P
r e m e s s a
La Legge 10/3/2000,
n° 62, recante ”Norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e
all’istruzione” prevede l’erogazione alle famiglie degli alunni delle scuole
statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), che versano
in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno
delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli.
Con D.P.C.M.
14/2/2001, n° 106, pubblicato nella G.U.R.I. del 10/4/2001, sono stati dettati i
principi e le norme attuative, nell’ambito dei quali le Regioni, a loro volta,
devono definire le modalità operative applicabili nell’ambito territoriale di
pertinenza per l’accesso concreto al beneficio.
Ai sensi del medesimo
provvedimento è stato adottato il piano di riparto tra le Regioni e le Province
Autonome nell’ambito del quale alla Regione Siciliana, per l’anno 2001, è stata
assegnata la somma di €. 28.012.743,62= (pari a Lit. 54.240.235.089=).
Il presente bando
disciplina le modalità di partecipazione ed i criteri per l’assegnazione di
dette borse di studio, valevoli per l’anno scolastico 2001/2002.
ART. 1 - FONTI
NORMATIVE
L’impianto normativo
della Regione Siciliana, in materia di assegnazione di borse di studio a
sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, poggia soprattutto sui
seguenti riferimenti legislativi:
1) Legge 10 marzo
2000, n° 62, recante: ”Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione”;
2) D.P.C.M. 14
febbraio 2001, n° 106, “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art.
1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n° 62, concernenti un piano straordinario
di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per
l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l’istruzione”;
3) Circolare
Ministeriale n° 163 del 15 giugno 2000, recante “Legge 10 marzo 2000, n° 62 -
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione. Prime indicazioni applicative”.
In ordine, poi, alle
modalità di partecipazione ed ai criteri di assegnazione, si fa riferimento alla
seguente normativa:
4) D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
5) Decreto
Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 ”Definizioni di criteri unificati della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a
norma dell’art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n° 448”;
6) Decreto
Legislativo 3 maggio 2000, n° 130 “Disposizioni correttive ed integrative del
Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109, in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate”;
7) D.P.C.M. 18 maggio
2001 “Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma
dell’art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109, come
modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n° 130”,
e loro successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 2 - OGGETTO
DELL’INTERVENTO
L’intervento si
sostanzia nell’assegnazione di borse di studio e mira a rendere effettivo il
diritto allo studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), a sostegno della
spesa sostenuta per l’istruzione da parte delle famiglie che versano in
condizioni di maggiore svantaggio economico.
ART. 3 - MISURA
DELL’INTERVENTO
La borsa di studio,
oggetto dell’intervento, viene fin d’ora fissata in misura non superiore a:
1) €. 160,00= per le
scuole elementari,
2) €. 200,00= per le
scuole medie inferiori,
3) €. 260,00= per le
scuole medie superiori
e sarà erogata fino
ad esaurimento delle risorse disponibili come sopra indicate, fermo restando che
l’importo minimo del beneficio è fin d’ora fissato nella misura di €. 51,64=
(Lit. 100.000=).
Questo Assessorato,
sulla base del numero degli aventi diritto, effettuerà apposito piano di riparto
a livello provinciale ed in termini percentuali, determinando l’importo
individuale da assegnare sia in rapporto al numero complessivo delle richieste
acquisite ed alle disponibilità di bilancio, che in relazione all’ordine e grado
di scuola regolarmente frequentata.
Inoltre, ove le
risorse finanziarie lo consentano, questo Assessorato si riserva la facoltà di
procedere ad un ulteriore riparto delle stesse, previo aumento dell’importo
delle borse di studio, come sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del già citato D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n° 106, l’assegnazione delle
borse di studio è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni di maggiore svantaggio economico. A tal fine, le graduatorie,
distinte per le tre tipologie come sopra identificate (scuole elementari, scuole
medie inferiori e scuole medie superiori), saranno ordinate in base alla
progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
fino e non oltre il valore massimo indicato al successivo art. 5.
