INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE
Data: Marted́, 22 agosto 2006 ore 00:40:18 CEST
Argomento: Normativa Utile


Importante intervento di interpretazione autentica in materia
di conferimento di supplenze temporanee.

 

Aran ed OO. SS.  in data 30 marzo 2006 hanno chiarito quale sia l’interpretazione corretta da dare al comma 3, dell’articolo 37, del CCNL/2003, nella parte in cui prevede che “il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza”. 

Come è noto, il dubbio riguardava l’esatto significato della locuzione “…..titolare si assenti in un’unica soluzione…”: era da intendersi un periodo d’assenza del titolare dovuto ad uno specifico motivo (per esempio malattia del titolare stesso, malattia del figlio, astensione obbligatoria, e così via), per cui due motivi d’assenza diversi non si sommerebbero ai fini dell’assenza complessiva (il che comporterebbe il non pagamento dei periodi di sospensione per delle lezioni, ad esempio per vacanze di natale o di pasqua) oppure “l’assenza in unica soluzione”, costituente il solo presupposto del diritto, doveva essere intesa quale mera assenza senza soluzione di continuità e pertanto di fatto cronologicamente ininterrotta per il periodo minimo ivi previsto, cioè 7 giorni prima e 7 giorni dopo la sospensione dell’attività didattica?

In estrema sintesi: se si considerano separate le assenze, per le rispettive tipologie, il supplente dovrebbe essere nominato separatamente per i vari periodi (in questo caso senza il pagamento delle vacanze di natale); se invece si considera  l’intera assenza del titolare  il supplente dovrebbe essere nominato per tutto il corrispondente periodo d’assenza (con il relativo pagamento delle vacanze di natale).

Questa seconda interpretazione, a favore del supplente temporaneo, più conforme al testo, è stata condivisa in sede di interpretazione autentica. Il testo, che sarà sottoscritto definitivamente dopo l’approvazione della Corte dei Conti, così dispone:

"L'Art. 37, comma 3, del CCNL del 24/7/03 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l'assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare,  indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo".






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