La polemica sulla data di inizio dell'anno scolastico
Data: Martedì, 03 settembre 2002 ore 19:24:38 CEST
Argomento: Normativa Utile


L'avvio dell'anno scolastico 2002-2003 vede l'entrata in vigore degli articoli del DLgs 31 marzo 1998 n. 112 relativi alle competenze delle Regioni in materia scolastica. Fra tali competenze rientra anche (art. 138, comma 1, lett. d) la determinazione del calendario scolastico. Sono state quindi adottate apposite delibere che hanno diversamente regolamentato, regione per regione, le date di inizio delle lezioni, i giorni di vacanza ed i periodi di sospensione.
Si è molto discusso circa i margini che questa innovazione lascia agli adattamenti decisi dalle singole scuole. In particolare, due sono le questioni dibattute:


se le scuole abbiano ancora la facoltà di anticipare/ritardare l'inizio delle lezioni;


se la loro potestà di intervento debba rispettare solo il limite minimo di 200 giorni di lezione, oppure anche la durata superiore effettivamente determinata regione per regione.


Per rispondere correttamente, occorre ricordare che la recente legge di modifica costituzionale, nell'estendere le materie devolute alle Regioni, fa però esplicitamente salva "l'autonomia delle istituzioni scolastiche". Quest'ultima, peraltro, non costituisce un concetto generico o astratto, ma è definita in concreto dal DPR 275/99, che vincola le scuole al rispetto delle determinazioni delle Regioni.
Ne discende che:


le regioni devono destinare un congruo numero di giorni, in aggiunta ai 200 minimi di legge per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 74, comma 7-bis del Testo Unico). Poiché questa determinazione è loro attribuita esplicitamente dalla legge, su di essa non si esercita l'autonomia delle scuole;


invece, l'indicazione dell'inizio e del termine delle lezioni - non essendo esplicitamente riservata alle Regioni da alcuna norma positiva - deve intendersi come formulata solo a fini ordinatori, anche per consentire di individuare, attraverso la differenza, il numero di giorni di lezione da assicurare all'utenza. Su tali date si esercita quindi legittimamente il potere di adattamento delle scuole.


Ulteriori considerazioni che è possibile formulare in merito sono:


il riferimento alla durata minima di 200 giorni va letto nel contesto dell'art. 74, che regola le operazioni di competenza del Ministro e dei Sovrintendenti regionali (a partire da quest'anno, delle Regioni) e non quelle delle scuole. Queste devono invece fare riferimento all'art. 5 del DPR 275/99, che vincola la loro possibilità di adattamento al rispetto delle determinazioni regionali;


l'eventuale anticipo deciso dalle scuole - oltre che per variare la durata dei periodi di vacanza o per introdurre "ponti" - può essere utilizzato per recuperare parte dell'eventuale riduzione adottata nella durata delle singole ore di lezione (che non sia dettata da cause di forza maggiore);

in via generale, non vanno recuperati i giorni di lezione perduti per cause esterne (elezioni, nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.), mentre vanno recuperati quelli derivanti da decisioni autonome delle scuole. L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni;


le delibere delle Regioni debbono essere adottate entro il 30 giugno. Ciò comporta che, se una scuola volesse deliberare di anticipare l'inizio, in teoria non potrebbe farlo prima di quella data (non si può "adattare" quello che ancora non c'è). Ma a quel punto - primi di luglio - sarebbe troppo tardi per riunire gli organi collegiali ed informare efficacemente l'utenza. Quindi, limitatamente all'anticipo, la modifica può essere deliberata anche prima. Gli altri interventi, invece, trattandosi di "adattamenti" al calendario determinato dalle Regioni, debbono essere operati dopo la pubblicazione dello stesso (in pratica, a settembre);


l'autonomia organizzativa delle scuole può prevedere la distribuzione delle ore di lezione anche su base diversa da quella settimanale, avendo come vincolo solo il monte ore annuale. Pertanto, possono essere deliberati giorni di sospensione delle lezioni anche senza un anticipo nella data di inizio delle lezioni, purché le ore delle singole discipline vengano recuperate nell'arco dell'anno, per esempio attraverso rientri pomeridiani o prolungamenti delle attività antimeridiane.




Le fonti normative cui fare riferimento sono (vedi appendice):


il DPR 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 74 (commi 3, 5, 7 e 7 bis);


il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 138, comma 1, lett. d);


il DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 5, comma 2;


l'annuale O.M. sul calendario scolastico nazionale (per quest'anno, la OM 51 del 10 maggio 2002), che fissa la data di inizio degli esami di Stato e le festività comuni a tutto il territorio nazionale;


le delibere, regione per regione, delle singole Giunte.




Appendice normativa

DPR 16 aprile 1994, n. 297, art. 74 (Calendario scolastico)
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.

DLgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 (Deleghe alle Regioni)
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

d) la determinazione del calendario scolastico;


DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 5 (Autonomia organizzativa)
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 







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