Il Dlgs 82/2005, ampiamente rimaneggiato nell’aprile 2006, ha introdotto novità rivoluzionarie sulla strada dell’informatizzazione delle Pubbliche Amm
Data: Lunedì, 04 settembre 2006 ore 19:38:02 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Questa Guida, pratica e comprensibile, è una mappa indispensabile per progettare un ragionevole percorso verso il livello minimo richiesto di informatizzazione, che ha le prime tappe a scadenza obbligata. Illustra anche i numerosi nuovi diritti riconosciuti agli utenti nei loro rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (per esempio: diritto a non venire più allo sportello ma utilizzare la Posta Elettronica Certificata, internet e files con Firma Digitale, messaggi di posta elettronica firmati digitalmente, ma anche molto altro). L’impossibilità di esercitare tali diritti perché un’Amministrazione non si è attrezzata tempestivamente, potrebbe dar luogo a brutte figure, polemiche e conflitti; le modifiche di aprile 2006 attribuiscono all’utente anche la facoltà di rivolgersi al TAR per costringere un’amministrazione ad usare le tecnologie informatiche previste e addossano un’ampia responsabilità in capo al Dirigente che non ha fatto quanto era in suo potere.
 

 

Guida  introduttiva al Codice dell’Amministrazione Digitale- D.Lgs 82/2005 come aggiornato nell'aprile 2006

 

Il giorno  1 gennaio 2006 è entrato in vigore il <Codice dell'Amministrazione Digitale> (Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82).  Dopo quattro soli mesi, avvalendosi di una possibilità concessa per i decreti Legislativi,   è stato ampiamente modificato dal Legislatore e il 29 aprile 2006 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in una versione che dovrebbe  resistere come testo definitivo, salvo piccoli aggiustamenti.  Purtroppo in Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate solo le modifiche e fino a luglio 2006 non è ancora pubblicato il testo completo aggiornato. Abbiamo pertanto dovuto crearci da soli questo testo effettivamente in vigore ( e il file che li contiene, presente in questo manuale,  ha per il momento una sua preziosità, anche se – ovviamente – non possiede i crismi dell’ufficialità).

E’ una legge-quadro che traduce concretamente il principio che <TUTTO CIO’ CHE SI FA CON LA CARTA,  PUO’ E DEVE ESSERE FATTO CON STRUMENTI DIGITALI>, cioè per assicurare validità giuridica alle innovazioni in campo informatico e tecnologico e  per riorganizzare la burocrazia pubblica. In sostanza è una sorta di rivoluzione copernicana: prima al centro del sistema c’era il documento cartaceo, in futuro ci sarà il dato elettronico.

Il Codice non si limita a dettare nuove regole, esso impone numerosi adempimenti e iniziative specifiche, alcuni a partire dallo scorso 1.1.2006 /giorno in cui è entrato in vigore), altri con scadenze, ma comunque non lontanissime. Per esempio.  <Posta Elettronica Certificata> deve essere adottata dagli enti pubblici centrali e dalle scuole entro il 31 agosto 2006.

Per essere sicuro che il Codice sia applicato, nell’ultima versione il legislatore ha inserito ex-novo un articolo che attribuisce responsabilità disciplinari ed erariali in capo ai dirigenti inadempienti.

Inoltre ha attribuito ai cittadini una lunga serie di nuovi diritti esercitabili subito, nonché la possibilità di rivolgersi al TAR per obbligare l’Amministrazione inadempiente ad applicarli (poi vedremo meglio di cosa si tratta).

Mediante queste due leve, il Legislatore ha ritenuto di esercitare una forte pressione affinché tutti gli Enti Pubblici lo applichino.

Poiché i nuovi adempimenti sono tanti, e alcuni assai impegnativi, è pacifico che il  processo attuativo necessiterà di tempi di medio-lunghi.

Però numerose prescrizioni sono relativamente facili da realizzare e portano un immediato vantaggio economico a chi le usa.

