Docenti precari in graduatoria fino a 70 anni
21 dicembre 2006 - Kataweb/cittadinolex
Diversa dai loro colleghi l’età pensionabile per gl insegnanti non di ruolo
(Tar Lazio 12541/2006)
Gli insegnanti non di ruolo che hanno compiuto sessantacinque anni non possono essere esclusi dalle graduatorie permanenti per l'insegnamento per raggiunti limiti di età. I precari, categoria di lavoratori non certo fortunata, lambiscono in età di pensionamento (o di non pensionamento) i magistrati e i professori universitari ordinari.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di una insegnante contro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che avevano escluso la ricorrente dalla graduatoria permanente definitiva per l'insegnamento nelle scuole materne e dell'infanzia perché aveva raggiunto i sessantacinque anni, età pensionabile prevista nel settore della scuola.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto gli insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie permanenti non possono essere collocati a riposo d'ufficio al superamento dei sessantacinque anni, ma solo al compimento del settantesimo anno di età, in quanto è diversa la disciplina ad essi applicabile, come già in precedenza affermato dal Tar. (18 dicembre 2006) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza quater, sentenza n. 12541/2006
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER
nelle persone dei Signori:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore
UMBERTO REALFONZO Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 15 Novembre 2006
Visto il ricorso 9817/2006 proposto da:
A
rappresentato e difeso da:
VENTURA AVV. DOMENICO
con domicilio eletto in ROMA
VIA L. CARO, 38
presso
PERAINO AVV. ANTONINO
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
domiciliataria ex lege in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
DIREZ.GEN.PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMM.NE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO)
e nei confronti di
B.
C.
D.
E.
per l'annullamento
- dell'esclusione o del depennamento dalla graduatoria permanente definitiva del CSA di Latina nella scuola materna o dell'infanzia – 3^ fascia biennio 2005/2007 per aver compiuto il 65^ anno di età;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA
Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 15 novembre 2006 gli avvocati come da verbale;
Resa nota alle parti la determinazione del Collegio di definire la causa ai sensi dell'art. 26, c. 5, L. n. 1034 del 1971 [1] ;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe una insegnante non di ruolo impugna il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l'insegnamento nelle scuole materne e per l'infanzia, basato sul presupposto del superamento del 65° anno di età.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sulla questione questo Tribunale si è già pronunciato sia in sede di merito (sent. n. 7346/05) che in sede cautelare (ord. n. 5071/06) affermando il principio che il collocamento a riposo d'ufficio al 65° anno di età non è previsto per gli insegnanti non di ruolo, dovendosi la fattispecie ritenere disciplinata dalla legge 19 marzo 1955 n. 160 [2] , che prevede il collocamento a riposo all'età di anni 70.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento; ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), di cui € 500,00 (cinquecento) per spese ed € 1.000,00 (mille) per onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.
Mario Di Giuseppe Presidente
Carlo Taglienti Consigliere, relatore