Consigli di classe: presidente, segretario verbalizzante, coordinatore. La normativa di riferimento è costituita dal comma 8 dell’art. 5 del D.Lvo n. 297 del 16.4.1994, detto Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione, normativa ancora vigente non disapplicata dall’art. 142 del CCNL del 2003. Il consiglio di intersezione, quello di interclasse e quello di classe sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio stesso, suo delegato. Si tratta di un atto del dirigente che costituisce esercizio del suo potere di delega, non richiede delibere degli organi collegiali, e non comporta adempimenti che vadano al di là della seduta medesima. Il suo compito è solo quello di assicurare la regolarità della seduta, compresa la verbalizzazione, da affidare ad altro componente del consiglio, il segretario, previsto al comma 5 dello stesso articolo. Si tratta di ruoli con ambiti precisi, la cui designazione, fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure per l'intero anno scolastico, non è declinabile. La normativa vigente, non solo il T.U del 1994. ma lo stesso CCNL del 2003, non fa invece alcun cenno alla figura del coordinatore di classe, figura comunque largamente diffusa nella pratica delle scuole e con compiti che vanno al di là della presidenza del consiglio (rappresentanza nei riguardi dei genitori, stesura del piano didattico, corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà, collegamento con il dirigente, organizzazione di iniziative, ecc.). Ciò non significa che un docente non possa essere designato dal dirigente scolastico a coordinatore delle iniziative e delle attività del consiglio di classe, ma tale figura deve essere introdotta e specificamente prevista nel P.O.F. dell'istituto (D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1: il POF "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa"). La competenza a deliberarne l'istituzione spetta dunque esclusivamente al Collegio Docenti, in sede di programmazione iniziale. A quel punto il dirigente scolastico conferisce le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una delibera dell'organo collegiale. Ma l’incarico in parola,in quanto non rientra tra le attività regolate dall’art. 27 del CCNL 2002-2005, non è obbligatorio per il docente che potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare l’incarico conferitogli.