 

La <Posta Elettronica Certificata>

 

L’esempio più chiaro, ma non unico,  riguarda l’obbligo di istituire entro agosto 2006 una casella (=un indirizzo email)  di <Posta Elettronica Certificata>. E’ la  Raccomandata A/R elettronica CON PIENO VALORE LEGALE DI NOTIFICA, che è facile da usare quanto la normale posta elettronica, ma accelererà i tempi delle comunicazioni, dà più garanzie legali delle raccomandate cartacee  e farà risparmiare nelle comunicazioni tra Enti Pubblici oltre il 90% delle spese postali e del lavoro connesso. In pratica avviene che alla consegna del messaggio nella casella del destinatario  si riceve una ricevuta completa con una copia del messaggio spedito e di tutti gli eventuali allegati, con una firma digitale del Gestore di <Posta Elettronica Certificata> che attesta con automatico valore legale che quanto allegato è stato consegnato al destinatario in una certa data e ora. Questa ricevuta (che altro non è che un file) va conservata come prova dell’avvenuta notifica.

La casella di <Posta Elettronica Certificata>  costa un abbonamento annuo di circa 60 euro, ma consente un numero illimitato di invii e ricezioni. Pertanto si ammortizza dopo qualche decina di raccomandate o prioritarie evitate, poi viene il risparmio. Può essere usata anche per mandare messaggi a caselle di posta non certificata o riceverne da esse, ma in tal caso la validità legale non è più piena. Per legge il Gestore del servizio deve utilizzare  un filtro antivirus di grande qualità, quindi ha anche il vantaggio della sicurezza di non ricevere virus.

Si usa esattamente come la posta elettronica normale con Outlook Express o altro programma simile.

Considerata la valenza legale è, però, necessario sapere come funziona, che tipo di messaggi si ricevono ecc. Inoltre presenta numerose nuove (e in alcuni casi delicate) problematiche legali che è indispensabile conoscere a  fondo. A questo scopo abbiamo realizzato un esauriente manuale che illustra tutto ciò.

Obbligo dal 1.1.2006 di trasmettere i documenti tra le pubbliche amministrazioni  tramite posta elettronica, con strumenti che consentano di verificare la provenienza

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo (1.1.2006) le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni devono avvenire di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica.  Esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo a condizione che ne sia verificata la provenienza. Tale verifica si può fare mediante la <Posta Elettronica Certificata>, oppure se il messaggio o i documenti trasmessi recano la <firma digitale>  oppure se è stato usato  il <protocollo informatizzato> (s’intende  non un semplice software per la gestione del protocollo, bensì un sistema in grado di gestire i flussi documentali anche informatici, memorizzando l’<impronta> dei documenti. L’<impronta> è una piccola sequenza di numeri, calcolata dal software mediante apposito algoritmo, la quale “fotografa” uno o più files, in modo che risulti qualunque modificazione anche minima; tutto ciò è spiegato a fondo nel nostro manuale).

 

La firma digitale e il nuovo valore assegnato al documento informatico

 

Oltre all’obbligo di trasmettere  i documenti tramite posta elettronica, c’è anche l’obbligo di accettare istanze dei cittadini presentate tramite posta elettronica o con strumenti informatici. L’insieme di questi nuovi obblighi  determina la quasi indispensabilità:

1) di disporre della <firma digitale>  per  dare valore legale ai documenti informatici trasmessi, compresi quelli originariamente cartacei, ma necessariamente riprodotti con lo scanner  per poterli spedire come allegati di posta elettronica

2) saper leggere un file ricevuto su cui sia stata apposta la <firma digitale> e verificare se essa è valida (i files firmati non possono essere aperti se non si dispone o del software per la <firma digitale> o almeno  di un apposito software gratuito, il quale può anche eseguire la verifica di validità della firma). Entro il 31.12.2007 c’è, comunque, l’obbligo di avere tale software.  Infatti, anche se una scuola o un ente non usa ancora la <firma digitale>, potrà ricevere da altre amministrazioni fascicoli in formato digitale aventi <firma digitale>, quindi è indispensabile sapere sufficientemente sull’argomento. Oppure potrebbe ricevere da un utente un documento informatico  con firma digitale, che le è vietato respingere.  E’ fondamentale, inoltre, conoscere a fondo le condizioni che determinano il pieno valore legale di un documento informatico e le condizioni che glielo fanno perdere. Tra l’altro, una delle caratteristiche  fondamentali del dlgs 82/2005 è che determina nuove regole certe e definitive  sul valore legale dei documenti informatici, della <firma digitale>,  della posta elettronica, della copia informatica di un documento cartaceo, dell’autenticazione informatica, ecc.  Tutti questi temi sono trattati esaurientemente nel nostro manuale sulla <firma digitale>.

