FINANZIARIA, ECCO I PROVVEDIMENTI PER LA SCUOLA
Data: Luned́, 02 ottobre 2006 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Ecco i principali punti qualificanti per la scuola contenuti nella manovra finanziaria:

PRECARI - Assunzione di 150 mila nuovi docenti e 20 mila Ata, amministrativi tecnici ausiliari, in 3 anni dal 2007 al 2010. Blocco delle graduatorie permanenti dal 1 gennaio 2010 e attivazione di nuove regole di reclutamento del personale docente per evitare la formazione di nuovo precariato.

EDILIZIA SCOLASTICA - Stanziati 250 milioni di euro in tre anni. Regioni ed enti locali attiveranno ciascuno finanziamenti di pari importo per l’edilizia scolastica. Solo a seguito di questi patti di intervento finanziati per un terzo dallo Stato un terzo dalle Regioni e un terzo dagli enti locali potrà essere concessa la proroga per la messa a norma degli edifici fino al 2009.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE A 16 ANNI - L’obbligo scolastico verrà elevato a 16 anni con l’istituzione di un biennio unitario e il conseguente innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro dai 15 ai 16 anni.

AUTONOMIA SCOLASTICA - Il Ministero attribuirà direttamente alle scuole la somma per le autonomie scolastiche, portandola da 100 milioni di euro a 2 miliardi e 700 milioni. I fondi serviranno per il funzionamento amministrativo e la gestione dei servizi.

LIBRI DI TESTO - Per ridurre i costi delle famiglie è autorizzato il noleggio dei libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole e delle associazioni di genitori. La Finanziaria estende poi le agevolazioni sull’acquisto dei libri di testo previste per le scuole medie inferiori anche al biennio delle superiori.

CLASSI PRIMAVERA - Per consolidare l’offerta educativa e per venire incontro alle esigenze delle famiglie verranno istituite classi primavera dedicate ai bambini fra i 2 e i 3 anni secondo un progetto educativo a cui il ministero contribuisce con personale adeguatamente formato, d’intesa con gli enti locali, in via sperimentale.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO - Progressivo superamento dell’astratto parametro di 1/138 (un insegnante di sostegno ogni 138 studenti sani) si passerà ad una individuazione del numero degli studenti diversamente abili aventi effettivamente diritto tramite lo stretto raccordo e la verifica tra banche dati ASL e uffici scolastici regionali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Stanziati 30 milioni di euro l’anno a servizio degli studenti e introdotta la defiscalizzazione di 1000 euro per tutti gli insegnanti, anche quelli con incarico per un anno, per la spesa effettuata per l’acquisto di personal computer.

SCUOLE PARITARIE - Ripristinato il fondo per le scuole paritarie tagliato dal governo Berlusconi in modo particolare per le scuole materne.

ISTRUZIONE TECNICA - Per la prima volta gli IFTS, Istruzione Formazione Tecnica Superiore, faranno parte dell’Ordinamento nazionale dell’Istruzione. Si tratta di un’offerta formativa post-diploma ad alta specializzazione, alternativa al percorso universitario, la cui promozione servirà a valorizzare la cultura tecnico scientifica.

CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - Anche l’educazione degli adulti entra a far parte dell’Ordinamento nazionale dell’Istruzione. Viene quindi rafforzata e qualificata l’offerta per il recupero scolastico degli adulti, l’alfabetizzazione degli stranieri e per aiutare e sviluppare la formazione lungo tutto l’arco della vita.

SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA - Dalla riorganizzazione e razionalizzazione di 19 enti di servizio nascerà l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica con compiti di ricerca su educazione, pedagogia, formazione del personale della scuola, collaborazione con enti locali e Regioni e sinergie anche a livello internazionale a sostegno e sviluppo dell’autonomia delle scuole.

 Vengono poi introdotte norme innovative per superare il contenzioso relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici e per accelerare le procedure di nomina.

