TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLO SCIOPERO NELLA SCUOLA
Data: Mercoledì, 13 dicembre 2006 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Il Vademecum dello sciopero nella scuola   di Grazia Perrone    Riferimenti normativi e contrattuali; d.P.R. 420/1974; Legge 146/90; accordo integrativo nazionale firmato dal Ministero P.I. e Sindacati della Scuola il giorno 8 ottobre 1999 che recepisce un analogo atto negoziale del settore scuola, in attuazione  della Legge 146/90  - ritenuto valido dalla Commissione di Garanzia (vedi Allegato) –  allegato al CCNL del 26 maggio 1999; legge 83/00; CCNL 24 luglio 2003.     Il Consiglio di Stato sez II - come chiarito nell'Ad. 27.1.1982 trasmesso con nota Circolare n,  389 del 23.11.1982 - non ha ritenuto il servizio scolastico uno di quei servizi pubblici essenziali  che possa essere pregiudicato con uno sciopero. L'Alto Consesso, infatti, premettendo che il diritto all'istruzione sancito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione è essenziale per quanto attiene  la continuità didattica rileva, tuttavia, che non è (...)"tale da non tollerare sospensioni relativamente contenute nel tempo, come sono quelle che derivano, normalmente, dagli scioperi del  personale della scuola le cui conseguenze negative ben possono essere assorbite nel corso di  un anno scolastico (...)". L'importante è assicurarsi che vi sia stato un idoneo e tempestivo  preavviso alle famiglie unitamente alla presenza di personale che - pur astenendosi dall'attività  didattica - assicuri la mera vigilanza nei limiti dell'indispensabile. Tradotto dal burocratese ciò  significa che il Dirigente Scolastico che dovesse trovarsi a fronteggiare una imprevista quantità  di adesioni e/o si trovi a gestire una situazione nella quale i genitori sono stati indotti ad affidare come di consueto i figli all'amministrazione scolastica può legittimamente impiegare il personale ausiliario (non scioperante!!) in funzioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 7 del d.P.R.  420/1974 o ricorrere ad insegnanti non scioperanti che si trovino a disposizione. In ogni caso  dovrà consentire, agli alunni che non possano far ritorno a casa e che non possano essere accompagnati, di trattenersi nei locali della scuola per l'orario intero.   L’innovazione più importante nel campo del diritto di sciopero nei servizi pubblici – in questo  contesto - è stata introdotta dalla legge n. 146/90 che ha considerato l’istruzione servizio pubblico essenziale.  I servizi  minimi essenziali della scuola, secondo la legge 146, debbono essere concordati e inseriti in un contratto di lavoro.  Il 25/7/91, in assenza di contratto, veniva firmato dalle componenti sindacali un protocollo  d’intesa che indicava limiti ben più pesanti di quelli introdotti dalla legge 146, tra i quali la  proibizione assoluta di ogni sciopero durante gli scrutini finali. Nel Giugno del ’92 gli insegnanti aderenti alla GILDA e altri docenti scioperarono durante gli  scrutini contravvenendo alla proibizione e alla, conseguente, precettazione disposta dal mini- stero. Per questo gli insegnanti “ribelli” furono puniti con la sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 9, comma 10, della legge 146/1990. Dopo una battaglia giudiziaria durata 6 anni la  Corte di Cassazione ha dato ragione ai docenti GILDA di Milano che avevano proposto ricorso  dinanzi al Pretore civile (sentenza depositata il 6/11/98 in riferimento all’Udienza del 30 giugno  98 Corte di Cassazione - Sezione prima Civile N. 11171/98 R.G.N. 4341/96). In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (è la conclusione della Suprema Corte), il mancato esperimento del tentativo di conciliazione costituisce violazione di legge, tale da determinare un vizio dell'ordinanza di precettazione, accertabile dal giudice ordinario, in via incidentale, nel giudizio di  impugnazione delle sanzioni individuali, conseguenti al mancato rispetto della precettazione. Il  fatto che lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami sia considerato prestazione indispensabile (articolo 1, comma 2, della legge 146/1990) non comporta che lo sciopero in tale ambito  sia del tutto vietato, dovendo comunque accertarsi di volta in volta, anche il carattere indifferibile delle prestazioni stesse. Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal ministero della Pubblica istruzione, avverso la sentenza del pretore (in funzione  di giudice del lavoro) di Milano, che aveva annullato, considerandola illegittima, la sanzione  amministrativa applicata nei confronti di una docente, la quale non aveva rispettato la precettazione, disposta con ordinanza dal Dipartimento della funzione pubblica, astenendosi dal servizio durante gli scrutini.  A seguito di questa battaglia condotta dalla GILDA nel contratto siglato il 26 maggio 1999 è  stato modificato il contenuto riguardante lo sciopero durante gli scrutini finali ed è stato codificato il sistema di regolamentazione degli scioperi nella scuola. La successiva legge 83 (del  2000) ha “armonizzato” il tutto.     Si riportano, ora, i limiti previsti dalle nuove disposizioni giuridiche e contrattuali contenute  nella già citata legge n. 83/00 (che modifica ed integra la legge 146/90) e recepite nel contratto siglato il 24 luglio 2003.       Preavviso di indizione  - Preavviso minimo previsto 15 giorni.      Proclamazione e revoca. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi  relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli studi di appartenenza. Si ricorda ai colleghi che l’indizione dello sciopero non è una prerogativa delle sole organizzazioni sindacali, ma è un diritto collettivo costituzionalmente garantito a tutti i lavoratori. Perciò  un gruppo di lavoratori, anche limitato nel numero, può indire uno sciopero purché rispetti i  termini di preavviso e dia indicazioni sulle modalità e sulle motivazioni.    