CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA
Data: Mercoledì, 26 luglio 2006 ore 00:15:00 CEST
Argomento: Comunicati


CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA


 L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica ( lett. b).



Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 . Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica. Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430. Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000. Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 7 giugno 2006, art. 11 bis.










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