80%+8,85%).

• Per gli iscritti alla CTPS l’aliquota contributiva, pari all’8,75, è incrementata dello 0,05%, in ragione del predetto limite normativamente previsto. Quindi da 8,75% la quota dipendente diventa 8,80%, per un totale di 33,00% (24,20%+8,80%).

Si precisa che tali adeguamenti contributivi hanno effetto sulle retribuzioni corrisposte a decorrere dal 1.1.2007, soggiacendo, nella loro applicabilità, al generale principio di competenza oppure, nelle ipotesi previste, al principio di cassa, secondo la previsione di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 335/95. I recuperi contributivi, riferiti a periodi antecedenti l’entrata in vigore della disposizione in esame, sono pertanto soggetti alle aliquote previgenti. Con successivo provvedimento saranno fornite disposizioni in merito ai riflessi derivanti dall’adeguamento delle aliquote contributive sull’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art.3 ter, comma 1, D.L. 384/92, convertito nella L. 438/92, e dall’art.1, comma 241, della L. 662/96. Si comunica, infine, l’invio della presente nota operativa al MEF per la necessaria condivisione, con riserva di successiva sua riformulazione a fronte di eventuali diverse indicazioni ministeriali.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Stefano Ugo Quaranta







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-6448.html