Conciliazione  Esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione da parte delle OOSS proponenti in mancanza del quale la Commissione di Garanzia può formulare un giudizio di illegittimità giuridica e  ordinare la precettazione.    Limiti temporali agli scioperi  Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato.  Non più di  40 ore (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari, non più di 60 (equivalenti a 12 giorni) negli altri ordini e gradi d’istruzioni, si comprendono in tali limiti gli scioperi brevi e quelli giornalieri.  Non più di due giorni consecutivi e  tra un’azione di lotta e la successiva deve intercorrere un  intervallo di tempo non inferiore a dieci giorni.    Scioperi brevi   Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati  soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative.  In caso di organizzazione dell’attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati nella  prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli  scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.  La programmazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo  sciopero riguarda la prima o l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa.   La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento (es. riunione di un  Consiglio di classe) deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di  programmazione. Scioperi in concomitanza di scrutini intermedi  Gli scioperi in occasione di scrutini intermedi non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze  fissate dal calendario scolastico. Sciopero durante gli scrutini di fine anno  Riportiamo fedelmente il testo:  Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli  scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività  valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d’istruzione.  Negli  altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento superiore a 5  giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.  Nel contratto del ’95 si diceva : “non sono possibili differimenti rispetto alle date fissate  dall’autorità scolastica    Preavviso volontario di adesione   I  Dirigenti scolastici, in occasione di ogni sciopero, possono chiedere ai docenti se intendono  aderire.  La comunicazione di adesione ha carattere volontario, non c’è obbligo di dire sì o dire no.  Il  docente che ha preventivamente dichiarato l’adesione nel caso decida successivamente di non  scioperare potrebbe  vedere rifiutata dal capo d’istituto la sua offerta tardiva di lavoro.    Contingentamenti  Sulla base delle previsione di sciopero i presidi possono contingentare il personale, dando comunicazione ai singoli interessati cinque giorni prima, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.    Il personale educativo ed Ata della scuola potrebbe essere contingentato per:  -  vigilanza degli impianti e apparecchiature, ove si possono prevedere danni;    -  attività riguardanti le scuole con annesse aziende agricole per la cura degli animali;   -  raccolta e allontanamento di rifiuti tossici e nocivi;   -  adempimenti rivolti ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni;   -  servizi indispensabili negli educandati (cucina, mensa e vigilanza notturna sugli allievi).  Da una attenta lettura dell’art. 2 comma 1 (prestazioni indispensabili) non si evince che i capi  d’istituto possano predisporre contingenti di docenti per la normale attività scolastica (sostituzione di docenti scioperanti), generica vigilanza alle classi, obbligo di presentarsi alla prima ora  con modifiche di orari. Il soggetto individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione di contingentamento, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. I servizi indispensabili sono previsti e regolamentati dal  contratto nazionale. Pertanto non sono decisi unilateralmente dal dirigente scolastico. Sono  servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda  agraria di un istituto tecnico agrario). L’accordo integrativo nazionale dell’otto ottobre ‘99 (in  Allegato) definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. La contrattazione integrativa di istituto  definisce, poi, i criteri specifici del contingente di  quella scuola, ma non può (deroga in pejus) allargare l’area dei servizi essenziali (vedi scheda: servizi minimi essenziali).     Ritenute per sciopero  -  giorno di sciopero: trattenuta di 1/30 della retribuzione, operata sulla retribuzione al netto  di ritenute previdenziali e assistenziali (poiché i periodi di sciopero non interrompono il trattamento previdenziale e assistenziale:  Circ. n. 312/89).  -  sciopero di un’ora: trattenuta limitata alla sola ora di sciopero (pari alla misura di un’ora di  straordinario senza maggiorazioni art. 595 T.U.).     Servizi minimi da garantire in caso di sciopero   Riferimenti normativi e contrattuali; Legge 146/90; accordo integrativo nazionale firmato dal  Ministero P.I. e Sindacati della Scuola il giorno 8 ottobre 1999 (in allegato). Questo accordo recepisce un analogo atto negoziale del settore scuola, in attuazione della Legge 146/90  - ritenuto valido dalla Commissione di Garanzia – allegato al CCNL del 26 maggio 1999; Legge n.  83/00; CCNL 24 luglio 2003.  