CONTRATTI DI ASSUNZIONE PERSONALE SCOLASTICO: CERTIFICAZIONE SANITARIA
Data: Luned́, 23 ottobre 2006 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Prot. n. 1540             Roma, 13 ottobre 2006  D.G. per il personale della scuola  Uff. III   
 
     Ai   Direttori Generali   degli Uffici Scolastici Regionali  LORO SEDI   
 
   Oggetto: Contratti di assunzione del personale scolastico: certificazione sanitaria.   
 
   Con  riferimento  alle  problematiche,  verificatesi  in  varie  realtà  locali,  circa  l’obbligo  di  presentazione  del  certificato  sanitario  di  idoneità  fisica  all’impiego da parte del personale scolastico in occasione della stipula annuale  dei relativi contratti di assunzione, si rende noto che questa Amministrazione ha  preso atto del Documento conclusivo, redatto in data 9 febbraio 2006 in sede di  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome,  dal  Gruppo  di  lavoro,  costituito dal Ministro della Salute, in data 13 ottobre 2004, per la semplificazione  delle  procedure  relativamente  alle  autorizzazioni,  certificazioni  ed  idoneità  sanitarie.  In tale documento, sia per quanto riguarda il “certificato di idoneità  fisica per l’assunzione nel pubblico impiego”, sia specificatamente, per quanto  riguarda  il  certificato  di  “idoneità  fisica  per  l’assunzione  degli  insegnanti  e  dell’altro  personale  in  servizio  nelle  scuole”,  il  predetto  Gruppo  di  lavoro,  esaminando le varie disposizioni legislative vigenti al riguardo:    •  D.P.R.  9  maggio  1994,  n.  487  “Regolamento  sull’accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche amministrazioni” che, all’art. 2, comma 3, include l’idoneità fisica  all’impiego tra i requisiti generali, con facoltà dell’Amministrazione di sottoporre  a visita medica i vincitori di concorso;  •  D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626 per il quale i lavoratori del pubblico impiego  sono soggetti a sorveglianza del medico competente; •  Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione  sociale e i diritti delle persone handicappate” che, all’art. 22 (Accertamenti ai  fini del lavoro pubblico e privato) prevede che “ai fini dell’assunzione al lavoro  pubblico  e  privato  non  è  richiesta  la  certificazione  di  sana  e  robusta  costituzione fisica”;  •  Legge 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili” che, all’art.  16 (concorsi presso le pubbliche amministrazioni) comma 3, stabilisce che “salvi  i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme  che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di  concorso per il pubblico impiego”;    conclude proponendo l’abolizione dei relativi certificati di idoneità fisica.  In  relazione  alle  predette  conclusioni  –che  sono  state  recepite  nello  “Schema di disegno di legge in materia di modernizzazione, di efficienza delle  amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le  imprese”, attualmente all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri - questa  Amministrazione  avvierà  quanto  prima  le  necessarie  intese  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  i  necessari  adeguamenti  dei  modelli  di  contratto  del  personale  scolastico  che,  attualmente,  recano  l’obbligo  di  produzione della certificazione sanitaria in questione.  
 
       IL DIRETTORE GENERALE      f.to   GIUSEPPE COSENTINO








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