Legge Finanziaria per il  2007 
(gli articoli per la scuola , l’università e la ricerca) Capo III  

 

INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA  

 

Art.  65  

 

(Costituzione fondo scuola)  

 

A  decorrere  dall’anno  2007,  al  fine  di  aumentare  l’efficienza  e  la  celerità  dei  processi  di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita uni previsionale di base, i seguenti capitoli: “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato e “Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche”.  Ai  predetti  fondi  affluiscono  gli  stanziamenti  dei  capitoli  iscritti nelle uni previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate  “strutture  scolastiche e  interventi  integrativi  disabili”,  nonché  gli  stanziamenti iscritti  nel  centro  di  responsabilità  “Programmazione  ministeriale  e  gestione  ministeriale  del bilancio” destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per lassegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da   parte   delle   istituzioni   scolastiche,   a   valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti   dalla costituzione  dei  predetti  fondi,  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  porrà  in  essere  una specifica attività di monitoraggio.  

 

Art. 66  

 

(Interventi per il rilancio della scuola pubblica) 

 

1.      Per meglio qualificare il ruolo e lattivi dellAmministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano  maggiore  efficacia  ed  efficienza  al  sistema  dellistruzione,  con  uno  o  più  decreti  del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti 

 

a)   nel  rispetto  della  normativa  vigente,  la  revisione  a  decorrere  dall’anno  scolastico 2007/2008,  dei  criteri  e  dei  parametri  per  la  formazione  delle  classi  al  fine  di valorizzare                 la   responsabili   dellamministrazione    e   delle   istituzioni   scolastiche, individuando  obiettivi,  da  attribuire  ai  dirigenti                      responsabili,  articolati  per  i  diversi ordini e gradi di scuola e le diverse real territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L’adozione di interventi finalizzati alla  prevenzione  e  al  contrasto  degli  insuccessi  scolastici  attraverso  la  flessibilità  e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; 

 

b)   il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dallarticolo 40, comma 3 della legge  27  dicembre  1997,  n.449,  con  l’individuazione  di  organici  corrispondenti  alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite  una  stretta  collaborazione  tra  Regioni,  Ufficio scolastico  regionale,  ASL  e  istituzioni  scolastiche,  attraverso  certificazioni  idonee  a definire appropriati interventi formativi;  

 

c)   la definizione di un piano triennale per lassunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di  attivare  azioni  tese  ad  abbassare  l’età  media  del  personale  docente  e  di  definire contestualmente   procedure   concorsuali   più   snelle   con   cadenze   programmate   e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. seguito   della   piena   attuazione   del   piano   triennale   per   le   assunzioni   a   tempo indeterminato  del  personale  docente,  a  decorrere  dall’anno  scolastico  2010/2011,  le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  giugno  2004,  n.  143,  cessano  di  avere  efficacia  ai  fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi  dell’art.  399  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come  modificato dall’art.  1,  comma  1,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124.                                                          Dal  medesimo  anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami  banditi  in  data  antecedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sentito  il  C.N.P.I.  sarà successivamente  disciplinata  la  valutazione  dei  titoli  e  dei  servizi  dei  docenti  inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.   In   correlazione   alla   predisposizione   del   piano   per   l’assunzione   a   tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto  dal   settembre  2007  la  disposizione  di  cui  al  punto  B.  3)  lettera  h)  della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con  modificazioni  dalla  legge  4  giugno  2004, n.  143.  E’  fatta salva la valutazione in misura  doppia  dei  servizi  prestati  anteriormente  alla  predetta  data.  Ai  docenti  in possesso dellabilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006  e  2006/2007,  privi  del  requisito  di servizio di insegnamento che, alla data dell’entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3  maggio  1996,  è riconosciuto il diritto alliscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 0 agosto 2001 n. 333;  

 

d)   l’attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attivi di monitoraggio a sostegno delle  competenze  dell’autonomia  scolastica  relativamente  alle  supplenze  brevi  con lobiettivo  di  ricondurre  gli  scostamenti  più  significativi  delle  assenze  ai  valori  medi nazionali;  

 

e)   ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti   della   scuola   primaria,   da   realizzarsi   negli   anni   scolastici   2007/2008   2008/2009,    finalizzato    al    conseguimento    delle    competenze    necessarie    per linsegnamento   della   lingua   inglese.   A   tal   fine,   per   un   rapido   conseguimento dell’obiettivo  saranno  attivati  corsi  di  formazione  anche  a  distanza,  integrati  da momenti intensivi in presenza;  

f)     il  miglioramento  dellefficienza  ed  efficacia  degli  attuali  ordinamenti  dellistruzione professionale anche            attraverso              la   riduzione,    a   decorrere   dall’anno   scolastico 2007/2008,  dei  carichi  orari  settimanali  delle  lezioni,  secondo  criteri  di  maggiore flessibilità,  di  più  elevata  professionalizzazione  e  di  funzionale  collegamento  con  il territorio.  

