Compenso sostitutivo delle ferie e per partecipazione agli esami di Stato
Data: Venerdì, 09 agosto 2002 ore 17:34:54 CEST
Argomento: Comunicati


Pubblichiamo una nota della Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione, che in controtendenza con quanto verificatosi negli anni passati alla luce di alcuni accordi sindacali e di interpretazioni contrattuali, afferma tra l’altro che ”la mera mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal C.C.N.L. a precisi presupposti e condizioni”, ed ancora che deve essere evidenziato nel provvedimento formale di concessione del compenso “se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta ad improrogabili motivi di servizio”. D’altra parte “Ove il compenso sostitutivo sia dovuto per partecipazione agli esami, deve essere prodotta idonea certificazione attestante l'effettiva partecipazione degli interessati alle sedute di esame. Tale certificazione può essere costituita da una attestazione del Presidente della commissione d'esame, ovvero dalla copia, autenticata nei modi di rito, dei verbali delle operazioni d'esame”. Tutto sembra orientato alla semplificazione…

Ecco il testo integrale

Prot. n.452

Roma, 2 agosto 2002

Compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami. C.M. n.8 del 12 febbraio 2002.

Con la Circolare richiamata in oggetto il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - ha reso noto, con puntuali argomentazioni, di non condividere la prassi, sorta per effetto di un apposito accordo intervenuto tra questa Amministrazione e l'ex Direzione Generale dei servizi periferici del Tesoro, secondo cui ai fini della liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite, sia sufficiente, da parte delle Istituzioni scolastiche, compilare l'apposito tabulato annuale prodotto in via informatica dalle Direzioni provinciali dei servizi vari, senza più necessità di emanazione del provvedimento formale.

L'adozione del provvedimento amministrativo debitamente documentato deriva dalla necessità di assicurare, alla fattispecie in esame, il rispetto di una duplice condizione di legittimità, venuta meno, ad avviso dell'organo di controllo, per le seguenti ragioni: da un lato, perché la censurata prassi annullando di fatto il controllo preventivo delle Ragionerie provinciali, contravviene alle previsioni legislative che dispongono la verifica di legalità su tutti gli atti dai quali derivi una spesa, o che abbiano comunque effetti finanziari sul bilancio dello Stato; dall'altro lato, perché la mera mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal C.C.N.L. a precisi presupposti e condizioni.

La medesima motivazione, prosegue la circolare in parola, porta ad escludere che il pagamento possa essere eseguito sulla base di un semplice tabulato che può essere, sì, d'ausilio per la determinazione dell'importo da liquidare, ma che in nessun caso può sostituire un atto amministrativo "dovuto".

Considerata la chiarezza, in punto di diritto, delle osservazioni che precedono, e posta la doverosità dell'esplicitazione formale delle ragioni che legittimano il diritto a percepire i compensi in questione, si ritiene opportuno invitare i dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche ad adottare, anche per ragioni di snellimento del relativo iter procedimentale, i prescritti provvedimenti amministrativi in forma cumulativa, allegando a ciascuno di essi, quale parte integrante dei medesimi, la tabella, opportunamente compilata, trasmessa dalla competente Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro.

Al fine di renderla più funzionale, la citata tabella è stata integrata con due ulteriori colonne: una contenente l'indicazione del numero degli anni di incarico, per la determinazione del numero di giorni di ferie spettanti; l'altra in cui viene evidenziato se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta ad improrogabili motivi di servizio.

In quest'ultimo caso, al decreto va unita la domanda a suo tempo presentata dall'interessato e la comunicazione di diniego dell'amministrazione contenente la specificazione dei motivi di servizio che hanno determinato il rigetto della richiesta.

Ove il compenso sostitutivo sia dovuto per partecipazione agli esami, deve essere prodotta idonea certificazione attestante l'effettiva partecipazione degli interessati alle sedute di esame.

Tale certificazione può essere costituita da una attestazione del Presidente della commissione d'esame, ovvero dalla copia, autenticata nei modi di rito, dei verbali delle operazioni d'esame.

I predetti provvedimenti, con gli allegati di cui sopra, dovranno essere trasmessi, contestualmente, alle Ragionerie provinciali dello Stato per il controllo preventivo, e alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro per il pagamento dei relativi importi.

Al fine di agevolare i predetti dirigenti nella cura degli adempimenti richiesti e per assicurare l'omogeneità d'azione, si propone l'unito schema di provvedimento.

Nelle premesse del decreto sono state inserite alcune contestuali attestazioni del dirigente scolastico, al fine di limitare la documentazione di supporto del provvedimento.

Con l'occasione, è opportuno precisare che alla determinazione della retribuzione da utilizzare per il calcolo del compenso sostitutivo concorrono, oltre al trattamento economico fondamentale, anche tutti i tipi di compenso accessorio - di cui agli articoli 25, 33 e 34 del C.C.I.N. 31 agosto 1999, con le variazioni apportate dall'articolo 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 - in quanto sono da considerare emolumenti fissi continuativi.

Si fa presente, inoltre, che, secondo la previsione dell'art. 25 del CCNL, Comparto scuola, del 4 agosto 1995, in materia di ferie, al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni stabilite per il personale a tempo indeterminato dall'art. 19, con la precisazione che le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Pertanto, per servizi inferiori al mese il calcolo delle ferie maturate deve essere effettuato sulla base dei giorni di servizio prestati nel mese stesso.

Occorre, infine, ribadire che ove dal computo dei giorni di ferie non godute risulti una cifra non intera ma decimale, il compenso deve essere calcolato utilizzando anche le frazioni dei giorni, considerato che i CCNL del comparto non pongono la condizione che il diritto alle ferie si maturi a giorni interi, e che trattasi di servizio effettivamente prestato e, quindi retribuibile.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato) e Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, come da rispettive note n. 88743 del 31 luglio 2002 e n. 64365 del 29 luglio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio ZUCARO








Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-495.html