È ancora lunga la stagione del precariato dirigenziale? Anche i Presidi incaricati rientrano tra i precari
Data: Domenica, 12 novembre 2006 ore 00:57:14 CET
Argomento: Rassegna stampa


La Legge 43 del 31 marzo 2005, con l’articolo 1- sexies, ha sancito

1. le modalità relative al conferimento degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2006-07;

2. che i posti vacanti all’inizio dello stesso anno scolastico siano riservati, in via prioritaria, ad un apposito corso-concorso destinato a tutti coloro che abbiano maturato, entro l’a. s. 2005-06, almeno un anno di incarico di presidenza.

La direttiva ministeriale 2 marzo 2006, n. 25, ha ribadito che dall’anno scolastico 2006-07 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già in atto.

Successivamente, con DM n. 76 del 6.10.2006, è stato bandito il corso-concorso riservato, che si svolgerà interamente a livello regionale, per la copertura di n. 1458 posti, ripartiti nei tre settori formativi della scuola (n. 1217 nella primaria e secondaria di primo grado, n. 234 nella scuola secondaria superiore e n. 7 nelle istituzioni educative). Il DM stabilisce inoltre che, con successivo provvedimento, sarà rideterminato il numero effettivo dei posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2006.

La distribuzione dei posti a livello regionale - specie per il settore formativo della scuola secondaria superiore (nessun posto in Molise, un posto in Abruzzo, Puglia e Umbria, due posti in Basilicata e Sicilia, ...) - risulta chiaramente insufficiente a corrispondere, alle ragionevoli aspettative degli oltre tremila presidi incaricati che, avevano letto nella Legge 43/05 il chiaro intento di porre termine alla prolungata stagione del precariato dirigenziale.

Ad esacerbare ulteriormente gli animi è intervenuto il testo emendato del disegno di Legge Finanziaria 2007 rilasciato dalla VII Commissione della Camera.

Allo stato attuale - mentre si svolge il dibattito in Aula - il DdL 1746-bis prevede, ai commi 13 e 14 dell’art. 66, rispettivamente, una procedura semplificata per il prossimo corso-concorso ordinario e misure di agevolazione (eliminazione dell’esame finale previsto dal bando) e priorità nelle assunzioni, negli anni scolastici 2007/08, 2008/09 e 2009/10, anche per coloro che hanno superato la sola fase propedeutica del corso-concorso ordinario.

Il comma 14-bis stabilisce che la nomina per gli idonei del corso-concorso riservato avverrà solo in seconda istanza e sugli eventuali posti residuati alle nomine dei partecipanti all’ordinario, nell’arco dello stesso triennio.

In questo quadro ed in questo clima, il 6 novembre 06, data ultima per la presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso riservato, si è tenuta, presso la Direzione Didattica - 5° Circolo - di Lecce, l’assemblea dei Presidi Incaricati della Provincia di Lecce su convocazione delle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNALS CONFSAL.

Dal dibattito, spesso acceso e vivace, è emerso che l’attuale testo del Disegno di Legge AC 1746-bis manifesta una chiara disequità di trattamento fra i candidati del corso-concorso ordinario e quelli del riservato.

Questi ultimi risultano ingiustamente penalizzati ed umiliati, nel totale oblio dei crediti e delle esperienze professionali maturati sul campo nonché della responsabilità e professionalità con la quale svolgono, con successo, da anni, le funzioni dirigenziali loro affidate.

In questo quadro, considerata l’urgenza di ristabilire condizioni di equità tra i candidati del corso-concorso ordinario e quelli del riservato, in ragione dell’esigenza di determinare quella continuità di intervento di cui le scuole dirette dai presidi incaricati necessitano (e che rappresenta la ratio dell’art. 19 del DLvo 165/01, come modificato dalla Legge 168/05), l’assemblea, unitamente ai segretari provinciali di CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL, è giunta alla formulazione di una proposta di modifica del comma 14-bis che sarà presentata a Ministero e forze politiche.

Tale modifica, fermo restando il diritto dei vincitori del concorso ordinario, consente di creare graduatorie generali di merito permanenti determinate dalla somma della valutazione riportata al Corso di Formazione e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli dalle quali attingere per la copertura del 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili. La conferma, dall’a.s 2007/2008, nella provincia di servizio, degli incarichi di presidenza già in essere, anche in altro settore formativo o con utilizzazione presso gli Uffici Scolastici Provinciali, sino all’assunzione degli interessati in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ciò al fine di riconoscere un diritto a chi, con dedizione, ha svolto il proprio lavoro di dirigente precario.

 

 

Allegati:

 

 

Proposta di emendamento all’art. 66, comma 14-bis del DdL AC 1746-bis:

14-bis. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 12, contemporaneamente alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, si procede alla nomina, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2006, accederanno al Corso di Formazione regolamentato dall’art. 15 del suddetto decreto senza l’esame di ammissione previsto dall’art. 10 dello stesso decreto. Sulla base delle risultanze della fase di formazione, che si concluderà con la produzione da parte dei candidati di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del Direttore del Corso, la Commissione formulerà graduatorie generali di merito permanenti determinate dalla somma della valutazione riportata al Corso di Formazione e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Da tale graduatoria si attingerà per la copertura del 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili nel suddetto periodo, il restante 50% è riservato ai candidati del Concorso Ordinario sulla base delle procedure previste dal comma 14. Dall’a.s 2007/2008 sono confermati, nella provincia di servizio, gli incarichi di presidenza già in essere, anche in altro settore formativo o con utilizzazione presso gli Uffici Scolastici Provinciali, sino all’assunzione degli interessati in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

 

 

Legge 31 marzo 2005, n. 43 (in GU 1 aprile 2005, n. 75)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280

 

(omissis)

 

Art. 1-sexies. – (Incarichi di presidenza)

A decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonchè i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.

 

 

Testo dell’art. 66, commi 13, 14 e 14-bis del DdL AC 1746-bis come emendato dalla 7a Commissione della Camera

 

ART. 66. (Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

 

(...)

 

13. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita` delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

 

14. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 13 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra entro l'anno scolastico 2006/2007. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.

 

14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.

Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali.

Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

 

 Dario Cillo (da Spazio Scuola UIL novembre 2006)

 







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