MA IL GIORNO LIBERO E' UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE?
Data: Domenica, 17 settembre 2006 ore 00:50:26 CEST
Argomento: Redazione


Domanda

Sono un'insegnante di scuola elementare. Nel corso della settimana lavorativa, il giono libero è un diritto o una concessione? E' possibile che, tra i docenti della stessa scuola, c'è chi ha il giono libero e chi no (per es., per motivi organizzativi)?

Risposta

Una questione che riveste particolare importanza nella compilazione dell'orario dei singoli insegnanti è la collocazione del cosiddetto giorno libero settimanale. Specie se si considera che il personale docente è costituito in gran parte da pendolari, spesso provenienti da fuori provincia. Va detto subito, però, che il legislatore non ha previsto, espressamente, l'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti in 5 giorni alla settimana. E dunque, il beneficio deriva in parte da norme scritte, peraltro non chiare, e in parte dalla consuetudine (l'articolo 131 del decreto legislativo 297/94 e l'articolo 41 del contratto del '95). E' opportuno precisare che, nonostante l'apparente incertezza del contesto normativo, il giorno libero costituisce ormai un diritto. Non suscettibile, dunque, di valutazione discrezionale da parte del Dirigente scolastico, se non per quanto riguarda la relativa collocazione all'interno della settimana. Ciò deriva dal fatto che il comportamento ripetuto nel tempo, nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, ha fatto sì che la prassi dell'orario in 5 giorni diventasse una vera e propria consuetudine. Consuetudine, peraltro, confortata dalla considerazione che sia nel settore privato, che nel settore pubblico, la settimana corta è diventata ormai una regola generale. Di qui la configurazione del relativo beneficio in termini di diritto. Quanto al disposto contrattuale, la norma di riferimento è l'art.41, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995. Tuttora in vigore per la fattispecie. Il dispositivo, che recepisce integralmente quanto disposto dall'articolo 131 del Testo unico, prevede che gli obblighi di lavoro relativi alle attività d'insegnamento debbano essere articolati in non meno di 5 giorni alla settimana. Una formulazione che ha dato luogo a non pochi equivoci che, però, non hanno ragione di esistere: la corretta applicazione della norma passa, infatti, attraverso la prassi, che nel caso specifico è referente per giungere alla corretta interpretazione della norma stessa. E la prassi vuoleche il giorno libero venga corrisposto ai docenti senza eccezioni di sorta. Per fugare ogni dubbio, qualora ve ne fosse bisogno, è opportuno citare anche il disposto dell'articolo 2078 del codice civile, che così dispone: "In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge". Una norma (peraltro risalente ad epoca "non sospetta") che chiarisce, oltremodo, la prevalenza degli usi favorevoli al lavoratore anche rispetto alle norme cosiddette dispositive. Vale a dire: alle norme che consentono l'applicazione in deroga.











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