CONCORSO DIRIGENTI: LE RAGIONI DEI RISERVISTI
Data: Sabato, 06 gennaio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Opinioni


Dirigenti scolastici: le ragioni dei riservisti
Concorso ordinario per dirigenti scolastici: risposta ai colleghi campani ammessi alla formazione.
A chiarimento di quanto diffuso ultimamente dai colleghi campani ammessi alla formazione nel corso concorso ordinario per dirigenti scolastici, noi docenti inclusi nella graduatoria di merito, in virtù di provvedimenti cautelari, avvertiamo l’esigenza di rendere note le nostre ragioni, adducendo le motivazioni che seguono. Le notizie riportate nell’articolo “E' nato il Comitato campano dei docenti ammessi al corso di formazione”, pubblicato su Caserta24Ore.it ed Orizzontescuola.it in data 22/12/2006, con riferimento alle sentenze sono vere, limitatamente ai numeri però, non nella sostanza. Tali sentenze non hanno nulla a che vedere con coloro che le prove concorsuali le hanno sostenute e superate.
Anche nelle motivazioni tali ricorsi differiscono sostanzialmente dai ricorsi presentati da coloro che le prove le hanno sostenute. In particolare, in alcune delle sentenze citate, si fa riferimento a candidati che non hanno nemmeno sostenuto le prove, mentre in altre si basa il ricorso essenzialmente sulla presunta violazione della legge 241/90 da parte dei diversi USR. Cosa questa palesemente infondata. Da ciò il rigetto dei ricorsi. Infatti, come si può leggere agevolmente a pagina 10 della stessa sentenza 8590/05, i ricorrenti avevano ottenuto ordinanza di sospensiva n. 6410/05 in data 10 Novembre 2005, su ricorso notificato in data 7 ottobre 2005 (pagina 4). Nella sentenza 8980 i ricorrenti avevano ottenuto ordinanza di sospensiva 6413/05 dell’11/11/2005,(pagina 9) su ricorso notificato in data 10/10/2005 (pagina 3). Cioè in data successiva all’espletamento delle prove scritte, infatti in Puglia si sono sostenute il 28 e 29 settembre 2005 in Veneto in data 13 e 14 Settembre 2005 ed in Lombardia in data 08 e 09 Settembre 2005. In altre sentenze, i ricorrenti chiedevano di poter svolgere delle prove suppletive che in un concorso a dirigenti scolastici, come ben noto, non sono previste.
Da ciò il rigetto del ricorso. Con particolare riferimento all’emendamento alla legge finanziaria del 2007, numero 18.1650 inserito al Senato, qui di seguito se ne forniscono brevemente le motivazioni giuridiche. Il Bando del concorso ordinario a dirigenti scolastici indetto con DDG 22/11/2004, prevede l’articolazione del concorso in quattro fasi. Preselezione per titoli, concorso di ammissione, formazione ed esame finale. Il Bando, fa riferimento alla legge 448/01 art.22 comma 8 e ss., (finanziaria del 2002), che nello stabilire le modalità di svolgimento del primo corso concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici prevede, la seguente articolazione: esame di ammissione, periodo di formazione ed esame finale. La legge 448/01 art 22 comma 8 e ss, che è bene ricordarlo è successiva alla legge 165/2001, non fa, quindi, nessun riferimento alla preselezione per titoli. Sempre tale legge, la 448/01, in ordine di tempo, è l’ultima fonte normativa che disciplina l’accesso alla dirigenza scolastica, prevedendo le regole per l’indizione del primo corso concorso ordinario per dirigenti scolastici. Il bando, pur facendo riferimento alla legge 448/2001 nei fatti la disapplica.
Non solo. La preselezione, in un pubblico concorso, ai sensi del DPR . 324 del 08.03.2000, art.7, prevede che “…nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva…il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera…il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Ultima in ordine di tempo, ma non di importanza, è da considerare la sentenza del Consiglio di Stato nr. 1377 del 2005 e della Corte Costituzionale nr. 219 del 22-29 Maggio 2002, che fanno esplicito riferimento all’illegittimità di una preselezione per titoli all’interno di procedure concorsuali per l’accesso alla Pubblica Amministrazione. Alla luce di queste motivazioni e soprattutto nel rispetto degli articoli 3 e 76 della Costituzione, i TAR di diverse regioni, ed in particolare il TAR del Lazio, hanno concesso circa 2000 ordinanze di sospensiva, ravvisando, ovviamente, il periculum in mora dei ricorrenti, e soprattutto il fumus boni iuris. I concorrenti, in virtù di tale ordinanza di sospensiva, hanno partecipato alle prove concorsuali articolate in due scritti e due orali. Molti di essi hanno superato le prove d’esame e si sono inseriti in posizione utile per accedere alla successiva fase concorsuale. Quella della formazione. L’emendamento al comma 620 della legge finanziaria del 2007, inserito al Senato, a proposito delle nomine dei prossimi dirigenti scolastici, partecipanti al concorso ordinario, fa riferimento a “compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa”, che abbiano superato le prove propedeutiche alla formazione. Cioè, coloro che, con riferimento al bando di concorso, siano in possesso di laurea quadriennale e sette anni di servizio di ruolo ed abbiano superato due scritti e due orali. Non solo. Ma il legislatore, sempre nella finanziaria, dispone, delegificando la materia, che per i futuri concorsi a dirigente scolastico, venga abolita, la preselezione per titoli, e venga invece prevista, una preselezione oggettiva mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli, ribadendo quanto previsto dal DPR 324 del 8.3.2000. Tale provvedimento, quindi, ripristina quanto era stato palesemente violato dal bando di concorso indetto con DDG 22/11/2004 non togliendo nulla a nessuno, poiché fonda le basi giuridiche per l’ordine delle nomine dei futuri dirigenti scolastici, sui risultati delle uniche prove d’esame sostenute dai candidati e sulle consequenziali graduatorie di merito approvate dalle Direzioni Scolastiche Regionali.
Prive di fondamento sono le richieste di valutazione dei titoli, in quanto, tale richiesta, contrasta sia con il bando, che non la prevede, sia per palese violazione dell’art. 7 del DPR 324/2000 ultima parte. Altresì prive di fondamento sono, le lamentele di coloro che leggono nell’emendamento, una cultura “condonista”. Gli ammessi con riserva alla procedura concorsuale, con il possesso di laurea quadriennale e sette anni di servizio di ruolo, al pari di tutti coloro che hanno superato le prove d’esame, hanno dato dimostrazione di poter riuscire, concretamente, a saper gestire una istituzione scolastica. Proprio quello che da una procedura concorsuale deve emergere.

Gruppo Riservisti
04/01/2007







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-6235.html