Posta Elettronica Certificata: occorre attenzione!
Data: Venerd́, 17 novembre 2006 ore 21:43:40 CET
Argomento: Comunicati


Pervengono alle scuole richieste di attivare una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di alcuni soggetti del tutto sprovvisti a loro volta del requisito che richiedono. Il che farebbe pensare ad interessi a dir poco non trasparenti. Non viene forse da pensare che si tratti di fantomatici comitati messi in campo ad arte da una o più società interessate a vendere caselle PEC?
Infatti, il valore della PEC, equiparabile a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, perde sostanza se chi comunica con la scuola ne è a sua volta sprovvisto, come nel caso dei soggetti pseudocollettivi che inoltrano tali richieste. Al riguardo segnaliamo che già da qualche mese gli esperti di
ItaliaScuola si stanno occupando della questione. Pertanto, per tutte le altre precisazioni e dettagli rinviamo alla odierna precisazione di ItaliaScuola, che fa seguito a quelle già note da mesi agli abbonati al servizio. Un quesito posto al servizio I casi e i pareri di Italiascuola ci consente di ribadire alcuni principi già esposti in precedenza in merito all'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale. Lo riteniamo necessario anche alla luce delle sollecitazioni e delle richieste di chiarimenti che ci stanno arrivando in questi giorni. Al riguardo, evidenziamo a tutti i Dirigenti la necessità di stare in guardia, perché potrebbero girare per le scuole diffide e solleciti da parte di chi non ha alcun titolo per farli, che potrebbero nascondere anche interessi commerciali.
Il quesito riguarda l'obbligo di attivazione, da parte delle scuole, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Al riguardo, è opportuno ricordare che il Dlgs 82/2005 (Codice amministrazione digitale), all’articolo 6, dispone che le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Questa disposizione, va pertanto letta insieme a quanto disposto dal DPR 11 febbraio 2005, n.68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), di cui si evidenziano i seguenti passaggi (articolo 4):

- per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

- La volontà espressa ai sensi del punto precedente non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.

Dunque, come evidenziato anche in un precedente intervento e in altre risposte, l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 6 del Codice) è ammissibile da parte delle pubbliche amministrazioni centrali solo se i soggetti interessati che ne fanno richiesta (portatori di interessi specifici e concreti nei confronti della scuola), dichiarano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specificando che vogliono utilizzare proprio questo indirizzo nelle comunicazioni con l’ente. In caso contrario, la richiesta è irricevibile.

Questo, perché il valore della PEC, equiparabile a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, perde sostanza se chi comunica con la scuola è privo di casella PEC. Infatti, in mancanza di casella PEC da parte del richiedente, non è possibile certificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte dello stesso. Ricordiamo che la PEC , diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna garantisce anche i contenuti del messaggio originale e non solo le operazioni di invio e ricezione.

Dunque, è vero che la scuola è obbligata ad avere una casella PEC, ma questo obbligo di fatto prende sostanza solo a fronte di una richiesta dell’utenza qualificata. Ricordiamo, al riguardo, che l’unica norma da tener presente per l’utilizzo della PEC è l’articolo 6 del Codice dell’amministrazione digitale che, anche attraverso il rimando al DPR 68/2005, ne disciplina compiutamente l’utilizzo. L'articolo 3 del Codice (Diritto all'uso delle tecnologie) non fa altro che rimandare alle varie disposizione dello stesso che introducono gli strumenti a disposizione del cittadino ("I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche (...) nei limiti di quanto previsto nel presente codice").

Ricordiamo inoltre che il diritto all’uso delle tecnologie telematiche, di cui all’articolo 3 del Dlgs 82/2005, non delinea il diritto a conoscere nuovi atti o documenti della scuola, prima sconosciuti o tenuti segreti. Al contrario, indica chiaramente che le informazioni che il cittadino ha già diritto di ottenere attraverso strumenti tradizionali (ad esempio lettera raccomandata o colloquio), devono poter essere ottenute attraverso le tecnologie e le modalità indicate dallo stesso Codice. Pertanto, nelle richieste di ottenere comunicazioni, è bene che gli utenti specifichino chiaramente quali atti e informazioni vogliono trasmessi attraverso
la PEC.

CCo me già anticipato in altre comunicazioni, si evidenzia che sull'argomento, anche in seguito al successo dei corsi recentemente tenuti a Firenze, Napoli, Senigallia e Udine, Italiascuola.it ha programmato una data a Roma, nella settimana dal 12 al 19 dicembre, con gli interventi dell'avv. Valerio De Feo, direttore operativo della società, e di esperti del CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione)

 

 

 

 







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