CASSAZIONE, CONDANNA PESANTE AL PROF PER AVER SEDOTTO L'ALLIEVA
Data: Domenica, 12 novembre 2006 ore 08:57:16 CET
Argomento: Comunicati


da Repubblica.it
Sabato, 11 Novembre 2006

I giudici riducono al minimo le attenuanti per un insegnante palermitano colpevole di aver approfittato del suo carisma e della "fragilità" della ragazzina

Cassazione, condanna pesante al prof per aver sedotto l'allieva di 15 anni

ROMA - Nessuna attenuante al professionista che utilizza il proprio fascino e carisma per sedurre la ragazzina tanto più giovane e caratterizzata da "fragilità psicologica". Partendo da questa premessa la Cassazione ha reso definitiva la condanna a tre anni e 4 mesi di reclusione - senza attenuanti - per violenza sessuale. Il verdetto è stato inflitto dalla Corte d'appello di Palermo ad un professore del capoluogo siciliano, L.B. di 52 anni, per aver compiuto atti sessuali "consistiti anche in un rapporto consumato" con un'allieva del liceo dove lui insegnava che non aveva ancora compiuto 16 anni.

Secondo la Suprema Corte, che ha respinto la richiesta di attenuanti generiche avanzata dal prof, una condotta di questo tipo non solo non merita attenuanti ma va punita severamente per il "disvalore" insito nel comportamento di chi utilizza il proprio carisma e si avvale della "fragilità psicologica" della allieva.

Il docente era stato processato per aver avuto rapporti sessuali, anche completi, con la ragazzina che, al termine della relazione con l'uomo maturo, aveva raccontato tutto alla madre e la vicenda era finita davanti al giudice. Senza successo il docente ha cercato di sostenere che solo l'astio e la vendetta, per non aver contraccambiato i sentimenti dell'adolescente, erano stati il 'motore' della denuncia. Il prof, inoltre, sosteneva che la pena, a lui inflitta, era troppo severa.

In proposito la Suprema Corte ha replicato che "la particolare gravità della condotta abusante, legittima l'applicazione di una pena superiore al minimo e la riduzione dell'operatività delle attenuanti generiche". Ad avviso dei giudici la determinazione della pena è "congruamente motivata" in rapporto al "disvalore delle condotte del professore, agevolate dall'estrema fragilità psicologica della ragazzina, facile terreno di una squallida conquista".

In poche parole, la Cassazione ha ritenuto meritevole di una pena severa chi approfitta del consenso al rapporto sessuale proveniente da una minorenne che ha una personalità "affetta da grave squilibrio affettivo e da fragilità psicologica" tali da spingerla a "relazionarsi con gli uomini" solo per avere rapporti sessuali.






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-5722.html