Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n.3442. -
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
calamitosi verificatisi nel territorio della Provincia di Catania.
1) PREMESSA
Con Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.3442 del 10/6/05, pubblicata sulla G.U. serie
generale n.139 del 17/6/05, sono state emanate ulteriori misure urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni
eruttivi e agli eventi sismici, connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel
territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002.
Come è noto, a seguito delle
molteplici misure d'intervento adottate nei confronti delle popolazioni colpite
dai suddetti eventi calamitosi, l'INPDAP ha regolamentato la sospensione dei
contributi previdenziali, emanando i seguenti provvedimenti: informativa n.4 del
28/1/03, nota operativa n.9 del 23/3/04, nota operativa n.15 del 5/7/04, nota
operativa n.2 del 14/1/05 ed, infine, nota protocollo n.20264 del 15/2/05, con
cui questo Istituto ha comunicato la sospensione della liquidazione dei rimborsi
nei confronti di tutti i soggetti interessati, in attesa delle indicazioni, da
parte dei Ministeri vigilanti, circa l’esatta individuazione dei destinatari del
beneficio.
Con l’ordinanza di cui
all’oggetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ravvisata la necessità di
adottare un’ordinanza di protezione civile, finalizzata ad evitare un
insostenibile indebitamento degli enti previdenziali nonché ad individuare i
soggetti che hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi in
questione, ha ridisciplinato l’ambito di applicazione della sospensione del
versamento dei contributi, abrogando espressamente le disposizioni previste
dall’art.5 dell’ordinanza di protezione civile n.3254/02, e successive
modificazioni, in contrasto con il provvedimento di cui trattasi.
Tutto quanto premesso, si
forniscono le seguenti indicazioni per le Amministrazioni e gli Enti iscritti a
questa gestione Previdenziale.
2)
AMBITO TERRITORIALE E SOGGETTIVO
L'art.1, al comma 1, ha
disposto l’elenco tassativo dei Comuni effettivamente colpiti dagli eventi
calamitosi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29/10/02, come di seguito indicati:
1. Belpasso;
2. Castiglione
di Sicilia;
3. Linguaglossa;
4. Nicolosi;
5. Ragalna;
6. Acireale;
7. Milo;
8. Piedimonte
Etneo;
9. Santa
Vanerina;
10.
Zafferana Etnea;
11.
Giarre;
12.
Sant’Alfio;
13.
Acicatena.
Si sottolinea che, rispetto
al precedente elenco comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC/CG/7287 del 14/2/2003, sono
esclusi i comuni di Tre Castagni, Aci S.Antonio e Fiume Freddo mentre risultano
inseriti i comuni di Belpasso, Nicolosi e Ragalna.
L’art.1, comma 2 ha
delimitato, inoltre, l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio
“de quo”, prevedendo che la sospensione dei contributi, prevista dall’art. 5
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3254 del 29/11/02 e
successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro
privati, aventi sede legale od operativa nei Comuni sopra elencati.
I datori di lavoro che si
avvalgono della sospensione sospendono anche la quota a carico del lavoratore,
ma il lavoratore non ha un diritto autonomo di avvalersi della
sospensione della propria quota se il datore di lavoro non se ne avvale. A tal
proposito, a seguito delle precisazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, espressamente interessato alle problematiche derivanti
dall’applicazione delle nuove disposizioni, si fa presente che l’espressione
“sede legale od operativa” va interpretata nel senso che la sospensione del
versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento ai lavoratori
impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla
circostanza che in tali zone vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro.
Va da sé che le istanze presentate dai lavoratori (come, ad es., nell’ipotesi
di residenti nei comuni colpiti dall’evento calamitoso, che prestano attività
lavorativa in comuni non calamitati) tese ad ottenere la sospensione della quota
a proprio carico non sono ammissibili.
2.1)
DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI ISCRITTI all’INPDAP – INDIVIDUAZIONE
DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA SOSPENSIONE.
In base alla nuova previsione
normativa sono da ritenersi, pertanto, esclusi dalla sospensione dei contributi
tutte le Amministrazioni pubbliche così come definite dall’art.1, comma 2, del
Decreto Legislativo n.165/00, come modificato dall'art.1 della L.145/02 che
testualmente recita: "Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ( ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300."
Atteso che questo Istituto
annovera tra gli enti iscritti, oltre alle Amministrazioni pubbliche come sopra
individuate, alcune tipologie di enti con natura giuridica privata, si riporta,
di seguito, a titolo meramente esemplificativo, l’elencazione delle principali
tipologie di enti privati che sono, invece, ammessi al beneficio della
sospensione:
§
Società per
azioni e società a responsabilità limitata,
derivanti dalla trasformazione delle Aziende Speciali di cui al D.Lgs.267/00, il
cui personale ha optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa
ai sensi della legge 274/91;
§
Scuole
elementari parificate,
il cui personale è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti
(ex CPI), ai sensi della legge 176/41;
§
Fondazioni,
derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle IPAB o Case di
Riposo, il cui personale ha optato per il mantenimento del trattamento
pensionistico e previdenziale INPDAP ai sensi della legge 389/89.
3)
RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI
Come già anticipato, l’art.1 dell’ordinanza in
oggetto prevede che la sospensione dei contributi si applichi solo ai soggetti
privati.
