DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DALL'APPRENDISTATO AL SISTEMA ISTRUZIONE
Data: Luned́, 08 gennaio 2007 ore 17:55:46 CET
Argomento: Recensioni


L'U.S. per la Lombardia è impegnato da anni alla sperimentazione dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema istruzione. L’OM n. 87 del 3.12.2004 indica le modalità per i passaggi fra il sistema della formazione professionale e quello dell’istruzione, allineando in tal modo la normativa italiana al quadro europeo, che tende alla messa a punto di strumenti atti ad incentivare la scolarità e a permettere la mobilità ed il riconoscimento delle competenze acquisite. L'U.S.L. ha preparato una sintesi ragionata della normativa relativa alla tematica  ...

 

SINTESI RAGIONATA DELLA NORMATIVA

 

OM n. 7 del 3 dicembre 2004 - Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione ai sensi dell’art 6 della legge 17 maggio 1999 n. 144

 

1. La finalità e destinatari (art 1 e 2)

Disciplinare il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione (art 1), al fine di permettere:

  • ai giovani in età di obbligo formativo di accedere ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite nel sistema della formazione professionale nell’esercizio dell’apprendistato per effetto di attività lavorativa o per autoformazione (art. 2 comma 1);

  • anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età di "conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone"

    "L’ordinanza è pertanto adottabile in senso estensivo, in modo da costituire un punto di riferimento normativo e procedurale al fine di introdurre in maniera sistematica la valorizzazione degli esiti di apprendimento di cui ogni persona – compresi gli adulti – è titolare, siano essi appresi in modo formale, non formale ed informale, prevedendo così non solo la loro certificazione, ma anche la successiva valorizzazione in termini di crediti formativi spendibili nei vari percorsi previsti dall’ordinamento. (Art 2 comma 4)

     

2. Promotori e tempi della nomina delle commissioni (art. 4 comma 1)

Le singole Istituzioni scolastiche o una rete di scuole all’inizio dell’anno o ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (cioè quando siano state presentate domande).

Le Istituzioni scolastiche garantiranno il diritto dei soggetti dando attuazione a quanto sopraindicato. Per evitare un eccessivo allungamento dei tempi, è opportuno che la Commissione venga in ogni caso costituita all’inizio di ogni anno scolastico, riservando l’effettiva convocazione a quando si presentino concretamente le domande di passaggio. Ovunque possibile è preferibile la costituzione di una commissione di rete, in modo da evitare dispersione di forze e risorse.

3. Modalità di nomina (art. 4 comma 2 e 3)

Il Collegio o i Collegi docenti (nel caso di rete) designa i docenti che faranno parte della Commissione. Non è precisato il loro numero e la loro tipologia che possono pertanto essere definiti dalle singole Istituzioni scolastiche o dalla rete, in relazione comunque alle valutazioni da effettuare. Della commissione inoltre fanno parte esperti del mondo del lavoro e/o della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall’Amministrazione regionale o provinciale nominati dal dirigente scolastico su indicazione della Commissione relativamente alla documentazione da esaminare.

Qualora in qualche provincia tali elenchi non fossero disponibili, le scuole possono temporaneamente designare esperti provenienti dalle relazioni consolidate nelle attività integrate degli Istituti.

4. Attività della Commissione (art. 4)

  1. nominare un presidente, il quale nomina un segretario fra i membri docenti;

  2. dare indicazioni al dirigente per la nomina di esperti;

  3. adottare i criteri di valutazione dei crediti in relazione agli obiettivi educativi e formativi dei diversi tipi di corso, valorizzando la loro coerenza con la qualifica posseduta;

  4. valuta i crediti sulla base dei criteri stabiliti e degli eventuali accertamenti effettuati;

  5. certifica i crediti, sulla base degli eventuali accertamenti e delle valutazioni effettuate, secondo i modelli A e B;

  6. individuare la classe nella quale i candidati possano essere proficuamente inseriti (art. 2 comma 1);

  7. indicare la necessità di eventuali misure integrative da effettuarsi con la frequenza di corsi di recupero nel primo anno di inserimento;

  8. adottare misure idonee ad assistere il rientro scolastico negli Istituti secondari superiori dei giovani che hanno conseguito una qualifica professionale al termine dei percorsi triennali sperimentali. Con riferimento anche al caso specifico dell’ammissione al quarto anno degli Istituti professionali e degli Istituti d’Arte, per la quale resta necessario il superamento dell’esame di qualifica statale

    E’ bene sottolineare che la predisposizione di modalità di recupero e di tutoraggio non deve limitarsi in maniera episodica ai casi di passaggio richiesti, ma dovrebbe inquadrarsi il più possibile in un sistema permanente di sostegno all’esercizio del diritto alla formazione da parte di tutti i cittadini.

     

5. Presentazione delle domande (art. 3)

  1. i giovani presentano apposita domanda all’Istituto prescelto;

  2. su modello di domanda predisposto dalle istituzioni scolastiche coerente con il modello di certificazione;

  3. la commissione può chiedere la integrazione della documentazione presentata.

    Il gruppo regionale costituto in base all’accordo territoriale allegherà alle linee-guida anche un modello standardizzato di domanda, in maniera da semplificare le operazioni per le scuole e favorire omogeneità di registrazione e rilevazione.

     

6. Certificazione (art. 5)

  1. le certificazioni dei crediti debbono essere effettuate esclusivamente sui modelli A e B;

  2. modello A: deve contenere l’indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l’ammissione alla classe individuata dalla commissione sulla base dei crediti riconosciuti e di eventuali accertamenti effettuati (art 5 comma 1) ed indicare la necessità di eventuali integrazioni da effettuarsi con la frequenza di corsi di recupero nel primo anno di inserimento (art 5 comma 1);

  3. modello B: deve contenere l’indicazione della ammissione agli esami di qualifica accompagnate da un voto espresso in centesimi con valore di scrutinio finale (art 5 comma 2).

7. Utilizzo della certificazione

I certificati rilasciati dalla Commissione hanno valore soltanto ai fini dell’iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo (art 5 comma 4).

Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in corso d’anno (art. 7 comma 1).

 

Si sottolinea l’importanza del fatto che il riconoscimento previsto dalla norma vale per tutto il territorio nazionale, al di là dei limiti di competenza tradizionali degli organismi scolastici interni.

Ciò significa che tutte le Istituzioni scolastiche, in quanto espressione del sistema nazionale pubblico di istruzione, sono tenute ad accogliere gli allievi ed i soggetti in possesso della certificazione, dando attuazione alle indicazioni in essa contenute, relative sia all’anno di inserimento, sia alle misure integrative da attuare.

Per favorire il processo di costruzione di un comune linguaggio e di criteri comuni nella valutazione dei crediti e delle relative certificazioni, saranno messe a disposizione delle Commissioni di scuola delle "Linee-guida" e nel mese di febbraio sarà fornita la definizione degli OSA/esiti di apprendimento distinti per qualifica operata dalla Commissione Regionale.

LA F.P. IN SICILIA E IL QUADRO NAZIONALE

  1. LEGGE REGIONALE SICILIA N. 24 DEL 6-03-1976

  2. Legge 21 dicembre 1978, n. 845

  3. DM MLPS n. 174 del 31 maggio 2001

  4. Protocollo_Sicilia del 18-9-2003

  5. Conferenza Stato Regioni 15-01-2004

  6. DM n. 87 3-12-2004

  7. OM n. 87 3-12-2004

  8. Libretto Formativo 23-03-2005

  9. Documento tecnico Libretto F. del 23-03-05







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