 

La <firma digitale> è, comunque, un’innovazione che per facilità d’uso e vantaggi si imporrà in poco tempo. Il Codice la disciplina in modo sufficientemente chiaro per dare massimo valore legale. L’unica difficoltà che presenta risiede nelle implicazioni legali delicatissime, che è indispensabile conoscere a fondo. Tra l’altro, uno dei problemi è che una <firma digitale> in certe condizioni  può scadere e diventare nulla, se non si prendono determinate precauzioni (peraltro facili, ma è necessario sapere esattamente quando e cosa fare).

 

 

Il sito web diventa il canale privilegiato delle comunicazioni con gli utenti

 

Il sito web diviene fonte ufficiale di comunicazione ai cittadini.  Entro agosto 2006 va eseguito quanto necessario per rendere il sito istituzionale  “accessibile” (l’obbligo è confermato dal Dlgs 82, ma la scadenza deriva dall'articolo 4, comma 2, della legge 4/2004 <Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici>). Esistono numerose regole standard da seguire per garantire l’accessibilità a tutti (ipovedenti, daltonici che non distinguono certi colori, persone che non possono usare il mouse, ma anche persone che usano monitor in bianco e nero o hanno vecchie versioni di Explorer, ecc.). Inoltre deve possedere elevata <usabilità> (= che consenta un’interazione facile e intuitiva, pienamente soddisfacente per l’utente) e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità.

Vengono fissati contenuti minimi che devono esserci nel sito web entro il 2007(esempio: indirizzi di posta elettronica normale e certificata, organigramma degli uffici, l'elenco delle tipologie di procedimento, ma anche molto altro). Inoltre, a partire da una certa data c’è il divieto tassativo di usare moduli cartacei di qualsiasi genere, se non sono stati resi disponibili anche nel sito web.

 

 

L’impianto del <Codice dell’Amministrazione Digitale>  - Dlgs 82/2005

 

L’impostazione  del Codice è basata su 4 pilastri che ora illustreremo; il presente manuale svilupperà un apposito capitolo per ciascuno di questi grandi temi:

 

Riconoscimento a cittadini e imprese del diritto di avvalersi delle tecnologie informatiche e telematiche in tutti i  loro rapporti con la Pubblica Amministrazione. Da questo diritto-base sono stati fatti discendere numerosi diritti specificamente definiti, che i cittadini possono far valere contro una pubblica amministrazione inadempiente  rivolgendosi al TAR.

 

Definizione di nuovi istituti giuridico-amministrativi, indispensabile per realizzare la riforma. Intendiamo quell’insieme di regole che danno pieno e  certo valor legale a ciò che prima non l’aveva: la <firma digitale>, la <Posta Elettronica Certificata>  con valenza legale che sostituisce la Raccomandata A/R, il <documento informatico>, l’archiviazione in forma digitale, lo scambio di  documenti tra pubbliche amministrazioni mediante la posta elettronica, ecc.. Ma anche la carta d’Identità Elettronica e la Carta Nazionale di Servizi che consentirà al cittadino di dimostrare la sua identità nei collegamenti in rete con la P.A. per ottenere servizi che presuppongono  - appunto – l’identificazione certa del mittente.  Tra l’altro, parte delle nuove regole sono valide anche in ambito privato e imprenditoriale.

 

Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare quasi esclusivamente  le nuove tecnologie, abbandonando la centralità del documento cartaceo e dello spostamento materiale degli atti nei rapporti tra di loro e con i cittadini ( cosa che comporterà notevoli risparmi economici;  conseguente obbligo per i dirigenti di dare attuazione, altrimenti ne rispondono disciplinarmente e per danno erariale).

Impostazione delle infrastrutture e delle regole operative per costruirle,  che saranno necessarie per questa rivoluzione copernicana, primo fra tutte il Sistema Pubblico di Connettività (ovvero un’autostrada informatica con diramazioni verso tutti gli Enti Pubblici) e definizione di standards che garantiscano la piena interoperabilità dei sistemi informatici, cioè che possano sempre dialogare fra loro senza che si registrino incompatibilità fra sistemi operativi o programmi, ecc.  