2.        Il  decreto  concernente  la  materia  di  cui  alla  lettera  a)  è  adottato  di  concerto  con  il Ministro  delleconomia  e  delle  finanze;  quello  concernente  la  materia  di  cui  alla  lettera  c)  è adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro della salute  

3.        La  tabella  di  valutazione  prevista  dall’articolo  1,  comma  1  del  decreto  legge  7  aprile 2004,  n.  97  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4  giugno  2004  n.  143,  è  definita  con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  Nazionale  della  Pubblica Istruzione.  Tale  decreto  viene  adottato, a  decorrere  dal  biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e  successive  modificazioni.  Sono  fatte  salve  le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative  al  biennio  2005/2006   2006/2007.  Sono  ridefinite,  in  particolare,  le  disposizioni riguardanti  la  valutazione  dei  titoli  previsti  dal  punto  C11  della  predetta  tabella.  Ai  fini  di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per laccreditamento delle strutture formative e dei corsi.  

4.        Ai fini  di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, periodo della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  il  Ministro  per  le  riforme  e  innovazioni  della  pubblica  amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato   fuori   ruolo.   Detto   piano,   da   definirsi   entro   il   30   giugno   2007,   terrà   conto prioritariamente  dei  posti  vacanti,  presso  gli  uffici  dell’amministrazione  scolastica  ,  nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere   meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine fissato dalle disposizioni sopra richiamate è prorogato al 31 dicembre 2008.   

5.        Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  predispone  uno  specifico  piano  di  riconversione professionale  del  personale  docente  in  soprannumero  sull’organico  provinciale,  finalizzato all’assorbimento   del   medesimo   personale.   La   riconversione,   obbligatoria   per   i   docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con lesperienza professionale maturata, nonché allacquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.   

6.        Allo  scopo  di  sostenere  lautonomia  delle  istituzioni  scolastiche  nella  dimensione dell’Unione  europea  ed  i  processi  di  innovazione  e  di  ricerca  educativa  delle  medesime istituzioni nonché per favorirne linterazione con il territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata “Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con le seguenti funzioni  

a)  ricerca educativa e consulenza pedagogico – didattica; 

b)  formazione e aggiornamento del personale della scuola; 

c)  attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; 

d)  partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; 

e)  collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; 

f)   collaborazione con le Regioni e gli enti locali.   

7.        L’organizzazione  dell’Agenzia,  con  articolazione  centrale  e  periferica,  è  definita  con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca  educativa  (IRRE)  e  dall’Istituto  nazionale  di  documentazione  e  ricerca  educativa (INDIRE),  che  vengono  contestualmente  soppressi.  Al  fine di  assicurare  l’avvio  delle attividellAgenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro  della  pubblica  istruzione,  nomina  uno  o  più      commissari  straordinari.  Con  il regolamento  di  cui  al  presente  comma  è  individuata  la  dotazione  organica  del  personale dellAgenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.  Il predetto  regolamento  disciplinerà,  altresì,  le  modali di  stabilizzazione,  attraverso  prove selettive,  dei  rapporti  di  lavoro  esistenti  anche  a  titolo  precario,  purché  costitute  mediante procedure selettive di natura concorsuale.  

8.        Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dellIstituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:  

a)  l’art. 4 è così sostituito: “1. Gli organi dell’Istituto sono :   

1)  il Presidente 

2)  il Comitato di indirizzo   

3) il Collegio dei Revisori;   

b)  all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:  

“1.  Il  Presidente  è  scelto  tra  persone  di  alta  qualificazione  scientifica  e  con  adeguata conoscenza  dei  sistemi  di  istruzione  e  formazione  e  dei  sistemi  di  valutazione  in  Italia  ed all’estero ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  designazione  del  Ministro  tra  una  terna  di  nominativi  proposti  dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”. 

c)  all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:   

