E' VIETATO CUMULARE IMPIEGHI PUBBLICI
Data: Venerd́, 04 agosto 2006 ore 00:28:10 CEST
Argomento: Normativa Utile


Incompatibilità:
 divieto di cumulo di impieghi pubblici. Generalità..

UNAMS-SCUOLA BARI-
 Divieto di cumulo di impieghi pubblici .

 dal Prof. Bartolo DANZI - Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola (Federazione Nazionale Gilda/Unams) per la PUGLIA  del 2/8/2006

 


Il Capo IV dedicato alla Disciplina si chiude con l'art. 508 D.lgs 297/94 in cui vengono trasfusi gli artt. 89-90-91-92 del D.P.R. 417 del 1974, i quali trovano sistemazione nei "Diritti e doveri" del citato D.P.R.

Il comune denominatore con la precedente sistemazione conforme al D.P.R. 10.1.1957 n.3, ha indotto i compilatori del T.U. a raggrupparle in un solo articolo costituito dal dovere di fedeltà o di esclusività a cui è tenuto il dipendente pubblico.

Ciò significa che questi deve dedicare la sua attività lavorativa e professionale tutta a vantaggio dell'Ufficio a cui appartiene, con esclusione di qualunque attività dipendente od autonoma (vedi art. 58 D.lgs 29/93).

Infatti se il dipendente pubblico intraprende un'altra attività si pone in una situazione di chiara incompatibilità che oltre costituire una violazione dei doveri sanzionabili in sede disciplinare , può determinare una risoluzione del rapporto d'impiego.

E' importante chiarire che non rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione consentire o non al dipendente l'esercizio di altre attività. Nè la tolleranza per più periodi di diversa durata può costituire una consuetudine più favorevole al prestatore d'opera in quanto l'Amministrazione è tenuta in ogni tempo a diffidare il dipendente a cessare le attività incompatibili con il rapporto d'impiego pubblico , anche quando la cessazione non opera ope legis .

Le cause d'incompatibilità ed eventuali deroghe rientrano tra quelle per cui l'art. 2 della L. 421/92 prevede riserva di legge e non possono quindi essere oggetto di contrattazione collettiva.

L'art. 58 del D.lgs 29/93 disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi rinvia per il personale della scuola ai succitati artt. 89-92 del DPR 417/74 ora abrogati e sostituiti dall'art. 508 del T.U.

Il CCNL 1994-1997 prevede espressamente che, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale sia a tempo indeterminato che determinato, il dipendente destinatario , deve dichiarare sotto la propria responsabilità, salvo per quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo parziale, di non avere altri rapporti di impiego pubblici o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate , appunto, dall'art. 58 del D.lgs 29 o dall'art. 508 del D.lgs 297/94. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o il nuovo rapporto di lavoro (cfr. art. 18, comma 5).

La stessa O.M. 371/94 dispone all'art. 16 comma 2 per i supplenti che l'eventuale nomina (ora contratti individuali) verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante e alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.

La ratio di tale divieto di non cumulabilità di impieghi pubblici (ai commi 7,8,9 dell'art. 50 si fonda , oltre che sull'obbligo di esclusività, sulla necessità di garantire l'occupazione al maggior numero di cittadini, soprattutto nei periodi di maggior crisi occupazionale.

Il personale che accede ad un altro impiego cessa di diritto dall'impiego precedente il giorno della nuova assunzione senza la necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte del singolo dipendente.

Il provvedimento formale di cessazione ha natura dichiarativa con efficacia ex tunc.

Una deroga al divieto di cumulo di impieghi è contenuta nell'art. 267 del T.U. che si rifà agli artt. 68-69 della L. 11.7.1980 n.312.

Infatti lo svolgimento di attività artistiche e didattiche nei Conservatori di musica, qualora non si riesca a provvedere con docenti di ruolo, si consente di stipulare contratti di collaborazione con enti lirici o altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione.

Analogamente è possibile per l'insegnamento di materie  artistiche nelle Accademie di belle arti, secondo l'originaria previsione della L. 11.10.1986 n.689.

E' fuor di dubbio che il docente di scuola media non possa cumulare un rapporto d'impiego con Enti lirici o altre istituzioni di produzione musicale, non rientrando nella appena citata disciplina esclusiva per i Conservatori e le Accademie.

Anche al personale direttivo, ispettivo e docente con contratto a tempo indeterminato e determinato è fatto divieto di assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione della P.I (commi da 10 a 14 , art. 50.

La violazione del divieto di cumulo di impieghi non da luogo alla risoluzione ope legis del rapporto, ma impone all'Amministrazione , salva l'azione disciplinare, di diffidare il dipendente a cessare dallo stato di incompatibilità. L'atto di diffida compete a seconda della natura(provinciale o nazionale) del ruolo di appartenenza del dipendente , rispettivamente, al Provveditore agli studi (ora dirigente del CSA) o al Direttore generale.

Decorsi 15 giorni senza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida cessando dall'attività vietata, la stessa autorità innanzi specificata dispone, dopo aver acquisito il parere del Consiglio nazionale o provinciale, la cessazione del rapporto d'impiego per decadenza. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante , potendo l'Amministrazione motivare l'adozione di un provvedimento difforme dal parere(cfr. TAR Sicilia PA 15.10.1985 n.150.






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