Articolo 7 CCNL/2005 – tavolo ex articolo 9 - Accordo nazionale 10 maggio 2006 – indicazioni operative
Data: Venerdì, 24 novembre 2006 ore 10:44:23 CET
Argomento: Ministero Istruzione e Università


Dalla Direzione Generale per il personale della scuola ai Direttori Generali degli uffici Scolastici Regionali.

In prosecuzione della nota 125/vm del 5 ottobre c.a., con la quale sono state trasmesse le indicazioni formulate dal tavolo di confronto, previste dall’articolo 9 di cui in oggetto, si riportano, di seguito, le ulteriori decisioni assunte dall’organo paritetico nel corso dei lavori. Le SS.LL. vorranno attenersi in modo puntuale alle prescrizioni formulate, al fine di garantire l’assoluta omogeneità ai riferimenti normativi, necessari per l’adozione dei provvedimenti applicativi dell’articolo 7. In merito alle questioni esaminate, si è convenuto quanto segue:

PART-TIME

Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica di cui al comma 1 dell’articolo 7 è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time, a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 57 del CCNL 24 luglio 2003.

ARTICOLO 58

1) –Il personale delle aree contrattuali “A” e “B”, titolare della posizione economica di cui all’articolo 7, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 58 del CCNL/2003. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.

2) – Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione relativo al profilo professionale di titolarità. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 58 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.

PERSONALE PARZIALMENTE INIDONEO

Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità dell’articolo 7 del CCNL 7/12/05, l’affidamento delle ulteriori e più complesse mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dall’art. 6 del CCNL 2002/2005 e, nello specifico, regolata dall’articolo 4 dell’Accordo Nazionale 10 maggio 2006.

FORMAZIONE

1) – La partecipazione alle attività di formazione, on-line e in presenza, è considerata servizio a tutti gli effetti come previsto dall’articolo 7, comma 1, dell’Accordo nazionale del 10 maggio 2006. Ai destinatari dei corsi di formazione di cui all’articolo 7, utilmente collocati nella graduatoria provinciale, deve essere garantita la partecipazione alle attività in presenza e lo svolgimento delle attività on-line previste dai corsi, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di scuola.

2) - Il personale che si trovi in situazione di sospensione dal servizio per giustificato motivo (permesso di studio, maternità, etc.), ad eccezione del personale assente per malattia, può partecipare, a richiesta, all'attività formativa. In tali casi la partecipazione è consentita previo rilascio di apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale l'interessato esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità. La dichiarazione deve essere presentata sia alla scuola sede di servizio sia al direttore del corso.

3) - La mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore dei ¾ delle ore in presenza ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte nei momenti on-line comportano la decadenza dalla maturazione del diritto all’attribuzione della posizione economica.

4) - Per i corsisti risultati assenti per cause non imputabili alla loro volontà devono essere istituite una o più sessioni suppletive, da organizzare, in ragione del numero dei partecipanti e dei vincoli di spesa, anche a livello interprovinciale e/o interregionale. Al fine di consentire la necessaria programmazione degli interventi, i motivi ostativi alla frequenza, opportunamente documentati, devono essere tempestivamente comunicati, dagli interessati, agli Uffici scolastici provinciali.

5) - A favore del personale in servizio all’estero, utilmente collocato nelle graduatorie definitive sono attivate, con la collaborazione dell’Indire, specifiche e idonee procedure telematiche allo scopo di garantire la fruibilità dei percorsi formativi e , conseguentemente, l’attribuzione della posizione economica nei tempi e nelle modalità previste per il restante personale.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Cosentino







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