 

 

Cap. 1   Ecco i principali diritti dei cittadini

 

In questa sede ci limitiamo a presentare in forma schematica l’argomento, rinviando gli approfondimenti all’apposito manuale sul <Codice dell’Amministrazione Digitale> 

·         Diritto del cittadino all'uso delle tecnologie informatiche e telematiche  nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali (comprese le scuole).     Non sarà più possibile quindi per un'amministrazione o per un gestore di pubblico servizio obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, per fornire chiarimenti: per tutto questo deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro, certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare con la PA dal proprio computer.

·         Diritto a trasmettere documenti  per via telematica

·         Diritto dell’utente di ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail, se lo chiede

·         Diritto di trovare nel sito web di ogni PA l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali

·         Diritto al riconoscimento della piena validità di  Istanze e dichiarazioni presentate alla P.A. per via telematica

·         Diritto all'accesso ai documenti amministrativi in forma telematica (legge 241/90)

·         Diritto alla partecipazione telematica al procedimento amministrativo (legge 241/90)

·         Diritto a trovare nel sito web di ogni P.A.  tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (da una certa data  i moduli, i formulari e i documenti che non saranno disponibili in via telematica non saranno più giudicati validi, o almeno non saranno più utilizzabili).

·         Diritto a trovare nel sito web di ogni P.A. l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso

·         Diritto di trovare nel sito web di ogni P.A una serie di  informazioni minime stabilite, appunto, dal <Codice dell’Amministrazione Digitale> 

·         Diritto all’accessibilità ai siti web delle P.A. (cioè realizzati secondo criteri che li rendano utllizzabili anche da persone con handicap)

·         Diritto ad accedere gratuitamente  ai dati  pubblici contenuti nei siti delle P.A.

·         Diritto ad accedere per via telematica a tutti i dati detenuti dalle P.A., salvo le restrizioni di legge

·         Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale on-line (a partire da una certa data)

·         Diritto alla partecipazione democratica I cittadini hanno diritto di partecipare al processo democratico e di esercitare i diritti politici usufruendo delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie (va verificato se si applica anche alle elezioni per gli Organi collegiali della scuola).

·         Diritto a trovare sul sito web delle P.A. la pubblicazione con effetto legale di atti che in precedenza erano pubblicati su bollettini cartacei.La pubblicazione telematica  produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei  modi espressamente previsti dall’ordinamento.

·         Diritto alle tecnologie per partecipare al processo democratico (referendum consultivi, consultazioni, ecc.)

·         Diritto che i servizi pubblici siano strutturati in modo fa tener conto anche delle esigenze dell’utenza e del suo grado di soddisfazione. Ogni anno tutte le Pubbliche amministrazioni centrali (comprese le scuole) devono eseguire una ricerca sul grado di soddisfazione dell’utenza e mandare una relazione al Ministero della funzione pubblica entro una certa data.

 

Commento:

La consapevolezza di questi diritti creerà sicuramente situazioni di conflitto tra le aspettative dei cittadini e le amministrazioni inadempienti, che faranno figuracce e avranno conflitti sgradevoli con l’utenza; inoltre, potranno vedersi intimato dal TAR l’ordine di attuazione delle norme. Infatti, è stata introdotta questa regola per dare al cittadino uno strumento concreto di pressione affinché le P.A. si adeguino in fretta ai suoi nuovi diritti.

L’altro strumento previsto (art.12 , nella formulazione di aprile 2006) è al responsabilità disciplinare e contabile di ogni dirigente pubblico. Nelle linee di applicazione il Ministero dell’Innovazione ha insistito sul fatto che le nuove tecnologie consentono enormi risparmi gestionali, pertanto il dirigente che non dà corso potrebbe essere chiamato di tasca propria dalla corte dei Conti a rifondere il danno erariale. Per esempio, secondo il Ministero, la  <Posta Elettronica Certificata>  da sola farebbe risparmiare circa 18 euro per ogni raccomandata (considerando anche le buste, la carta e  il tempo del personale), pertanto,  ogni 100 raccomandate tra P.A. spedite in forma cartacea, ci sarebbero da rifondere fino a 1.800 euro. E così via per le altre economie ottenibili su altri fronti.

