BREVE GUIDA PER IL SUPPLENTE TEMPORANEO
Data: Giovedì, 28 settembre 2006 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Redazione


Breve guida pratica ad uso del supplente temporaneo      1.  Introduzione  Il dirigente scolastico dovrà utilizzare le graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento di  supplenze finalizzate alla sostituzione del personale docente temporaneamente assente (supplenze dette brevi e saltuarie) e per la copertura di posti d’insegnamento resisi disponibili, per  qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre). Si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto anche  in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati al fine di attribuire le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.  Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede  al conferimento della supplenza, utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio della viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.    2.  Supplenze brevi e saltuarie.  Il dirigente scolastico è autorizzato a  ricorrere a una supplenza breve e saltuaria solo per i  tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio d’insegnamento e dopo aver provveduto,  utilizzando anche la flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del docente assente con docenti in servizio nella scuola.    •  Nella scuola elementare: la sostituzione del docente, che si assenta fino ad un massimo di 5 giorni,  avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività  programmate dal collegio dei docenti nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario d’insegnamento programmato per ciascun insegnante,  eventuali  adattamenti e modificazioni dell’orario sono possibili nei limiti previsti dalla contrattazione d’istituto. (art. 4 comma 2 CCNI  del 6.6.2006).   •  Nella scuola secondaria: si può provvedere alla sostituzione del docente assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, i docenti in servizio nella scuola  anche oltre il limite di 11 giorni, previsto dalle vigenti disposizioni e fino a un massimo di 15 giorni.  Le conseguenti economie concorrono ad incrementare il fondo  d’istituto.   Per la sostituzione del docente con un orario d’insegnamento strutturato su più scuole (titolare su c.o.e.), ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza ( comma 5 art. 7 DM n. 201 del  25.5.2000). 3.  La revoca di una supplenza breve e saltuaria.   La nomina di una supplenza breve e saltuaria, sensi dell’art. 521 comma 5 del Decreto Legislativo 297/1994, potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora venga meno la necessitàche l’ha determinata e comunque si debba procedere, per un’esigenza sopravvenuta,  all’utilizzazione di altro docente con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a  tempo determinato avente titolo al mantenimento in servizio.     4.  La convocazione per la stipula del contratto a tempo determinato, norme procedurali.   Il D.M. 103/2001 all’art. 12 prevede la convocazione puntuale dell’insegnante destinatario della  supplenza.  Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze mediante fonogramma o telegramma.  Per le supplenze la cui durata si prospetta di almeno 30 giorni, in ogni caso, occorre  inviare il telegramma.   Il fonogramma ( per supplenze dagli 11 ai 29 giorni), registrato agli atti della scuola, deve indicare la data e l’ora in cui viene fatto, gli estremi anagrafici della persona che riceve il fonogramma o della mancata risposta, gli estremi del personale di segreteria che ha proceduto al  fonogramma.   Nel caso di mancata trasmissione del fonogramma (per mancata risposta), è necessario procedere alla convocazione per telegramma.   Nella comunicazione di proposta di assunzione deve essere indicato:  •  la tipologia di posto ( supplenza annuale, supplenza temporanea, supplenza  breve);   •  l’orario di prestazione settimanale;   •  il giorno e l’ora di convocazione;   •  l’ordine di graduatoria in cui ciascun aspirante si trova rispetto agli altri contestualmente convocati;   •  la possibilità di poter rilasciare formale delega all’accettazione della supplenza;   •  l’ubicazione dell’ufficio posto all’interno  dell’edificio scolastico dove si svolgerà la convocazione.   Il telegramma ( obbligatorio per le supplenze di almeno 30 gg.)  deve essere inoltrato con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione e sarà necessario indicare che l’aspirante ha facoltà di accettare la supplenza oltre con la sua  presenza a scuola nel giorno e nell’ora indicati, anche con accettazione telegrafica o  via fax, che deve pervenire entro i termini di convocazione.  In questo caso, se l’aspirante non presente risulterà destinatario della supplenza, per la sua posizione in graduatoria, verrà avvertito per telefono e invitato a prendere  servizio tassativamente entro 24 ore dalla telefonata. 