 1.  Il  Comitato  di  indirizzo  è  composto  dal  Presidente  e  da  otto  membri,  nel  rispetto  del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono  scelti  dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dellIstituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione previo avviso da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  finalizzato  allacquisizione  dei curricola.  La  commissione  esaminatrice,  nominata  dal  Ministro,  è  composta  da  tre  membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.  

d)  L’istituto  nazionale     per  la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione  (INVALSI)  fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  20  del  contratto collettivo  relativo  al  personale  dell’area  V  della  dirigenza  pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale  del  5  maggio  2006  e  nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti compiti:  

ƒ    formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; 

ƒ    definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

ƒ    formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione; 

ƒ    realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione   

9.        Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate  entro  sei  mesi  dalla  indizione  dei  relativi  bandi,  con  conseguente  assunzione  con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori  

10.       A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Presidente  ed  i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.   

11.      Il  riscontro  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  presso  le  istituzioni  scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal Ministro delleconomia e delle finanze e  dal   Ministro  della  pubblica  istruzione  con  riferimento  agli  ambiti  territoriali  scolastici.  La minore  spesa  derivante  dall’attuazione  del  precedente  periodo,  resta  a  disposizione  delle istituzioni scolastiche medesime.   

12.      Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per  il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  secondo  i  seguenti  principi:  cadenza  triennale  del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso  aperto  al  personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative statali,  in  possesso  di  laurea,  che  abbia  maturato  dopo  la  nomina  in  ruolo,  un  servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive  di  carattere  culturale  e  professionale,  in  sostituzione  dell’attuale  preselezione  per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;  effettuazione  di  una  prova  orale;  valutazione  dei  titoli;  formulazione  della graduatoria  di  merito;  periodo  di  formazione  e  tirocinio,  di  durata  non  superiore  a  quattro mesi,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  con  conseguente  abrogazione  dellaliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.  

13.      attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma  12 si procede alla nomina sui posti  previsti  dal  bando  di  concorso  ordinario  a  dirigente  scolastico  indetto  con  decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli  anni  scolastici  2007/08  e  2008/09,  dei  candidati  del  precitato  concorso  che  abbiano superato  le  prove  di  esame  propedeutiche  alla  fase  della  formazione  prevista  dal  predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore  del  corso,  senza  effettuazione  dell’esame  finale  previsto  dal  bando  medesimo.  

Successivamente  si  procede  sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi  al  medesimo  periodo,  alla  

nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle  relative  graduatorie;  questi  ultimi  dovranno  tuttavia  preliminarmente  partecipare  con esito positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto dallamministrazione con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio  in  materia  di  assunzioni  di  cui  all’articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  vengono  conferite  secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.  

14.      Dallattuazione  del  presente  articolo  devono  conseguire  economie  di  spesa  per  un importo  complessivo  non  inferiore  ad  euro  448,20  milioni,  per  l’anno  2007,  euro  1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.  

Art. 67  

(clausola di salvaguardia)  

1. Al fine di garantire l effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli  

47 e 66, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:  

a)  relativamente  all art.  47,  alla  riduzione  delle  dotazioni  di  bilancio,  relative  ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo 

b) relativamente all’ art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della  Pubblica  Istruzione,  ad  eccezione  di  quelle  relative  alle  competenze  spettanti  al personale della Scuola, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.   

Art. 68  

(Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione) 

1.  L’istruzione impartita per almeno  dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata  a consentire il conseguimento  di  un  titolo  di  studio  di  scuola  secondaria  superiore  o  di  una  qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità  

ai  sensi  dell’articolo  28,  comma  1  e  dell’articolo  30,  comma  2  ultimo  periodo  del  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire,  

una  volta  conseguito  il  titolo  di  studio  conclusivo  del  primo  ciclo,  lacquisizione  dei  saperi  e  

delle  competenze  previste  dai  curricola  relativi  ai  primi  due  anni  degli  istituti  di  istruzione 

secondaria  superiore,  sulla  base  di  un  apposito  decreto  adottato  dal  Ministro  della  pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli  obiettivi  di  apprendimento  generali  e  specifici  previsti  dai  predetti  curricola,  possono essere  concordati  tra  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  e  le  singole  Regioni  percorsi  e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere  inserite  in  un  apposito  elenco  predisposto  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  

istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro  

della  pubblica  istruzione,  sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformi ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007-2008.  

