Anticipi nella scuola dell’infanzia.
Data: Mercoledì, 13 settembre 2006 ore 01:39:04 CEST
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie e degli I. C. della Sicilia e ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Sicilia.

La c.m. n. 93 del 23/12/2005, in base alle norme vigenti, aveva previsto la possibilità di iscrizione alla scuola dell’infanzia anche dei bambini che compiranno i tre anni entro il 28 febbraio 2007. Tale possibilità era però subordinata alla presenza di alcune stringenti condizioni che questa Direzione ha ricordato con la nota n.28947  del 27/12/2005:

 

• esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
• assenso del comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

A tali condizioni si deve aggiungere anche la formale delibera del collegio dei docenti relativa alla modalità di organizzazione dell’azione educativa, espressione dell’autonomia didattica della scuola. Tale delibera è stata richiesta dalla c.m. n. 45 del 9 giugno 2006 concernente l’adeguamento dell’organico, che  richiama anche la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all’attivazione di intese istituzionali e al coordinamento organizzativo-didattico.

Con sequenza contrattuale, svoltasi presso l’ARAN ai sensi dell’art. 43 del CCNL del comparto scuola 24 luglio 2003 e conclusasi il 17 luglio 2006, relativamente alla scuola dell’infanzia, si è convenuto che “… non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi alla introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative, di cui all’art. 2, comma 1, lett.e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, tutte condizioni necessarie per l’attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perché il tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale.”  È evidente comunque che la avvenuta iscrizione, in presenza, ovviamente, delle condizioni sopra richiamate, attribuisce ai genitori una legittima aspettativa.

In considerazione di quanto premesso le SS.LL. comunicheranno, entro il 30 settembre, agli Uffici Scolastici Provinciali, il numero dei bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia ovviamente con la precisa attestazione dell’avvenuto rispetto delle note condizioni.

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali comunicheranno i dati rilevati e verificheranno il puntuale riscontro.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Guido di Stefano)







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