5.  Mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.   Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:  -  la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;  -  l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire  qualsiasi tipologia di supplenza conferita  per l’anno scolastico in corso.( art. 8  D.M. n. 2001 del 25.5.2000).     6.  La durata del servizio.   Ai fini della durata temporale della supplenza, sono da considerare servizio a tutti gli effetti e  sono retribuiti i seguenti giorni ricadenti nel periodo della sua durata:  le domeniche,  le festività infrasettimanali,  il giorno libero dall’attività di insegnamento,  il/i giorno/i d’ interruzione delle attività didattiche delle scuola per motivi non prevedibili al momento della stipula del contratto ( circolare telegrafica ministeriale n.  270 del 4.8.1995).   Nel caso un supplente sia chiamato a sostituire un docente assente, che per motivi di organizzazione della scuola e di opportunità didattica svolga l’orario settimanale in meno di sei giorni,  tale supplente ha titolo a  sei/trentesimi della retribuzione, avendo assolto all’intero orario  d’obbligo settimanale stabilito dal contratto di lavoro, (25 ore nella scuola dell’infanzia, 22 nella  scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria),  prevalentemente questo è il caso dei supplenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria che prestano servizio dal lunedì al venerdì  (5gg.) con l’obbligo però di svolgere le attività d’insegnamento per l’intero orario settimanale.     7.  La proroga della supplenza.  Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un  altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da un solo giorno festivo o da un  giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno  successivo a quello di scadenza del precedente contratto. ( art. 7 comma 3 del D.M. n.  201 del 25.5.2000). La rinuncia alla proroga della supplenza non comporta alcuno effetto.   La proroga della supplenza è da effettuare nei confronti del docente effettivamente in servizio  e non anche in favore del docente in astensione obbligatoria o in servizio militare, dovendo taleproroga riferirsi  al requisito della continuità didattica che solo il docente effettivamente in servizio può soddisfare ( vedi nota ministeriale n. 51418 del 31.1.1980 dell’ufficio gabinetto  dell’allora M.P.I., comunicazione di servizio n. 1596 del 16.9.1998, parere del consiglio di stato  n. 1083 del 26.2.1982e n. 1639 del 27.8.1986). 8.  La conferma della supplenza.   Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro intervallato da  un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio, in  tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. (art. 7 comma 4 del D.M. n. 201 del 25.5.2000). La conferma alla proroga della supplenza non comporta alcuno effetto.    Qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di  almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a  una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, ( vacanze natalizie e pasquali)  il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata  dell’assenza. (art. 37 comma 3 CCNL del 24.7.2003).(1)  (1) Aran ed OO. SS.  in data 30 marzo 2006 hanno chiarito quale sia l’interpretazione corretta  da dare al comma 3, dell’articolo 37, del CCNL/2003, nella parte in cui prevede che “il docente  titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni  all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza”.    Come è noto, il dubbio riguardava l’esatto significato della locuzione “.....titolare si assenti in  un’unica soluzione...”: era da intendersi un periodo d’assenza del titolare dovuto ad uno specifico motivo (per esempio malattia del titolare stesso, malattia del figlio, astensione obbligatoria, e così via), per cui due motivi d’assenza diversi non si sommerebbero ai fini dell’assenza  complessiva (il che comporterebbe il non pagamento dei periodi di sospensione per delle lezioni, ad esempio per vacanze di natale o di pasqua) oppure “l’assenza in unica soluzione”, costituente il solo presupposto del diritto, doveva essere intesa quale mera assenza senza soluzione  di continuità e pertanto di fatto cronologicamente ininterrotta per il periodo minimo ivi previsto, cioè 7 giorni prima e 7 giorni dopo la sospensione dell’attività didattica?  In estrema sintesi: se si considerano separate le assenze, per le rispettive tipologie, il supplente dovrebbe essere nominato separatamente per i vari periodi (in questo caso senza il pagamento delle vacanze di natale); se invece si considera  l’intera assenza del titolare  il supplente  dovrebbe essere nominato per tutto il corrispondente periodo d’assenza (con il relativo pagamento delle vacanze di natale).  