 

Cap. 2     Nuovi istituti amministrativo-giuridici

 

Premessa

Il prerequisito fondamentale per rendere possibile il processo di attuazione pratica della rivoluzione copernicana dettata alla P.A. dal <Codice dell’Amministrazione Digitale>  consiste nella possibilità di  attribuire autenticità, validità, valore legale a qualsiasi documento informatico attraverso procedure che ne garantiscano anche l'integrità, la sicurezza dei dati contenuti e l’identità dell’autore. Tale prerequisito si chiama <firma digitale>  ed è la pietra angolare per tutta la serie di nuovissimi istituti amministrativo-giuridici che a breve presenteremo.

La <validazione temporale>, che attribuisce <data certa> con valore legale al documento informatico,  altro non è che una delle applicazioni della firma digitale.

La  <Posta Elettronica Certificata> che completa il quadro, consentendo al documento informatico di viaggiare in modo legalmente documentato  tra una P.A. e l’altra ( nonché  tra P.A. e cittadini e imprese e anche tra privati)  non potrebbe esistere, se i Gestori di tale servizio non disponessero  della <firma digitale>.

E, ancora,  la possibilità di autenticarsi in rete o firmare messaggi di posta elettronica con la <Carta Nazionale dei Servizi> ancora una volta è possibile in quanto esiste la <firma digitale>.

Grazie alla <firma digitale> un documento informatico  ha automaticamente la stessa identica validità del documento cartaceo.

Il <Codice dell’Amministrazione Digitale>  dedica decine di articoli a fissare una sorta di statuto definitivo non solo della <firma digitale>, ma anche del documento amministrativo. Viene attribuita una diversa graduazione di valore alle  varie soluzioni informatiche (firme elettroniche che non possono definirsi <firma digitale>, valore della posta elettronica normale e di quella certificata, ecc.). Vengono stabilite regole dettagliate per l’uso della <firma digitale> . Viene introdotto il nuovo principio giuridico che il documento che nasce in forma digitale è un vero e proprio “originale” riconoscendone  un  valore giuridico pari all’originale cartaceo, disciplinando le casistiche, riconoscendo il pieno valore della copia informatica,  fissando le nuove regole per le copie, le copie conformi, le copie informatiche di originali cartacei e le copie cartacee di documenti informatici, la conservazione nel tempo dei documenti informatici, ecc.  Prevede che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti (compresi quelli di rilevanza contabile- fiscale) si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici.

Nascono l’<autenticazione digitale> e  la <validazione temporale> dei documenti informatici. Il Codice Civile viene contestualmente riformato per adeguarsi a queste innovazioni.

Infine  nasce l’obbligo alla gestione informatica dei procedimenti  e il < fascicolo informatico> sostituisce quello cartaceo. Le P.A. devono gestire i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie informatiche e telematiche. Viene anche regolamentata l’impostazione del < fascicolo informatico> e la sua condivisione con altre amministrazioni.

Viene introdotto il nuovo principio giuridico-amministrativo che i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Vengono fissate le regole per l’archiviazione digitale. E' possibile, cioè, trasformare un qualsiasi atto fatto in passato in documento digitale. Le P.A. sono chiamate a valutare  in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione.

Viene riconosciuto il valore giuridico della  trasmissione informatica dei documenti, graduandone il valore e regolamentandola.

In sostanza l’uso della carta è vietato nelle comunicazioni tra P.A. e verso i dipendenti, tranne eccezioni, mentre resta solo una delle opzioni possibili che  gli utenti possono utilizzare.

Per esempio, le scuole possono continuare a prevedere la consegna a mano dei moduli di prescrizione, ma devono pubblicarli anche sul sito web e  devono accettare il modulo  spedito da un genitore per posta elettronica con firma digitale, perché  è a tutti gli effetti una firma legalmente valida e se ne può stabilire la provenienza. Devono anche dotarsi della casella di <Posta Elettronica Certificata> perché quel genitore ha diritto di avere una ricevuta di consegna con effetto legale, se anche lui dispone di una casella certificata.