L’art.2 della stessa ordinanza, al primo comma,
prevede poi che gli enti previdenziali disciplinino le modalità di recupero dei
contributi sospesi, nei confronti dei soggetti aventi titolo, mediante rate
mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione, modificando
in tal modo quanto in proposito disposto dall’articolo 5, comma 2,
dell’ordinanza 3254 novellata.
Al riguardo, si fa presente che il periodo
temporale della sospensione è quello compreso tra il 29 ottobre 2002 ed il 31
marzo 2004 (cfr. i mesi interi di sospensione sono quindi 17), a seguito
della proroga stabilita con l’ordinanza 3282/03 (art.14, comma 2), come,
peraltro, già precisato da questo Istituto con la nota operativa n.2 del 14
gennaio 2005, citata in premessa. Considerato che la sospensione è terminata il
31 marzo 2004 e che sono state già versate diverse mensilità secondo le
precedenti previste scadenze, si precisa che il residuo debito dovrà essere
restituito dagli Enti interessati in 17 rate a decorrere dal mese successivo a
quello della data di pubblicazione della presente circolare.
I soggetti, diversi da quelli contemplati dall’art.1,
ovvero i soggetti ora esclusi dal beneficio (tra questi anche gli enti operanti
nei territori dei comuni esclusi dal nuovo definito ambito territoriale: Tre
Castagni, Aci S. Antonio, Fiume Freddo), devono invece restituire, a partire
dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in esame (17/6/05), il residuo debito
relativo ai contributi sospesi, sulla base di un apposito piano di rientro della
durata massima di ventiquattro mesi, tenuto conto, ove possibile, della
situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.
Al fine di assicurare omogeneità di comportamento
ed in considerazione delle prevedibili difficoltà economiche degli enti
debitori, si autorizzano gli Uffici INPDAP alla concessione, ove richiesta,
della rateizzazione massima (24 mesi) a tutti i datori di lavoro iscritti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Marchione
SGC - Sistema Gestione Crediti – Aggiornamenti
Si informa che nel Sistema Web di Gestione Crediti – SGC sono stati introdotti alcuni aggiornamenti riguardanti le funzionalità a disposizione delle Amministrazioni.
Gli aggiornamenti riguardano le funzioni del Sistema di seguito descritte.
Visualizzazione delle causali del versamento: nella funzionalità “Versamenti » Visualizzazione” è stata introdotta la possibilità di visualizzare le informazioni riepilogative dei versamenti delle Amministrazioni, ed in particolare la causale dei versamenti effettuati tramite bonifico.
Questa funzionalità può essere di supporto all’Amministrazione, in particolare nei casi di versamenti inizialmente scartati (cioè non riconosciuti automaticamente dal Sistema) e successivamente attribuiti manualmente dalla Sede INPDAP di riferimento a quell’Amministrazione e alle corrette mensilità. La causale del bonifico utilizzata può infatti evidenziare il motivo del mancato riconoscimento iniziale, ed orientare quell’Amministrazione verso la corretta imputazione della causale per i movimenti contabili successivi.
Lista delle chiavi di pagamento: la visualizzazione delle chiavi di pagamento generate dal Sistema all’atto della convalida di una dichiarazione e dei dati ad esse collegati (estremi dei conti correnti, ecc.), fino ad oggi disponibile all’interno di “Dichiarazioni » Visualizzazione” con la funzionalità “Dettaglio convalida”, è ora possibile anche nella pagina di dettaglio delle dichiarazioni convalidate “con dati concordanti” e “con riserva” (attivata dal pulsante “Lista chiavi di pagamento”).
Aggiornamento della funzionalità di visualizzazione del portafoglio crediti: all’interno della funzionalità “Dichiarazioni » Visualizzazione”, ed in particolare nella pagina di consultazione dei dati di dettaglio della trattenuta, è stata modificata la finestra “Lista crediti” che viene aperta dal pulsante “Portafoglio crediti”. Oltre ad una revisione della disposizione delle colonne, la principale modifica introdotta consiste nella visualizzazione del dato relativo all’importo dell’ultima rata, presente nel caso di un prolungamento del piano di ammortamento di un credito.
In questo modo, è possibile individuare più facilmente quei casi di trattenute in stato “dati discordanti” che si presentano quando, nella dichiarazione dell’ultima rata per un beneficiario, viene erroneamente dichiarato un importo pari all’importo della rata erogata, e non quello – diverso - previsto per l’ultima rata del piano di ammortamento.
Acquisizione centralizzata delle dichiarazioni dell’Aeronautica Militare: le Amministrazioni versanti dell’Aeronautica Militare non avranno più a disposizione le funzionalità per l’acquisizione delle dichiarazioni (via Web o tramite e-mail). L’unica Amministrazione che, in modo centralizzato, sarà abilitata ad acquisire le loro dichiarazioni mensili, è quella denominata “A.M. COMANDO LOGISTICO S.C.A. –R.A. 1° UFFICIO” (codice fiscale 97285730582).
La successiva gestione delle dichiarazioni acquisite continuerà ad essere responsabilità delle singole Amministrazioni versanti.
Per le modalità di utilizzo del Sistema, si rimanda infine a quanto descritto nel manuale utente, disponibile nella sezione Archivio → Manualistica del portale.
Il Responsabile Credito e Cartolarizzazione
Sig. Guido Esteri