MOBILITA': NOTA DI CHIARIMENTO MPI
Data: Venerd́, 26 gennaio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Mobilità personale della scuola 2007/2008: nota di chiarimenti del MPI

In data odierna il MPI ha emanato con la nota che si allega alcuni chiarimenti, convenuti con i sindacati, in merito ad aspetti problematici del contratto sulla mobilità del 2006/2007 confermato integralmente anche per la mobilità per il 2007/2008.

Tra i chiarimenti emanati è di particolare rilievo quello che prevede il diritto alla precedenza L. 104, anche se in presenza di certificazione temporanea, quando l’assistenza riguarda un figlio di età inferiore a 3 anni dal momento che le ASL non rilasciano quasi mai certificazioni definitive di handicap grave nei primi anni di vita.

Inoltre si chiarisce che anche il personale collocato fuori ruolo ed attualmente in servizio presso gli IRRE, INVALSI e INDIRE può ovviamente avvalersi, a domanda, della procedura prevista all’art. 5 commi 1 e 2 del contratto per il rientro o restituzione al ruolo e qualifica di provenienza.

 


Oggetto: Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente,  educativo e A.T.A. sottoscritto il 21.12.2005 per l'a.s. 2006/2007 e Contratto collettivo nazionale  integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 15.12.2006 per  l'a.s. 2007/2008. -

 

Chiarimenti. 

 

     In riferimento a vari quesiti pervenuti si forniscono, sentite le organizzazioni sindacali, i  seguenti chiarimenti sui contratti indicati in oggetto:

  •  La disposizione di cui all’articolo 7 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005, comma 1  secondo capoverso, va intesa nel senso che l’indicazione della preferenza sintetica  per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza,  per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano  richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del  comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da  parte dell’ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta  l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in  considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto di  ricongiungimento. 

•  L’espressione “da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in  grado” di cui al primo capoverso del già citato articolo 7, comma 1 punto V, va  letta, per evidenti motivi di concordanza sintattica, “da parte di ciascun figlio di  non essere in grado”. 

•  Conseguentemente allo slittamento di tutte le date di riferimento per la proroga di  un anno delle disposizioni di cui al CCNI sottoscritto il 21.12.2005, le due  espressioni “con decorrenza giuridica 1.9.2004” e “con decorrenza giuridica  1.9.2003”, contenute nel secondo periodo dell’articolo 2 comma 2, vanno  rispettivamente lette come “con decorrenza giuridica 1.9.2005” e “con decorrenza  giuridica 1.9.2004”.La disposizione di cui al quarto capoverso dell’articolo 7 comma 1 punto V, non  trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai tre  anni, in considerazione del fatto che, relativamente alla fascia di età da zero a tre  anni, le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere  permanente della situazione di handicap. 

•  Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, ovviamente, si applicano anche  al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’ INVALSI.e  collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.  •  La disposizione di cui all’ art 26, comma 3, ultimo periodo è riferita anche al  personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della  interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del suddetto comma  3. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso  della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte. 

•  L’espressione “potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come  perdenti posto”, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera B punto II, ultimo periodo,  si riferisce alla sola mobilità territoriale. 

•  Si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 20, lettera D) si riferisce solo ed  esclusivamente al personale docente titolare nell’istituto che, in forza del  dimensionamento, subisce la riduzione di classi; detto personale eserciterà il diritto  di opzione, secondo l’ordine di graduatoria (che viene a coincidere con la  graduatoria dell’istituto cedente) e sarà, eventualmente, trasferito come  soprannumerario, sempre in funzione della suddetta graduatoria. 

   La presente nota sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero (www.istruzione.it) e sulla  rete Intranet che collega tutti gli Uffici e le Istituzioni scolastiche.     

Per IL DIRETTORE GENERALE     Giuseppe Raieta









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