 

Le P.A. hanno l’obbligo di utilizzare la Posta Elettronica Certificata con i cittadini e le imprese che lo richiedono.

Le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono dichiarate equivalenti a quelle presentate e firmate di persona. La consegna della copia informatica esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

 

Vengono dettate nuove regole sulla segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.e il ruolo degli addetti alla posta elettronica.

Vengono fissate regole definitive per la  CIE (Carta d'Identità Elettronica) e la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La CNS diventa strumento per ottenere servizi in rete (certificati, ma anche altro). Qualsiasi  P.A. è autorizzata ad emettere la CNS ed a consegnarla al cittadino che la richiede, ma puè e deve accettare le CNS emesse da altri.

 

 

Cap. 3     LA RIORGANIZZAZIONE DELLA PA

 

Per attuare le innovazioni obbligatorie, viene introdotto l’obbligo per ogni PA di riorganizzarsi in funzione del <Codice dell’Amministrazione Digitale>. Le P.A. devono provvedere a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle <Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione> avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice stesso (in pratica, rinvia ai decreti attuativi)..

Le P.A. nell'organizzare autonomamente la propria attività devono utilizzare le <Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione> per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

 

Però la riorganizzazione deve tener conto della domanda e del grado di soddisfazione dell'utenza

 

La riorganizzazione di cui al punto precedente deve essere effettuata  sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. Anzi, viene introdotto l’obbligo di verificare ogni anno la qualità dei servizi resi e il grado di  soddisfazione dell'utenza. Entro il 31 maggio di ciascun anno (a partire dal 2006) ogni  P.A. deve  trasmettere al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

 

L’applicazione del codice è responsabilità dei dirigenti, della quale rispondono

 

I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente   decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. (art. 12)

Si ricorda che il Dlgs  165/2001  reca “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. L’art. 21 riguarda la “Responsabilità dirigenziale”, mentre l’art. 55 reca “Sanzioni disciplinari e responsabilità”.

Tuttavia l’elemento più rilevante sembra esser il richiamo alla responsabilità contabile, considerato che un cittadino per far valer i diritti riconosciuti dal Codice ma non resi disponibili per inadempienza della P.A. deve rivolgersi al TAR, il che comporta possibili  spese di causa anche per la P.A.  Ma soprattutto gli studi del Ministro dell’Innovazione hanno dimostrato che il mancato uso di determinati strumenti comporta un sovracosto medio molto significativo per ogni operazione. Per esempio, ogni raccomandata A/R cartacea che si poteva sostituire con al Posta Elettronica Certificata comporta un maggior onere di 13, 50 euro, e così via per molte altre attività digitali. Qualora la causa di importanti sovracosti, anche somma di ripetuti piccoli sovracosti,  fosse un’inescusabile negligenza del dirigente, potrebbe seguire la condanna al risarcimento del danno erariale. Per esempio: in un anno aver effettuato 100 raccomandate A/R cartacee che avrebbero potuto essere sostituite al costo di un abbonamento alla Posta Elettronica Certificata del valore di 60 euro e dell’acquisto di un dispositivo di firma digitale (25 euro) , potrebbero produrre un danno erariale da risarcire dell’ordine dei 1.300 euro.

 

Un  dirigente che non si sia già dotato, almeno in via sperimentale, di dispositivo di firma digitale (ora preferibilmente abbinato nella stessa smart card con la <Carta Nazionale dei Servizi>) e di una casella di <Posta Elettronica Certificata> (costo totale inferiore a 100 euro) deve rendersi conto di trovarsi in un pericolosissimo ritardo.

Da una certa data i  trasferimenti di denaro per via telematica tra P.A. e tra queste e privati (in entrambe le direzioni) devono essere sempre effettuati  per via telematica.

Vengono stabiliti regole per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle P.A. (ad esempio i certificati);  la CNS (Carta nazionale di Servizi) diventa  uno STANDARD OBBLIGATORIO.

Viene previsto un sistema di accesso delle PA a base dati, in modo che ogni Ente si procuri direttamente i dati che sono già in possesso di altra PA senza chiederli al cittadino o all’impresa (secondo il ministro si risparmieranno decine di milioni di certificati). Però questo appare uno sviluppo ancora lontano nel tempo.

