News INPDAP - Misure danni eruzione 2002 - SGC - Sistema Gestione Crediti – Aggiornamenti
Data: Martedì, 05 dicembre 2006 ore 10:37:36 CET
Argomento: Ministero Istruzione e Università


Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n.3442. - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Provincia di Catania.

 

1) PREMESSA

 

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3442 del 10/6/05, pubblicata sulla G.U. serie generale n.139 del 17/6/05, sono state emanate ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi e agli eventi sismici, connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di  ottobre 2002.

Come è noto,  a seguito delle molteplici misure d'intervento adottate nei confronti delle popolazioni colpite dai suddetti eventi calamitosi, l'INPDAP ha regolamentato la sospensione dei contributi previdenziali, emanando i seguenti provvedimenti: informativa n.4 del 28/1/03, nota operativa n.9 del 23/3/04, nota operativa n.15 del 5/7/04,  nota operativa n.2 del 14/1/05 ed, infine, nota protocollo n.20264 del 15/2/05, con cui questo Istituto ha comunicato la sospensione della liquidazione dei rimborsi nei confronti di tutti i soggetti interessati, in attesa delle indicazioni, da parte dei Ministeri vigilanti, circa l’esatta individuazione dei destinatari del beneficio.

Con l’ordinanza di cui all’oggetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ravvisata la necessità di adottare un’ordinanza di protezione civile, finalizzata ad evitare un insostenibile indebitamento degli enti previdenziali nonché ad individuare i soggetti che hanno subito reale pregiudizio dagli eventi calamitosi in questione, ha ridisciplinato l’ambito di applicazione della sospensione del versamento dei contributi, abrogando espressamente le disposizioni previste dall’art.5 dell’ordinanza di protezione civile n.3254/02, e successive modificazioni, in contrasto con il provvedimento di cui trattasi.

Tutto quanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni per le Amministrazioni e gli Enti iscritti a questa gestione Previdenziale.

 

 

2) AMBITO TERRITORIALE E SOGGETTIVO

 

L'art.1, al comma 1, ha disposto l’elenco tassativo dei Comuni effettivamente colpiti dagli eventi calamitosi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/10/02,  come di seguito indicati:

1.   Belpasso;

2.   Castiglione di Sicilia;

3.   Linguaglossa;

4.   Nicolosi;

5.   Ragalna;

6.   Acireale;

7.   Milo;

8.   Piedimonte Etneo;

9.   Santa Vanerina;

10. Zafferana Etnea;

11. Giarre;

12. Sant’Alfio;

13. Acicatena.

 

Si sottolinea che,  rispetto al precedente elenco comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC/CG/7287 del 14/2/2003, sono esclusi i comuni di Tre Castagni, Aci S.Antonio e Fiume Freddo mentre risultano  inseriti i comuni di Belpasso, Nicolosi e Ragalna.    

L’art.1, comma 2  ha delimitato, inoltre, l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio “de quo”, prevedendo che la sospensione dei contributi, prevista dall’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3254 del 29/11/02 e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati, aventi sede legale od operativa nei Comuni sopra elencati.

I datori di lavoro che si avvalgono della sospensione sospendono anche la quota a carico del lavoratore, ma il lavoratore non ha un diritto autonomo di avvalersi della sospensione della propria quota se il datore di lavoro non se ne avvale. A tal proposito, a seguito delle precisazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressamente interessato alle problematiche derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni, si fa presente che  l’espressione “sede legale od operativa”  va interpretata nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento ai lavoratori impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tali zone vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro. Va da sé che le  istanze presentate dai lavoratori (come, ad es., nell’ipotesi di residenti nei comuni colpiti dall’evento calamitoso, che prestano attività lavorativa in comuni non calamitati) tese ad ottenere la sospensione della quota a proprio carico non sono  ammissibili.

 

 

2.1)  DATORI  DI LAVORO PUBBLICI  E PRIVATI  ISCRITTI  all’INPDAP – INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA SOSPENSIONE.

 

In base alla nuova previsione normativa sono da ritenersi, pertanto,  esclusi dalla sospensione dei contributi tutte le Amministrazioni pubbliche così come definite dall’art.1, comma 2, del Decreto Legislativo n.165/00, come modificato dall'art.1 della L.145/02 che testualmente recita: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole  di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ( ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300."

Atteso che questo Istituto annovera tra gli enti iscritti, oltre alle Amministrazioni pubbliche come sopra individuate, alcune tipologie di enti con natura giuridica privata, si riporta, di seguito, a titolo meramente esemplificativo, l’elencazione delle principali tipologie di enti privati  che sono, invece, ammessi al beneficio della sospensione:

§         Società  per azioni e società a responsabilità limitata, derivanti dalla trasformazione delle Aziende Speciali di cui al D.Lgs.267/00, il cui personale ha optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa ai sensi della legge 274/91;

§         Scuole elementari parificate, il cui personale è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex  CPI), ai sensi della legge 176/41;

§         Fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle IPAB o Case di Riposo, il cui personale ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale INPDAP ai sensi della legge 389/89. 

 

 

3) RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI

 

Come già anticipato, l’art.1 dell’ordinanza in oggetto prevede che la sospensione dei contributi si applichi solo ai soggetti privati.