2.  Fino  alla  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  precedente,  proseguono  i  percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui allarticolo 28 del decreto legislativo  

17  ottobre  2005,  n.  226.  Restano,  pertanto  confermati  i  finanziamenti  destinati  dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle  Regioni  sulla  base  dei  criteri  generali  definiti  con  decreto  adottato  dal  Ministro  della  

pubblica  istruzione  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previa  

intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.   

3.  Per  lattivazione  dei  piani  di  edilizia  scolastica  di  cui  allarticolo  4  della  legge  11  gennaio 

1996, n. 23 e successive modificazioni,   è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l’anno  

2007  e  100  milioni  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009.  Il  50%  delle  risorse  assegnate annualmente  ai  sensi  del  precedente  periodo  è  destinato  al  completamento  delle  attivi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di  un  terzo  della  quota  predetta,  nella  predisposizione  dei  piani  di  cui  allarticolo  4  della medesima                 11 gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza

adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo,  

comunque  non  successivo  al  31  dicembre  2009,  decorrente  dalla  data  di  sottoscrizione dell’accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione  

ed enti locali della medesima regione. 

4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  con  gli  enti  locali  competenti,  indirizzi programmatici  per  la  promozione  ed  il  finanziamento  di  progetti  degli  istituti  di  istruzione secondaria  di  primo  e  secondo  grado  per  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e/o ladeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.  

Il  Consiglio  di  indirizzo  e  di  vigilanza  determina  altresì  lenti delle  risorse  da  destinare annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili  a  conclusione  delle  iniziative  di  attuazione  dellart.  24  del  decreto  legislativo  n. 

38/2000.  Sulla base degli indirizzi definiti,  il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri  e  le  modali per  lapprovazione  dei  singoli  progetti  e  provvede  allapprovazione  dei finanziamenti dei singoli progetti.  

5. Al fine di favorire ampliamenti dellofferta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche,  anche in  orario diverso da quello delle lezioni,  in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della  pubblica  istruzione  definisce,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

 6. La gratui parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,  n.448,  è  estesa  agli  studenti  del  primo  e  del  secondo  anno  dell’istruzione  secondaria superiore  Nei  limiti  delle  disponibili di  cui  al  comma  11.  Il  disposto  del  comma  3  del medesimo  articolo  27  si  applica  anche  per  il  primo  e  per  il  secondo  anno  dell’istruzione secondaria  superiore  e,  si  applica  altresì,  limitatamente  allindividuazione  dei  criteri  per  la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo.  Le  istituzioni  scolastiche,  le  reti  di  scuole  e  le  associazioni  dei  genitori  sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.  

7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997  n.  281,  progetti  tesi  all’ampliamento  qualificato dellofferta  formativa  rivolta  a  bambini  dai  24  ai  36  mesi  di  età,  anche  mediante  la realizzazione  di  iniziative  sperimentali  improntate  a  criteri  di  quali pedagogica,  flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo  diverse  tipologie,  con  priorità  per  quelle  modalità  che  si  qualificano  come  sezioni sperimentali aggregate alla scuola dellinfanzia, per favorire un’effettiva continui del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione  delle  sezioni  sperimentali  attraverso  un  progetto  nazionale  di  innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n.  275  e  assicura  specifici  interventi  formativi  per  il  personale  docente  e  non  docente  che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse  

previste dall’articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al finanziamento  

dell’articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.  

8.        A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), 

di  cui  all’articolo  69  della  legge  17  maggio  1999,  n.144  e  successive  modificazioni,  è riorganizzato  nel  quadro  del potenziamento dellalta formazione professionale e delle misure per  valorizzare  la  filiera  tecnico  scientifica,  secondo  le  linee  guida  adottate  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  ai  sensi  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.  

9.        Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli  obiettivi  fissati  dallUnione  Europea,  allo  scopo  di  far  conseguire  più  elevati  livelli  di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per leducazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per listruzione degli adulti”.  Ad  essi  è  attribuita  autonomia  amministrativa,  organizzativa  e  didattica,  con  il riconoscimento  di un  proprio  organico  distinto  da  quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi  in  sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti  del  numero  delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibili complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

10.      Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è  destinata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole  

di  ogni  ordine  e  grado  delle  innovazioni  tecnologiche  necessarie  al  miglior  supporto  delle attivi didattiche.  

