L'avvio dell'anno scolastico 2002-2003 vede l'entrata in vigore degli
articoli del DLgs 31 marzo 1998 n. 112 relativi alle competenze delle Regioni in
materia scolastica. Fra tali competenze rientra anche (art. 138, comma 1, lett.
d) la determinazione del calendario scolastico. Sono state quindi adottate
apposite delibere che hanno diversamente regolamentato, regione per regione, le
date di inizio delle lezioni, i giorni di vacanza ed i periodi di sospensione.
Si è molto discusso circa i margini che questa innovazione lascia agli
adattamenti decisi dalle singole scuole. In particolare, due sono le questioni
dibattute:
se le scuole abbiano ancora la facoltà di anticipare/ritardare l'inizio delle
lezioni;
se la loro potestà di intervento debba rispettare solo il limite minimo di 200
giorni di lezione, oppure anche la durata superiore effettivamente determinata
regione per regione.
Per rispondere correttamente, occorre ricordare che la recente legge di modifica
costituzionale, nell'estendere le materie devolute alle Regioni, fa però
esplicitamente salva "l'autonomia delle istituzioni scolastiche". Quest'ultima,
peraltro, non costituisce un concetto generico o astratto, ma è definita in
concreto dal DPR 275/99, che vincola le scuole al rispetto delle determinazioni
delle Regioni.
Ne discende che:
le regioni devono destinare un congruo numero di giorni, in aggiunta ai 200
minimi di legge per l'arricchimento dell'offerta formativa (art. 74, comma 7-bis
del Testo Unico). Poiché questa determinazione è loro attribuita esplicitamente
dalla legge, su di essa non si esercita l'autonomia delle scuole;
invece, l'indicazione dell'inizio e del termine delle lezioni - non essendo
esplicitamente riservata alle Regioni da alcuna norma positiva - deve intendersi
come formulata solo a fini ordinatori, anche per consentire di individuare,
attraverso la differenza, il numero di giorni di lezione da assicurare
all'utenza. Su tali date si esercita quindi legittimamente il potere di
adattamento delle scuole.
Ulteriori considerazioni che è possibile formulare in merito sono:
il riferimento alla durata minima di 200 giorni va letto nel contesto dell'art.
74, che regola le operazioni di competenza del Ministro e dei Sovrintendenti
regionali (a partire da quest'anno, delle Regioni) e non quelle delle scuole.
Queste devono invece fare riferimento all'art. 5 del DPR 275/99, che vincola la
loro possibilità di adattamento al rispetto delle determinazioni regionali;
l'eventuale anticipo deciso dalle scuole - oltre che per variare la durata dei
periodi di vacanza o per introdurre "ponti" - può essere utilizzato per
recuperare parte dell'eventuale riduzione adottata nella durata delle singole
ore di lezione (che non sia dettata da cause di forza maggiore);
in via generale, non vanno recuperati i giorni di lezione perduti per cause
esterne (elezioni, nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.), mentre
vanno recuperati quelli derivanti da decisioni autonome delle scuole. L'anno
scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la
discesa del totale sotto i 200 giorni;
le delibere delle Regioni debbono essere adottate entro il 30 giugno. Ciò
comporta che, se una scuola volesse deliberare di anticipare l'inizio, in teoria
non potrebbe farlo prima di quella data (non si può "adattare" quello che ancora
non c'è). Ma a quel punto - primi di luglio - sarebbe troppo tardi per riunire
gli organi collegiali ed informare efficacemente l'utenza. Quindi, limitatamente
all'anticipo, la modifica può essere deliberata anche prima. Gli altri
interventi, invece, trattandosi di "adattamenti" al calendario determinato dalle
Regioni, debbono essere operati dopo la pubblicazione dello stesso (in pratica,
a settembre);
l'autonomia organizzativa delle scuole può prevedere la distribuzione delle ore
di lezione anche su base diversa da quella settimanale, avendo come vincolo solo
il monte ore annuale. Pertanto, possono essere deliberati giorni di sospensione
delle lezioni anche senza un anticipo nella data di inizio delle lezioni, purché
le ore delle singole discipline vengano recuperate nell'arco dell'anno, per
esempio attraverso rientri pomeridiani o prolungamenti delle attività
antimeridiane.
Le fonti normative cui fare riferimento sono (vedi appendice):
il DPR 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 74 (commi 3, 5, 7 e 7 bis);
il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 138, comma 1, lett. d);
il DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 5, comma 2;
l'annuale O.M. sul calendario scolastico nazionale (per quest'anno, la OM 51 del
10 maggio 2002), che fissa la data di inizio degli esami di Stato e le festività
comuni a tutto il territorio nazionale;
le delibere, regione per regione, delle singole Giunte.
Appendice normativa
DPR 16 aprile 1994, n. 297, art. 74 (Calendario scolastico)
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività
didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il
calendario delle festività e degli esami.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli
scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il
calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei
precedenti commi.
7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni
ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da
consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la
destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche
antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.
DLgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 (Deleghe alle Regioni)
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate
alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
…
d) la determinazione del calendario scolastico;
…
DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 5 (Autonomia organizzativa)
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
…