CONCORSO DIRIGENTI: NO ALLA SANATORIA FATTA PER I RISERVISTI
Data: Giovedì, 04 gennaio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Opinioni


Un emendamento alla Finanziaria cancella il merito e le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato



com’è possibile approvare un emendamento alla finanziaria (il comma 620) per sanare “quegli aspiranti presidi che non potevano (e non dovevano) fare il concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG 22/11/04, (non avendo titoli e servizio sufficienti per farlo), pur sapendo che la loro inclusione nella “graduatoria di merito” allontana (se non addirittura toglie) la possibilità di diventare dirigenti agli “aventi diritto”? Quelli cioè che avevano titoli e servizi sufficienti per poter accedere alle prove orali e scritte. Quelli che i riservisti non solo se li sono trovati davanti durante tutto il concorso (per cui hanno dovuto sostenere le prove scritte in 2300 anziché in 600), ma che se li trovano davanti anche ora, sebbene non ne avessero alcun diritto.
Infatti, sia il Tar del Lazio (con sentenza definitiva), sia il Consiglio di Stato ne ha più volte bloccato il cammino.
Evidentemente, in Italia la giustizia, soprattutto se coinvolge la Campania e la Sicilia, ha un valore del tutto relativo. Il bando di Concorso prevede uno sbarramento per titoli e servizi mentre i furbi (più della metà dei partecipanti) che non hanno né titoli né sufficienti servizi, ricorrono al Tar che li ammette con riserva. E poi, dopo, nonostante la sentenza contraria del consiglio di Stato e del Tar che entra nel merito e li esclude dalla graduatoria (“in quanto la loro ammissione al concorso con riserva veniva fatta in deroga all’art. 29, comma 3 del D.Lgl 165/2001 che prevede la selezione per titoli”) , riescono anche a “sorpassare “gli "aventi diritto" grazie ad un emendamento semiclandestino del Senato che permette ai furbi riservisti, bocciati dal Tar e dal Consiglio di Stato, non solo di rientrare in gioco, ma addirittura di passare avanti agli “aventi diritto” provvisti dei titoli e dei sevizi previsti dal bando.
Il maxiemendamento del Senato inserito nella Finanziaria 2007 infatti prevede che le nomine vengano conferite secondo l’ordine di graduatoria di selezione del corso, a prescindere dai titoli. Allora ci viene spontanea una domanda: ” Le sembra giusto che i docenti che non avevano nemmeno i titoli per partecipare al concorso, si trovino davanti a chi i titoli per partecipare al concorso li aveva? Per avere un’idea dell’incidenza del fattore “riserva” nella vicenda concorsuale è sufficiente pensare al “caso” Campania, regione che insieme alla Sicilia presenta gran parte, per non dire quasi tutti i riservisti presenti in graduatoria).
In Campania, infatti, circa il 50% dei docenti inseriti nella graduatoria generale di merito sono riservisti. Non crede che i Docenti riservisti, miracolosamente ammessi in graduatoria, debbano almeno, per pura decenza, essere collocati nella graduatoria di merito dietro ai docenti ammessi con pieni titoli al concorso, in quanto hanno superato regolarmente la selezione per titoli e sono in possesso di un punteggio servizi superiore a quello dei docenti ammessi con riserva.?
Non abbiamo nulla in contrario che i riservisti abbiamo la Dirigenza ma dobbiamo lottare lealmente mantenendo il giusto equilibrio che eviti futuri contenziosi e risentimenti.
La sanatoria fatta per i riservisti, infatti, fa sì che i titoli non siano valutati per nessuno, in quanto viene a cadere lo sbarramento iniziale. Ma in questo modo, il concorso ordinario per titoli ed esami si è trasformato in concorso per SOLI ESAMI non tenendo conto dei titoli culturali e di servizio, prescritti da tutti i bandi di concorsi statali Il Comitato Regionale Campano dei docenti ammessi al concorso senza "riserve" 1 NB ( - Le ordinanze del Consiglio di Stato sono la n°5147 del 25 ottobre 2005 tempestivamente notificata all’USR Campania ed altre 9 ordinanze del novembre 2005 che respingono oltre duecento istanze cautelari del Tar Lazio). - Le Sentenze di merito del Tar del Lazio sulla graduatoria di preselezione, invece, sono le n° 9446, 9453 e 9454 depositate il 26/9 le quali respingono i ricorsi avversi le graduatorie di preselezione per titoli della Regione Campania.
E’ stata, poi, depositata il 4 ottobre 2006 la sentenza di merito n° 9898 che respinge il ricorso n° 8590/05 avverso le graduatorie di preselezione delle regioni Veneto, Lombardia e Puglia.).


Per il Il Comitato Regionale Campano dei docenti ammessi al concorso senza "riserve"
prof. Paolo Mesolella






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