11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata  

la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro delleconomia e delle finanze, le variazioni di bilancio per lassegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.  


12.      Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle uni previsionali di base denominate scuole non statali dello stato di previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  sono  incrementati  complessivamente  di  euro  100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dellinfanzia.  

Art. 69  

(Università e principali enti pubblici di ricerca)  

Il  sistema  universitario  concorre  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti   e   a   tutti   gli   altri   centri   con   autonomia   finanziaria   e   contabile,   da   esso complessivamente  generato  in  ciascun  anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’universi e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per  ciascun  ateneo,  sentita  la  Conferenza  permanente  dei  rettori  delle  universi italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione       del                 sistema        universitario, garantendo     lequilibrata                         distribuzione   delle opportunità formative .  

Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  lAgenzia  spaziale  italiana,  lIstituto  nazionale  di  fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente, il Consorzio per larea di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno  finanziario  complessivamente  generato  in  ciascun  anno  non  sia  superiore  al fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell’esercizio  precedente  incrementato  del  4  per  cento annuo.  

Il fabbisogno di ciascun ente di ricerca di cui al comma 3 è determinato annualmente nella misura  inferiore  tra  il  fabbisogno  programmato  e  quello  realizzato  nell’anno  precedente incrementato   del   tasso   di   crescita   previsto   dal   comma   3.   Con   decreto   del   Ministro delleconomia  e  delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  dell’universi e  della  ricerca  e  del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi  

di  programma  e  convenzioni  per  effetto  dei  quali  gli  enti  medesimi  agiscono  in  veste  di attuatori dei programmi ed attiviper conto e nellinteresse dei ministeri che li finanziano. 

Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la normativa recata dall’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  

Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 3 del presente articolo, è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.  

Art. 70  

(Disposizioni in tema di personale delle università e  degli enti di ricerca)  

Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell80 per cento  delle  proprie  entrate  correnti  complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo dellanno  precedente,  purc entro  il  limite  delle  cessazioni  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo indeterminato  complessivamente  intervenute  nel  precedente  anno.  Nel  rispetto  dei  predetti vincoli,  con  decreto  del  Ministro  dell’universi e  della  ricerca,  sentita  la  CRUI,  vengono definite, le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.

 E fatto salvo quanto previsto dallarticolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1.

 Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può  comunque  intervenire  in  data  antecedente  al   gennaio  2008,  fermi  i  limiti  di  cui  al comma 1 riferiti all’anno 2006. 

Ai fini dellapplicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso  già  pubblicati  ovvero  a  procedure  già  avviate  alla  data  del  30  settembre  2006  e  i rapporti  di  lavoro  costituiti  allesito  dei  medesimi  sono  computati ai fini dellapplicazione dei predetti commi.  

In  aggiunta  a  quanto  previsto  dai  commi  1,  2  e  3,  entro  il  31  marzo  2007,  il  Ministro dell’universi e  della  ricerca,  sentiti  il  CUN  e  la  CRUI,  bandisce  un  piano  straordinario  di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dellidonei scientifica nazionale, definendone il numero  complessivo  e  le  modali procedimentali  con  particolare  riferimento  agli  ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell’attività di ricerca.

 All’onere  derivante  dal  comma  4,  si  provvede  nel  limite  di  20  milioni  per  l’anno  2007,  40 milioni per l’anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall’anno 2009. 

Art. 71  

(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)  

Per  gli  anni  dal  2007  al  2009  incluso,  è  fatto  divieto  alle  università  statali  e  non  statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facol e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa.

 Per le facol e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge  in  sedi  didattiche  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  1,  i  competenti  organi  statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori,  in  modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facol e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.  

Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione  del  Sistema  Universitario.  In  mancanza  di  trasmissione  o  in  caso  di  parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall’anno accademico successivo a quello  

in  cui  è  intervenuta  la  valutazione,  fermo  restando  il  diritto,  per  gli  studenti  iscritti,  di completare il corso entro la durata legale dello stesso. 







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