I SOLDI DEL TUTOR PER IL RINNOVO DEL PROSSIMO CONTRATTO
Data: Mercoledì, 02 agosto 2006 ore 00:57:19 CEST
Argomento: Comunicati


Martedì, 1 Agosto 2006

I soldi del tutor nella borsa del prossimo contratto
di Antimo Di Geronimo

Le risorse finanziarie, che erano state destinate a retribuire i tutor, saranno utilizzate per il rinnovo del prossimo contratto quadriennale di lavoro, scaduto dal dicembre scorso.
Lo prevede una sequenza contrattuale stipulata tra amministrazione e sindacati il 24 luglio scorso.

Si tratta di 63 milioni 810 mila euro che, peraltro, almeno per quest'anno, sono stati già impegnati per retribuire i commissari degli esami di stato.

La decisione è motivata dal fatto che le parti hanno disapplicato le norme di legge sul tutor, sulla mobilità e sui contratti d'opera. E hanno reso impossibile l'introduzione degli anticipi nella scuola materna, prendendo atto che non sono stati attivati i presupposti previsti dalla legge. E cioè, l'istituzione di apposite figure professionali che avrebbero dovuto prendersi cura dei bambini anticipatari.

Gli effetti dell'accordo si vedranno a partire da settembre prossimo, con l'avvio del prossimo anno scolastico. Ma le novità in esso contenute stanno già suscitando un forte dibattito tra gli addetti ai lavori.

E non mancano le voci critiche, che dubitano della liceità della disapplicazione per contratto.

Resta il fatto che l'istituto della disapplicazione, per via negoziale, è espressamente previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. Che affida al tavolo negoziale il potere di derogare eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi.

Ed è proprio il caso del decreto legislativo 59/2004, che è il regolamento di attuazione della legge 53/2003: la cosiddetta legge Moratti. Insomma, anche in questo caso vale l'antico principio secondo il quale la legge speciale deroga la legge generale. Principio applicabile a maggior ragione quando la legge speciale coincide con un contratto. A ogni modo, l'ultima parola spetta alla Corte dei conti, che dovrà esaminare il testo, che andrà poi al consiglio dei ministri per il via libera. Solo dopo potrà essere sottoscritto in via definitiva da Aran e sindacati e infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il percorso, come si vede, è ancora lungo.

Tutor. L'accordo ha disapplicato espressamente l'articolo 7, commi 5, 6 e 7 e l'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2004. Si tratta, in pratica, delle norme che regolano la figura del tutor, rispettivamente, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado. In particolare, il comma 5 definisce la figura del tutor nella scuola primaria, individuandola in un docente con funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività didattiche, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. I commi 6 e 7 prevedono invece l'assegnazione al tutor di non meno di 18 ore settimanali. L'articolo 10, comma 7, infine, regola la figura del tutor nella scuola media, in analogia, per quanto possibile, con la scuola primaria. La disapplicazione di queste norme comporta l'inesistenza di fatto del tutor.

Portfolio. La cancellazione del tutor comporta anche l'inesistenza delle relative mansioni. Tanto più che le parti hanno inteso confermare espressamente la piena vigenza delle norme contrattuali che definiscono la funzione docente e la relativa prestazione, chiarendo che nulla è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dal contratto del 2003. Insomma, tutto resta come prima della riforma. E dunque, non esiste più nemmeno il portfolio. Per lo meno in termini di prestazione. I presupposti per la cessazione del portfolio, infatti, risiedono proprio nella disapplicazione della norma che ne affidava la redazione al tutor. Il percorso formativo del quadro di riferimento normativo, peraltro, ai fini dell'introduzione del tutor, avrebbe dovuto prevedere non solo la formazione delle norme di legge istitutive di tale figura, ma anche la stipula di un apposito contratto che ne avrebbe dovuto tratteggiare i contorni, sia in termini di prestazione sia in termini di retribuzione. Tale accordo, non solo non è mai stato stipulato, ma addirittura ne è stato stipulato uno che disapplica la norme di legge istitutive. Di qui l'inesistenza di fatto della figura del tutor e anche del portfolio, che costituisce uno degli effetti della relativa prestazione. Insomma, niente tutor, niente portfolio.

Mobilità. L'accordo disapplica anche le norme che avrebbero dovuto imporre ai docenti di non potersi trasferire più con frequenza annuale, riportando la regolazione dei trasferimenti nell'alveo contrattuale che le è proprio.

Contratti di prestazione d'opera. Cancellate anche le norme che prevedevano la possibilità di assumere esperti esterni alle scuole. In ciò riaffermando l'esclusività della funzione formativa della docenza nei confronti dell'amministrazione scolastica.

Anticipi scuola dell'infanzia. Le parti, infine, hanno preso atto dell'inesistenza delle figure professionali che avrebbero dovuto prendersi cura dei bambini anticipatari della scuola dell'infanzia. E dunque hanno evidenziato l'impossibilità di contrattare alcunché su questa materia.






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