G.P.EMENDAMENTO GOVERNATIVO: ECCO LA FRASE CHE NON CI CONVINCE
Data: Luned́, 11 dicembre 2006 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Emendamento governativo:
 torna la frase che non ci convince.

dal  Coordinamento Precari di Venezia, 8/12/2006

 
E' tornata, su iniziativa di rifondazione Comunista, nel  testo dell'emendamento governativo la frase che prevede possibili "adattamenti", secondo noi, dell'attuale sistema di reclutamento durante la fase transitoria. Nonostante le rassicurazioni di Rifondazione, che la descrivono come una clausola per la salvaguardia dei titoli posseduti in un eventuale accesso dei precari delle GE nel futuro nuovo sistema di reclutamento concorsuale, noi restiamo convinti dell'inapplicabilità di una simile interpretazione e la vediamo invece come uno strumento utilizzabile per la modifica degli attuali criteri di reclutamento (probabilmente a svantaggio degli inclusi nelle GM).
 

Art. 18, comma 262, lettera c) - Versione come emendata dal Governo
 
 c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente.
 Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità.
Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,  nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere ad eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SSIS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.
 In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
 È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data.
 Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
 Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso;






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