Questa seconda interpretazione, a favore del supplente temporaneo, più conforme al testo, è  stata condivisa in sede di interpretazione autentica. Il testo, che sarà sottoscritto definitivamente dopo l’approvazione della Corte dei Conti, così dispone: "L'Art. 37, comma 3, del CCNL  del 24/7/03 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospen-sione delle lezioni, qualora l'assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di  continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle  medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze,  unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo".    9.  Diritto a completamento di orario.   L’aspirante al quale è conferita una supplenza ad orario non intero, anche in conseguenza della  costituzione di posti d’insegnamento part-time per il personale con contratto a tempo indeterminato, conserva il diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di  supplenze, a conseguire il completamento d’orario fino a raggiungere l’orario obbligatorio settimanale d’insegnamento previsto per il personale di ruolo (25 ore nella scuola dell’infanzia, 22  nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria). Tale completamento potrà avvenire a  condizione che il dirigente scolastico accerti la compatibilità d’orario tra le ore già tenute dal  supplente e quelle da conferire come completamento.  Il supplente della scuola secondaria può realizzare il completamento dell’orario settimanale (  18 ore) sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore  d’insegnamento appartenenti a diversa classe di concorso nell’ambito della scuola secondaria di  primo e di secondo grado) con il limite massimo di tre scuole e 2 comuni.   Il completamento d’orario può avvenire anche in una scuola non statale con oneri a carico delle  medesime e alle stesse condizioni sopra indicate.     10.Divieto di servizi contemporanei.   Nello stesso anno scolastico non possono essere prestai servizi di insegnamento contemporaneamente nei diversi ordini di scuola (scuola primaria con scuola secondaria e viceversa) anche  nel caso di supplenze tra scuola statale e non statale.   Non possono essere prestati, altresì, servizi contemporaneamente in qualità di docenti e in  qualità di personale ATA o di istitutore e viceversa. ( comma 3 art. 4 D.M. 201/2000).      11.Supplenze in scuole ubicate in zona di montagna o in piccole isole.   Per le scuole ubicate in zona di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione  di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza, operanteesclusivamente all’interno di ciascuna fascia della graduatoria d’istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede interessata.  Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma ( vedi paragrafi 7 e 8) del supplente assunto con i criteri di precedenza di cui sopra solose il periodo di assenza non è superiore a 15 giorni mentre si procede all’attribuzione della  supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite. (art. 7 comma 6 D.M. 201/2000).  In considerazione del fatto  che la  precedenza  serve ad assicurare la tempestiva copertura del  posto, rivolgendosi preferenzialmente agli aspiranti cui sia più agevole il raggiungimento della  sede di servizio, nel caso in cui il reperimento di aspiranti residenti nello stesso comune della  scuola interessata risulti privo di esito, la disposizione di cui all’art. 7, coma 6, del D.M.  25.5.2000 n. 201, si applica in subordine anche agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri comuni ubicati nella stessa isola. ( Nota ministeriale 1.2.2002).     12.Accettazione di altra supplenza.   Nel periodo  dell’anno scolastico che  va fino al 30 aprile, il docente, che non sia già in servizio  per  supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre, può risolvere anticipatamente la  supplenza per accettarne un’altra di durata sino al termine delle lezioni annualmente definito  dal calendario scolastico od oltre. Dopo il 30 aprile non sarà più possibile risolvere anticipatamente la supplenza.   Il docente, in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’ istituto, ha  la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne un’altra attribuita sulla  base delle graduatorie permanenti.     13. Rientro del titolare dopo il 30 aprile.   Al fine di garantire la continuità didattica, il docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico,  ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica e rientri in servizio dopo il 30 aprile,  è impiegato nella scuola  sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici  ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.  Il periodo di 150 giorni è ridotto a 90 giorni nel caso di docenti delle classi terminali dei cicli di  studio.( art. 34 CCNL 24.7.2003).






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