Sembrava che il TAR Lazio avesse messo fine all'annosa
disputa con il MIUR circa l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente e sui punteggi da assegnare al personale che avesse insegnato
contemporaneamente alla frequenza dei corsi SSIS.
Con la sentenza, precedentemente commentata su www.aetnanet.org (sentenza 13
agosto 2002, n. 7121), il TAR per il Lazio ha annullato in parte la circolare
ministeriale del 14 giugno 2002, n. 69, che aveva dato indicazioni per
l'attuazione della precedente sentenza del Tar Lazio n. 4731 del 28 maggio 2002,
sancendo il principio della non cumulabilità del punteggio dei corsi SSIS con
quello dell'insegnamento prestato in contemporanea alla frequenza del corso.
Tale sentenza, a parere del Ministero, è essenzialmente basata su un equivoco,
poiché l'anno scolastico è iniziato circa due mesi prima dell'inizio dei corsi
SSIS, che in genere corrisponde all'inizio dell'anno accademico (a novembre) o
anche dopo . La circolare avrebbe quindi, ad avviso del Ministero, correttamente
previsto che venissero dedotti dal punteggio complessivo i punti maturati per il
servizio svolto dopo l'inizio dei corsi e contemporaneamente al loro svolgimento
e non quelli maturati prima dell'inizio dei corsi stessi.
Ma questa non è stata l'unica valutazione che ha condotto il MIUR a dare
mandato all'Avvocatura Generale dello Stato al fine di proporre appello alla
sentenza de quo, ed invero ritiene opportuna una pronuncia definitiva del
Consiglio di Stato al fine di risolvere definitivamente la questione
"graduatorie permanenti". Peraltro sono ancora pendenti i ricorsi al
Consiglio di Stato di coloro che erano risultati soccombenti nelle sentenze del
TAR Lazio (i cd. Sissini) che la circolare impugnata intendeva eseguire, una
definitiva pronuncia sarebbe quindi d'obbligo anche per un motivo di coerenza
amministrativa.
Questi sono i motivi sostanziali dell'appello del Ministero che, a parere di chi
scrive anche se la limitatezza dello spazio a disposizione non consente un utile
approfondimento, non sembrano giuridicamente risolutivi, perché lo sfalsamento
tra l'inizio dell'anno scolastico e dei corsi non è rilevante, in quanto, così
come vige comunque il limite dei 12 punti per il servizio prestato nell'anno
scolastico (due punti al mese per minimo sei mesi) anche se il docente abbia
svolto più di sei mesi di servizio, allo stesso modo l'eventuale punteggio,
maturato nei due mesi suddetti (da settembre a novembre), verrebbe ad essere
assorbito dal punteggio complessivo dato agli abilitati mediante SSIS.
Il Ministero lamenta anche inesattezze processuali da parte del TAR Lazio che,
comunque, sono molto tecniche e, a prescindere dalla loro fondatezza, di non
molto interesse sulla sostanza delle richieste del Ministero.
Dato l'alto livello della disputa, che ha probabilmente grosse implicazioni
anche di carattere politico, è lecito attendersi una pronuncia del Consiglio di
Stato in tempi brevi.
Avv. Dott. Giuseppe Motta