SARA' LIMITATO IL PUNTEGGIO PER L'ABILITAZIONE SSIS?
Data: Marted́, 25 luglio 2006 ore 00:26:25 CEST
Argomento: Opinioni


Punteggio abilitazione Ssis

  24 luglio 2006 - tecnicadellascuola
A seguito della discussione del 20 luglio c.a, sulla risoluzione che vede come prima firmataria l'on. Titti De Simone, ed in particolare sull'affermazione del Vice Ministro Mariangela Bastico relativamente all'intenzione di "limitare il lamentato eccessivo peso del punteggio per l'abilitazione conseguita presso le SSIS", intendiamo richiamare la vostra attenzione sulla normativa che ha guidato e regolato, fino ad azzerarlo, il punteggio aggiuntivo agli abilitati SSIS.

L'art. 4 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 ha istituito le scuole di specializzazione articolate in indirizzi, deputate alla formazione dei docenti delle scuole secondarie ed al rilascio di un diploma che ha il valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

L'articolo 17, comma 95, della Legge 15 novembre 1997, n. 127, integrato dall'art. 6 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha indirizzato l'ordinamento universitario, anche nella materia che interessa, verso nuove tipologie di corsi e titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 4, comma primo, della legge n. 341/1990, per ottenere un adeguamento alla normativa comunitaria vigente nel settore.

La legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1, comma 8, integrando l'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha stabilito che con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del Tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;

Il punteggio aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno diritto coloro che si abilitano tramite SSIS è:

- stabilito per la prima volta dal Decreto Ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 che istituisce le SSIS e che testualmente parla di un "punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari";

 - confermato da una norma di valore superiore, la Legge 306 del 27/10/2000, che sanciva il valore concorsuale dell'esame finale SSIS e stabiliva che un Decreto Interministeriale avrebbe dovuto determinare il valore del punteggio aggiuntivo;

- fissato definitivamente in 30 punti dal Decreto Interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001; nella sentenza pubblicata in data 28 maggio 2002, la sezione 3 bis del TAR del Lazio riconosce la piena legittimità del punteggio aggiuntivo di 30 punti alla specializzazione/abilitazione SSIS.

La sentenza cita testualmente: "Nel merito è, comunque, da osservare che il punteggio fisso aggiuntivo, nella misura determinata dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, risulta pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificato con decreto ministeriale 29 gennaio 1994."

Il TAR afferma però che il punteggio aggiuntivo SSIS non può essere cumulato al punteggio derivante dal servizio svolto nel periodo di frequenza SSIS.

Cita, infatti, la medesima sentenza: "D'altra parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi."

Ed ancora: "Quest'ultimo (il decreto oggetto del ricorso, n.d.r.), oltre a contrastare col principio pacifico che fa divieto di cumulare i punteggi spettanti per i servizi resi nello stesso tempo, ha pure omesso di considerare la situazione degli insegnanti non in grado di conciliare il servizio di insegnamento con la frequenza dei corsi SSIS".

Trentaquattro sentenze del TAR, confermate da tre sentenze del Consiglio di Stato, giudicano nel 2002 "equo, ragionevole, proporzionato e in linea con la valorizzazione comunitaria del ruolo delle scuole di specializzazione" il punteggio riconosciuto nelle Graduatorie Permanenti ai docenti specializzati: 30 punti "aggiuntivi rispetto al punteggio spettante alle altre abilitazioni".

Con sentenza del Tar del Lazio del luglio 2003 viene annullato il D.M. n. 40 del 16 aprile 2003, maldestro tentativo di aggirare Leggi e sentenze precedenti, assegnando agli insegnanti non specializzati un bonus di 18 punti.

Il TAR sui "18 punti" afferma che sono privi di "basi normative e logiche" ed aggiunge: "il vantaggio dei diplomati S.S.I.S. per il punteggio aggiuntivo è poco più che apparente, considerato che essi non possono fruire in via autonoma del punteggio per il servizio d'insegnamento espletato durante il biennio di corso".

Infine, la Legge 143 del 2004 riduce di 2/3 il punteggio di abilitazione (da 12/36 a 4/12);

riprende il divieto di cumulo del punteggio di servizio prestato durante il biennio SSIS con il punteggio aggiuntivo (24 punti) stabilito dalle sentenze precedenti del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato; attribuisce 6 punti aggiuntivi a tutte le procedure abilitanti, tranne agli abilitati SSIS.

Dunque, il punteggio aggiuntivo all'abilitazione SSIS è assolutamente legittimo e giustificato, ma il giusto vantaggio che avrebbe potuto derivarne è già stato azzerato attraverso le normative sopra esposte. Il danno che hanno subito gli abilitati specializzati risulta evidente ad ogni obiettiva valutazione.

La SSIS non è un corso abilitante sic et simpliciter, ma una scuola di specializzazione biennale, con frequenza obbligatoria. Non si limita ad abilitare, ma specializza all'insegnamento; è una scuola di formazione altamente qualitativa, in adeguamento a quella parte di Europa più avanzata dove si accede ai vari settori lavorativi attraverso scuole di formazione specialistiche e specializzanti

La formazione iniziale è di fondamentale importanza per la qualità generale della scuola italiana e per la valorizzazione della professione docente, sia dal punto di vista delle competenze e della professionalità che da quello socio-economico, e rappresenta il trampolino di lancio per una valida formazione permanente

D'altronde non è un caso che il punteggio aggiuntivo sia passato attraverso 3 Ministeri e 3 Ministri completamente diversi tra loro, non solo per il colore politico: Berlinguer (che pensava a 36 punti), De Mauro (che ha deciso che fossero 30) e Moratti (che li ha confermati). In questa cornice non si capisce perché i docenti che hanno conseguito la specializzazione SSIS vengano, ancora oggi, contrapposti agli insegnanti non specializzati. Insegnanti sono gli uni e gli altri, precari sono gli uni e gli altri, chi da più anni, chi da meno. Però chi ha conseguito l'abilitazione SSIS possiede un titolo in più, la specializzazione all'insegnamento, che garantisce l'acquisizione di competenze in campo didattico e pedagogico, di basilare importanza per la professione docente.

Definire gli specializzati SSIS come privilegiati è una considerazione priva di fondamento, provocatoria, tesa a denigrare un settore importante della scuola italiana e a dividere il fronte unitario del precariato. E' un'affermazione che discredita gravemente chi se ne fa portavoce.

Oggi gli abilitati SSIS sono circa 100.000 e 40.000 sono gli abilitati in Scienze della Formazione Primaria ed invitano i membri della Commissione cultura e gli organismi ministeriali, interessati al miglioramento generale della scuola e della condizione docente, a non osteggiare ulteriormente le SSIS. Chiedono, invece, di operare una riflessione profonda su come superare il precariato, considerando gli abilitati specializzati come una risorsa fondamentale.

 Giuliana Segalini










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