I servizi minimi da garantire in caso di sciopero del settore scuola sono regolati dal già citato  accordo integrativo che riguarda i criteri generali per individuare i contingenti di personale  educativo ed A.T.A. (e, dunque, con esclusione del personale docente) necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero: il numero di personale deve essere  determinato dal Capo di Istituto con le modalità previste dall’art. 6, comma 3, punto d) del  CCNL 26.5.99. Le prestazioni indispensabili che la scuola deve garantire in caso di sciopero sono tassativamente previste dal citato accordo nazionale all’art 2 e sono riferibili alle seguenti  tipologie di attività per:  1.  effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;  2.  effettuazione di esami finali (licenza elementare, licenza media, qualifica professionale,  licenza d’arte, abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato); 3.  garantire la vigilanza, durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto;  4.  garantire la vigilanza di apparecchiature ed impianti che non possono essere interrotti  senza arrecare danni a persone o a cose;  5.  la cura e l’allevamento del bestiame nelle aziende agrarie; 6.  garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;  7.  garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato;  8.  garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili (vigilanza, cucina  e mensa).  Con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto la materia diventa oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione  scolastica così come esplicitamente previsto dall'art. 6, comma 5 del già citato accordo integrativo nazionale. ALLEGATO    Accordo integrativo nazionale concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed Ata necessari ad assicurare  le prestazioni indispensabili in caso di sciopero     L'anno 1999, il giorno 8, il mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica  Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,  TRA  la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale, la delegazione sindacale, di cui all'allegato 1,  VIENE CONCORDATO    Art. 1  1.  In attuazione dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo nazionale nel settore della scuola per l'attuazione della legge n. 146/1990, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/1999) e allegato al C.C.N.L. del 26 maggio 1999,  le parti concordano i sotto indicati criteri generali per la determinazione del contingente di  personale educativo ed Ata necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.  2.  Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura  amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.  3.  Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e  gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d'arte, di abilitazione all'insegnamento  nel grado preparatorio, esami di Stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure  professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree  di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessa ti, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.  4.  Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza di uno o più collaboratori scolastici. 5.  Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del  loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistenti tecnici appartenenti all'area interessata al servizio da garantire e collaboratori scolastici per le attività connesse.  6.  Per garantire la cura e l'allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti  tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all'azienda agraria, collaboratore  scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta da parte della scuola  dell'impianto di riscaldamento va garantita la presenza del personale in possesso della  specifica abilitazione professionale.  7.  Per garantire la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è indispensabile la presenza dell'assistente del reparto o del laboratorio o del collaboratore scolastico per consentire l'accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte  che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.  8.  Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini  perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è  indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: responsabile amministrativo,  assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività connesse.  9.  Per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nelle istituzioni  educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne alla cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà essere erogato, ove possibile, anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.  Art. 2  1.  Il numero delle unità di personale, appartenenti a ciascuna delle figure professionali di cui  al precedente art. 1 che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire i servizi minimi, viene  determinato dal capo d'istituto in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative, con le modalità di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999. Art. 3  1.  A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione  del Ministro della Pubblica Istruzione. 2.  Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all'Aran.  3.  Il presente contratto la cui validità è disciplinata dall'art. 2, comma 2 dell'allegato al  C.C.N.L. del 26 maggio 1999 del comparto Scuola sull'attuazione della legge n. 146/1990  diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto,  da parte della Ragioneria centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma  precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.  4.  Con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa così come esplicitamente  previsto dall'art. 6, comma 5.










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