L’art.2 della stessa ordinanza, al primo comma, prevede poi che gli enti previdenziali disciplinino le modalità di recupero dei contributi sospesi, nei confronti dei soggetti aventi titolo, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione, modificando in tal modo quanto in proposito disposto dall’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza 3254 novellata.

Al riguardo, si fa presente che il periodo temporale della sospensione è quello  compreso tra il 29 ottobre 2002 ed il 31 marzo  2004 (cfr. i mesi interi di sospensione sono quindi 17), a seguito della proroga stabilita con l’ordinanza 3282/03 (art.14, comma 2), come, peraltro, già precisato da questo Istituto con la nota operativa n.2 del 14 gennaio 2005, citata in premessa.  Considerato che la sospensione è terminata il 31 marzo 2004 e che sono state già versate diverse mensilità  secondo le precedenti previste scadenze, si precisa che il residuo debito dovrà essere restituito dagli Enti interessati in 17 rate a decorrere dal mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente circolare.

I soggetti, diversi da quelli contemplati dall’art.1, ovvero i soggetti ora esclusi dal beneficio (tra questi anche gli enti operanti nei territori dei comuni esclusi dal nuovo definito ambito territoriale: Tre Castagni, Aci S. Antonio, Fiume Freddo), devono invece restituire, a partire dalla data di pubblicazione dell’ordinanza in esame (17/6/05), il residuo debito relativo ai contributi sospesi, sulla base di un apposito piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi, tenuto conto, ove possibile, della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore.

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento ed in considerazione delle prevedibili difficoltà economiche degli enti debitori, si autorizzano gli Uffici INPDAP alla concessione, ove richiesta,  della rateizzazione massima  (24 mesi) a  tutti i datori di lavoro iscritti.

 

IL  DIRETTORE  GENERALE

Dott. Luigi Marchione

 

SGC - Sistema Gestione Crediti – Aggiornamenti

 

Si informa che nel Sistema Web di Gestione Crediti – SGC sono stati introdotti alcuni aggiornamenti riguardanti le funzionalità a disposizione delle Amministrazioni. Gli aggiornamenti riguardano le funzioni del Sistema di seguito descritte. Visualizzazione delle causali del versamento: nella funzionalità “Versamenti » Visualizzazione” è stata introdotta la possibilità di visualizzare le informazioni riepilogative dei versamenti delle Amministrazioni, ed in particolare la causale dei versamenti effettuati tramite bonifico. Questa funzionalità può essere di supporto all’Amministrazione, in particolare nei casi di versamenti inizialmente scartati (cioè non riconosciuti automaticamente dal Sistema) e successivamente attribuiti manualmente dalla Sede INPDAP di riferimento a quell’Amministrazione e alle corrette mensilità. La causale del bonifico utilizzata può infatti evidenziare il motivo del mancato riconoscimento iniziale, ed orientare quell’Amministrazione verso la corretta imputazione della causale per i movimenti contabili successivi. Lista delle chiavi di pagamento: la visualizzazione delle chiavi di pagamento generate dal Sistema all’atto della convalida di una dichiarazione e dei dati ad esse collegati (estremi dei conti correnti, ecc.), fino ad oggi disponibile all’interno di “Dichiarazioni » Visualizzazione” con la funzionalità “Dettaglio convalida”, è ora possibile anche nella pagina di dettaglio delle dichiarazioni convalidate “con dati concordanti” e “con riserva” (attivata dal pulsante “Lista chiavi di pagamento”). Aggiornamento della funzionalità di visualizzazione del portafoglio crediti: all’interno della funzionalità “Dichiarazioni » Visualizzazione”, ed in particolare nella pagina di consultazione dei dati di dettaglio della trattenuta, è stata modificata la finestra “Lista crediti” che viene aperta dal pulsante “Portafoglio crediti”. Oltre ad una revisione della disposizione delle colonne, la principale modifica introdotta consiste nella visualizzazione del dato relativo all’importo dell’ultima rata, presente nel caso di un prolungamento del piano di ammortamento di un credito. In questo modo, è possibile individuare più facilmente quei casi di trattenute in stato “dati discordanti” che si presentano quando, nella dichiarazione dell’ultima rata per un beneficiario, viene erroneamente dichiarato un importo pari all’importo della rata erogata, e non quello – diverso - previsto per l’ultima rata del piano di ammortamento. Acquisizione centralizzata delle dichiarazioni dell’Aeronautica Militare: le Amministrazioni versanti dell’Aeronautica Militare non avranno più a disposizione le funzionalità per l’acquisizione delle dichiarazioni (via Web o tramite e-mail). L’unica Amministrazione che, in modo centralizzato, sarà abilitata ad acquisire le loro dichiarazioni mensili, è quella denominata “A.M. COMANDO LOGISTICO S.C.A. –R.A. 1° UFFICIO” (codice fiscale 97285730582). La successiva gestione delle dichiarazioni acquisite continuerà ad essere responsabilità delle singole Amministrazioni versanti. Per le modalità di utilizzo del Sistema, si rimanda infine a quanto descritto nel manuale utente, disponibile nella sezione Archivio → Manualistica del portale.

Il Responsabile Credito e Cartolarizzazione

Sig. Guido Esteri







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