POSSO RIFIUTARE L'INCARICO DI COORDINATORE DI CLASSE?
Data: Mercoledì, 18 ottobre 2006 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Redazione


Quale è la procedura per attribuire gli incarichi di coordinatore di classe? Possono i colleghi designati rifiutare l'incarico di coordinatore?

La figura del coordinatore di classe non è prevista nell’ordinamento vigente.

Il comma 8 dell’art. 5 del T. U. (Dlgs 297/94) prevede solo la possibilità che il docente, membro del consiglio di classe,  sia delegato dal dirigente a presiederne le sedute.  Si tratta di un atto del dirigente che  costituisce esercizio del suo potere di delega,  non richiede delibere degli organi collegiali, e non comporta  adempimenti che vadano al di là della seduta medesima.  Il suo compito è solo quello di assicurarne la regolarità della seduta, compresa la verbalizzazione, da affidare ad altro componente dell'organo, il segretario, previsto al comma 5 dello stesso articolo. Si tratta di ruoli con ambiti precisi, la cui designazione può essere fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure per l'intero anno scolastico. Trattasi di designazione comunque non declinabile, costituendo, unitamente alla verbalizzazione del segretario ed alla partecipazione dei singoli componenti, momento  costitutivo del consiglio stesso.

Anche lo stesso CCNL  non fa alcun cenno alla figura del vero e proprio coordinatore di classe, figura largamente diffusa nella pratica delle scuole e con compiti che vanno al di là della presidenza del consiglio (rappresentanza nei riguardi dei genitori, stesura del piano didattico, corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà, collegamento con la presidenza, organizzazione di iniziative, ecc.).  Ciò non significa che un docente non possa essere designato dal dirigente scolastico coordinatore delle iniziative e delle attività del consiglio di classe, ma tale figura deve essere introdotta e specificamente prevista nel POF dell'istituto (D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1: il POF "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa"). La competenza a deliberarne l'istituzione spetta dunque al Collegio Docenti, in sede di programmazione iniziale. A quel punto il Dirigente scolastico conferisce le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una delibera dell'organo collegiale.. Ma l’incarico in parola in quanto non rientra tra le attività regolate dall’art. 27 del CCNL 2002-2005, non è obbligatorio  per il docente che potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare l’incarico conferitogli.







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