Limitatamente
all’anno scolastico in oggetto, le borse di studio saranno corrisposte
unicamente mediante attribuzione diretta, a causa dei tempi tecnici per
l’attuazione del presente bando, che rendono non attuabile il ricorso alla
detrazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 10, della L. 10.03.2000, n° 62.
ART. 4 - TIPOLOGIA
DELLE SPESE AMMISSIBILI
Preliminarmente, si
sottolinea che il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini
dell’ammissibilità al beneficio in questione, è stabilito in €. 51,64= (Lit.
100.000=), come specificato dall’art. 5 del D.P.C.M. 106/2001.
Inoltre, si precisa
che si riterranno ammissibili solamente le spese sostenute dal soggetto
richiedente il beneficio nel periodo compreso unicamente tra le date d’inizio e
fine dell’anno scolastico 2001/2002 (01.09.2001/31.08.2002).
A) Spese di frequenza
della scuola:
- somme a qualunque
titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o
d’Istituto;
- rette versate per
la frequenza di scuole paritarie;
- rette versate per
la frequenza di Convitti annessi ad Istituti statali, di Convitti gestiti
direttamente o in convenzione dalla scuola o dall’Ente locale;
- corsi per attività
interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi.
B) Spese di
trasporto:
- Abbonamenti per
trasporto su mezzi pubblici, diversi da quelli disciplinati dalla L. R.
24/5/1973, n° 24, e successive modifiche e integrazioni.
C) Spese di mensa:
- Spese per servizi
di mensa a gestione diretta/indiretta effettuati dagli Enti Locali;
- Spese per servizi
di mensa o di ristoro erogati in esercizi interni alla scuola.
D) Spese per sussidi
scolastici:
- Spese effettuate
per sussidi o materiale didattico o strumentale di particolare interesse
richiesto dalla scuola, con esclusione delle spese per l’acquisto di libri di
testo obbligatori e di ogni altro bene non espressamente richiesto dalla scuola.
ART. 5 - SOGGETTI
BENEFICIARI
Ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14/02/2001, n° 106, al
beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti
che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne,
appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua per l’anno 2001 non
sia superiore ad €. 14.177,25= (pari a Lit. 27.450.980=).
Tale situazione
economica è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.R.I.
n° 155 del 6 luglio 2001).
Si sottolinea che i
soggetti beneficiari di cui sopra dovranno essere residenti in un Comune
dell’Isola sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado.
Sono, altresì,
ammessi al beneficio in argomento gli studenti che frequentano scuole statali e
paritarie presso altre Regioni, purché residenti in Sicilia.
ART. 6 - MODALITA’
PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini della
partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:
1) “Domanda di Borsa
di Studio”, redatta sul modulo allegato, accompagnata dalla fotocopia del
documento di riconoscimento del soggetto richiedente, salvo che la
sottoscrizione della stessa non sia stata apposta in presenza dell’addetto alla
ricezione della domanda. Detta domanda dovrà essere compilata dal richiedente il
beneficio in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa alle spese effettuate
(limitatamente a quelle previste dall’art. 4);
2) Attestazione di
frequenza rilasciata dall’Istituzione Scolastica relativa all’anno scolastico
2001/2002;
3) dichiarazione
sostitutiva unica ed attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.R.I. n° 155 del 6.7.2001).
Ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001, la “dichiarazione sostitutiva unica” potrà
essere compilata con l’assistenza dei Comuni di residenza, delle sedi I.N.P.S. e
dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente
competenti che, a titolo gratuito, riceveranno la dichiarazione e rilasceranno
l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).
Questa
Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, si riserva di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
L’istanza di
partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno
18 OTTOBRE 2002
ed ESCLUSIVAMENTE
presso il proprio Comune di residenza da parte dei richiedenti che frequentano
le scuole elementari e medie inferiori statali e paritarie e presso la Provincia
territorialmente competente da parte dei richiedenti che frequentano le scuole
medie superiori statali e paritarie aventi sede nella medesima Provincia.
Il presente bando
sarà pubblicato sulla G.U.R.S. ed inserito sul sito Internet:
www.regione.sicilia.it/bbccaa/PI/index.htm
L’ASSESSORE
On. Avv. Fabio
GRANATA