I REQUISITI PER LA PENSIONE
Data: Mercoledì, 03 gennaio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


I requisiti per la pensione.

 di Giovanni Cadoni, dalla  Gilda di Bologna, 2 gennaio 2007

 

a) Pensione di vecchiaia: 65 anni di età anagrafica e 20 anni di anzianità contributiva per le cessazioni a partire dal 01/01/2001. Il personale femminile acquisisce il diritto a pensione con  60 anni di età anagrafica e anzianità contributiva come sopra specificato (19 anni o 20 anni a seconda della data di cessazione - D.L.vo 503/92 e L. 335/95).
 Per il personale supplente e incaricato l’anzianità contributiva che dà diritto a pensione è di 20 anni ferma restando l’età anagrafica di 65 anni o 60 per il personale femminile.

b) Pensione per anzianità contributiva: 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.

c) Pensione di anzianità: qualora non si abbiano i requisiti indicati nei due precedenti casi, con la legge attuale si può cessare dal servizio per anzianità per il combinato età anagrafica-anzianità contributiva oppure per sola anzianità contributiva, ma sempre con penalizzazioni* nel caso in cui si abbiano meno di 40 anni di contributi (considerando anche i periodi ricongiunti, quali laurea, servizio militare, ecc.); nella tabella seguente, i casi possibili:

Anno            Età e anzianità contributiva        Sola anzianità contributiva    Penalizzazione sulla base pensionabile

2007                  57 e 35                                                 39                                                            1 %

 

Qualora si abbiano 57 anni di età, ma non si abbiano 40 anni di contribuzione, per il calcolo della pensione si va incontro ad una riduzione della base pensionabile,  secondo la seguente tabella:

Anzianità contributiva                                                 35 anni      36 anni     37 anni    38 anni   39 anni    40 anni

Riduzione della base pensionabile                          9 %              7 %           5 %          3 %           1 %            0 %

 

Tuttavia, bisogna ricordare che, a meno di modifiche dell'attuale legge sulle pensioni, dal 1 gennaio 2008 entra in vigore la legge delega sulle pensioni n. 243 del 2004, cosiddetta Legge Maroni, che prevede i seguenti due casi:
1) NATI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1951

Per queste persone non cambia nulla; qualora al 31 dicembre 2007 abbiano maturato i requisiti per andare in pensione secondo l'attuale legislazione, possono esercitare tali diritti in qualunque momento, anche dopo il 1 gennaio 2008.
2) NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1950

Possono andare in pensione solo secondo quanto prescritto dalla legge Maroni, cioè:

a)  A partire dal 1° gennaio 2008, a condizione di aver maturato i fatidici 35 anni di contribuzione, occorreranno 60 anni di età per i lavoratori dipendenti. Dal 2010, si passerà a 61 anni. Dal 2014, il limite sarà innalzato di un ulteriore anno, ma resta in vigore il diritto alla pensione con qualsiasi età, se si hanno 40 anni di contributi.

La sostanziale novità della legge Maroni è l’innalzamento di tre anni del requisito anagrafico, che combinato all’anzianità contributiva dei 35 anni, fa slittare il diritto alla pensione di Anzianità per coloro che, con la vecchia normativa, avrebbero potuto fare domanda già a 57 anni.

E' il cosiddetto SCALONE: un lavoratore che a dicembre 2007 compie 57 anni e può far valere 35 anni di contribuzione, può richiedere la pensione di Anzianità dal 1 settembre 2008; lo stesso lavoratore, rispettando sempre il requisito dei 35 anni di contribuzione, ma che compisse 57 anni a gennaio del 2008, con la legge Maroni, slitterebbe il diritto alla pensione a gennaio 2013.
 
di Giovanni Cadoni,
 dalla Gilda degli insegnanti di Bologna.





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-6207.html