Dall'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
primarie e degli I. C. della Sicilia e ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali della Sicilia.
La c.m. n. 93 del 23/12/2005, in base alle
norme vigenti, aveva previsto la possibilità di iscrizione alla scuola
dell’infanzia anche dei bambini che compiranno i tre anni entro il 28 febbraio
2007. Tale possibilità era però subordinata alla presenza di alcune stringenti
condizioni che questa Direzione ha ricordato con la nota n.28947 del
27/12/2005:
• esaurimento delle liste di
attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a
livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e
dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente
normativa;
• disponibilità dei posti
nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione
organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite
con lo specifico provvedimento annuale;
• assenso del comune
nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia
tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi
strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
A tali condizioni si deve aggiungere anche la
formale delibera del collegio dei docenti relativa alla modalità di
organizzazione dell’azione educativa, espressione dell’autonomia didattica della
scuola. Tale delibera è stata richiesta dalla c.m. n. 45 del 9 giugno 2006
concernente l’adeguamento dell’organico, che richiama anche la responsabilità
dei dirigenti scolastici in ordine all’attivazione di intese istituzionali e al
coordinamento organizzativo-didattico.
Con sequenza contrattuale, svoltasi presso l’ARAN
ai sensi dell’art. 43 del CCNL del comparto scuola 24 luglio 2003 e conclusasi
il 17 luglio 2006, relativamente alla scuola dell’infanzia, si è convenuto che
“… non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli
accordi interistituzionali connessi alla introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative, di cui all’art. 2, comma 1, lett.e) della legge 28 marzo
2003, n. 53, tutte condizioni necessarie per l’attivazione degli anticipi, non
sussistono i presupposti perché il tema venga affrontato in sede di sequenza
contrattuale.” È evidente comunque che la avvenuta iscrizione, in presenza,
ovviamente, delle condizioni sopra richiamate, attribuisce ai genitori una
legittima aspettativa.
In considerazione di quanto premesso le SS.LL.
comunicheranno, entro il 30 settembre, agli Uffici Scolastici Provinciali, il
numero dei bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia ovviamente con la precisa
attestazione dell’avvenuto rispetto delle note condizioni.
I Dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali comunicheranno i dati rilevati e verificheranno il puntuale
riscontro.
IL DIRETTORE GENERALE
(Guido di Stefano)