Tralasciamo molti argomenti minori.

 

Cap. 4     Le infrastrutture e le regole tecniche

 

Vengono fissate regole tecniche e per la sicurezza in modo da garantire che l’innovazione digitale avvenga garantendo l’interoperabilità (ogni sistema dev’essere in grado di dialogare con gli altri).

I documenti informatici delle P.A. devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ogni P.A. deve dotarsi di un centro di competenza  in materia tecnologie digitali e telematiche.

Nasce il principio  del   <RIUSO DEI PROGRAMMI INFORMATICI> e la Banca del riuso del software di altre P.A..  Le P.A. che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre P.A. che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze. Nei capitolati e nei contratti vanno  previste soluzioni che favoriscano il riuso.

Il CNIPA dovrà creare una banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, che deve essere consultata dalle PA prima di acquisire programmi. Dal 1.1.2006 vengono introdotti nuovi criteri obbligatori  per la valutazione comparativa nell’acquisto dei programmi informatici, che tengano conto della possibilità del riuso e di altri fattori.

Sottolineiamo la novità che è introdotto anche l’obbligo di valutare sempre se esistono programmi alternativi <open source> gratuiti, che vede l’Italia tardivamente (rispetto ad altre nazioni) porsi il problema dell’uso di programmi alternativi a quelli a pagamento, in particolare di Microsoft. Si noti che fra i programmi <aperti> (open source) ce ne sono di ottimi, anche migliori di quelli a pagamento.

Nasce il <SPC> Sistema Pubblico di Connettività e la rete internazionale della pubblica amministrazione

Il <Sistema Pubblico di Connettività> è  un sistema di “autostrade digitali", ma anche di standard e di regole tecniche.E’ il progetto di una grande infrastruttura telematica pubblica, che collegherà in modo veloce, omogeneo e sicuro, tutte la P.A. centrali e locali che, dialogando e condividendo tra loro i dati e le informazioni, solleveranno cittadini ed imprese dalla perdita di tempo di  essere i "fattorini di se stessi" nei confronti della burocrazia, che invece fornirà loro servizi integrati, con punti di accesso unici. i pubblici.

 

Le regole del SPC sono finalizzate ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le P.A. e alla realizzazione di servizi integrati.

Le P.A. nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre P.A., come indicati dagli appositi regolamenti tecnici.

Esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina SPC, sono istituiti elenchi a livello nazionale e regionale. di fornitori che ottengono la qualificazione SPC. I fornitori in possesso dei requisiti sono denominati <fornitori qualificati SPC>.

L’elenco nazionale sarà tenuto dal CNIPA; quello regionale dalla regione di competenza. Entrambi saranno consultabili in via telematica.

Nascono i <Contratti quadro> con condizioni applicabili a tutte le P.A.

Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, espletano specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti e stipulano uno o più contratti-quadro con più fornitori che si impegnano ad applicare le condizioni stabilite alle singole amministrazioni..

Lo scambio di documenti informatici nell’ambito del SPC è dichiarato valido ad ogni effetto di legge

 

Note finali

 

Abbiamo cercato di illustrare  in modo non pedissequo il <Codice dell’Amministrazione Digitale>, soffermandoci solo su alcuni punti particolarmente difficili per spiegarli in modo (speriamo) comprensibile.

Va da sé che questa illustrazione ha solamente valore introduttivo, ma non può sostituire – in particolare per chi ha responsabilità dirigenziali -  una lettura attenta del testo di legge.

 

In particolare, va tenuto presente che l’applicazione del codice conosce geometrie variabili:

  • tutte le norme si applicano a tutte le  <P.A. centrali> (locuzione che deriva da una precisa definizione di legge, cui si rinvia, e che –per esempio – comprende tutte le scuole statali; pertanto ognuno dovrà valutare se l’ente in cui opera appartiene o no a questa categoria)

 

  • solo una parte delle norme si applicano alle P.A. locali, le quali godono in base alla Costituzione di autonomia organizzativa.

 

  • vi sono  norme applicabili anche  alle imprese private per quanto riguarda la gestione dei flussi documentali

 

  • vi sono norme utilizzabili dal cittadino nella gestione dei propri documenti e nei rapporti con la P.A.

 

 

 







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