TUTTE LE NUOVE REGOLE PER LE SUPPLENZE: LA NOTA MINISTERIALE
Data: Luned́, 24 luglio 2006 ore 00:50:04 CEST
Argomento: Redazione


Ministero della pubblica istruzione
 Dipartimento per l’istruzione
 Direzione Generale per il personale della scuola – Uff. III
 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
 Nota prot. n. 1004 del 21 luglio 2006
 Oggetto: Anno scolastico 2006/07. Istruzioni e indicazioni operative in materia
 di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.

 Com'è noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui
 all’oggetto deve intendersi operante il termine del 31 luglio fissato dall’art. 4,
 commi 1 e 2 della legge n. 333/2001.
 Pertanto, a decorrere dal 1° agosto
 2006, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di
 quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle
 graduatorie permanenti, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
 Come per il passato, il conferimento delle supplenze da parte dei
 dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi dell’apposita funzione attivata
 dal Sistema informativo di questa Amministrazione o attraverso l’adozione di
 modalità di rilevazione e assegnazione delle disponibilità di altro tipo
 (cartaceo, con l’utilizzo di un programma ad hoc, ecc…).
 Nel primo caso occorrerà procedere ad un’attenta e puntuale
 ricognizione e comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità
 residue dopo l’espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici,
 nonché dei dati e degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.
 E’ bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati
 con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si
 frappongono all’inizio del nuovo anno scolastico.
 Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia alla Nota tecnica
 predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile nella Intranet di
 questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in dettaglio, le necessarie
 informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti e i materiali
 che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei posti disponibili,
 calendari delle convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione,
 nomine conferite giornalmente ecc…).
 Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter
 disporre di un quadro puntuale e completo delle varie fasi operative poste in
 essere, dovranno comunque essere comunicate al Sistema informativo tutte
 le nomine disposte.
 Ministero della Pubblica Istruzione. Dip. per l’Istruzione Dir. Gen. per il personale della scuola
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 CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
 Si confermano, per l'a.s. 2006/2007, in quanto compatibili, le
 disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, con nota
 n. 2067 del 23/07/2003, con nota n. 476 del 25.8.2004 e con nota n. 1395 del
 28 luglio 2005 in materia di conferimento di supplenze al personale docente
 ed educativo da parte dei dirigenti scolastici.
 Anche al fine di ulteriori approfondimenti, si richiamano alcune
 procedure, modalità organizzative e modelli operativi di cui è menzione negli
 atti succitati:
 • la individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le
 stesse devono possedere;
 • la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi
 contesti;
 • la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che
 persona di propria fiducia , il dirigente del C.S.A. competente (delega
 che dopo il 1° agosto p.v. si intende riferita al o ai dirigenti scolastici
 che abbiano assunto la gestione delle procedure).
 Per quanto riguarda la non applicabilità, in mancanza delle
 condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 201/2000, delle sanzioni previste dall'art. 8
 del D.M. 201/2000, si chiarisce che tale fattispecie è riferita ai soli casi di
 rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle
 graduatorie permanenti;
 Analogamente, si precisa che la possibilità per l’ avente titolo di
 rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva,
 per diverso insegnamento, è riferita esclusivamente ai casi in cui questa
 ultima sia di durata annuale; ciò qualora il conferimento delle supplenze non
 avvenga in maniera contestuale, sì da precludere la possibilità all’avente
 titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse.
 POSTI DI SOSTEGNO
 In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di
 insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di
 sostegno, il personale incluso in graduatoria permanente che abbia
 conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno entro la data del 5 luglio
 2006 e che non abbia titolo a figurare, per l’insegnamento di sostegno, nelle
 graduatorie permanenti e nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima
 fascia per l’a.s. 2006/2007, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di
 sostegno di prima fascia correlati al titolo di specializzazione conseguito, per
 le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2006/2007.
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 Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
 richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
 dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione
 dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione.
 Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
 raccomandata A/R al Centro Servizi Amministrativo (C.S.A.) nel cui ambito
 insistono le sedi scolastiche prescelte per l’ inclusione nelle graduatorie di
 circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 31 luglio 2006.
 Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze
 da parte dei Centri Servizi Amministrativi e delle “scuole di riferimento”, si
 ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle
 supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso
 del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di
 individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse,
 che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
 Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), e c) e art. 3,
 del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono
 stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti
 di sostegno”.
 In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno
 compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati
 saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le
 disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di
 istituto, validi per l’a.s. 2006/2007.
 Nell’ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase
 di temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia,
 dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi
 all'anno scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie degli
 aspiranti privi di titolo di specializzazione, instaurando, in entrambi i casi,
 rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".
 E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare
 una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per
 disponibilità relative a posti di sostegno.
 Quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita
 prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una
 supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche,
 l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a
 titolo definitivo.
 Una volta entrati in vigore integralmente gli elenchi di sostegno
 delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2006/2007, le scuole provvedono alla
 attribuzione a titolo definitivo dei posti ricoperti a titolo provvisorio
 individuando gli aventi titolo sui rispettivi elenchi.
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 Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della
 scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in
 attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000,
 procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il
 criterio di viciniorità.
 Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti
 privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli
 interessati mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto
 secondo l’ordine prioritario di fascia, con gli stessi criteri adottati per la
 formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M. 28.07.2004
 n. 64.
 PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI
 In caso di esaurimento della graduatoria permanente del
 personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura
 dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti
 specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le
 disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali,
 vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie permanenti,
 consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
 PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
 Alla priorità di scelta della sede di cui al punto 2 della C.M. n. 40
 del 9 maggio 2006, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la
 graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati,
 l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla
 nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima
 consistenza economica; in tali casi l’aspirante beneficiario della priorità
 sceglie con precedenza.
 In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione
 possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
 economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli
 aspiranti che li precedono in graduatoria.
 Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede
 scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si
 applicano integralmente le medesime disposizioni, già citate nella C.M. n. 40
 del 9 maggio 2006, previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla
 mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede
 deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
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 Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di
 handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della legge
 n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima
 specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti
 che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della
 legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel
 medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di
 disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
 CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
 Tutti gli spezzoni, senza limitazioni di orario, devono essere inclusi
 nel piano di disponibilità, ai fini dello scorrimento delle graduatorie
 permanenti.
 Quanto sopra, sia al fine di aumentare il contingente di ore
 conferibili al personale inserito nelle graduatorie permanenti, sia per dare
 maggiore stabilità ai servizi scolastici.
 Le eventuali disponibilità residuate dalle precedenti operazioni
 sulle graduatorie permanenti saranno utilizzate dai Dirigenti scolastici per le
 operazioni di propria competenza.
 CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
 AL PERSONALE ATA
 L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13
 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione
 per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è
 stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono
 coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze
 temporanee sino al termine dell’attività didattica ( lett..
 Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della
 legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di
 cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli
 elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n.
 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
 Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
 permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo
 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento
 predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le
 eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti
 scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto,
 con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al
 termine dell’attività didattica.
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 Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in
 servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche,
 come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze,
 emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
 Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi,
 nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n. 1771,
 del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili
 amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.
 Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali
 dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo
 quanto previsto dagli artt. 47 e 55 del CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto
 integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 7 giugno 2006, art. 11 bis.
 CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
 Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti
 solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di
 supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
 E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
 graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del
 D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali
 ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M.
 24.3.2004, n. 35.
 Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
 professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del
 Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in
 cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
 Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno
 utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, secondo
 quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di
 contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni
 o delle attività didattiche.
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese
 quelle di circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di
 posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle
 scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore scolastico si applicano le
 disposizioni contenute nell’art. 587 del D.L.vo 297/94.
 Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i
 Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei
 criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
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 Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro,
 o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da
 giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la
 necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,
 a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente
 contratto.
 Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli
 interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento
 della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui
 all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento
 delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta
 di assunzione o di mancata presa di servizio.
 In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai
 sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento
 di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si
 richiamano, per l’a.s. 2006/2007, le disposizioni impartite per il personale
 docente con la presente nota.
 PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
 Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che
 le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze
 (disponibilità dei posti, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano
 adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di
 comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo,
 inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le
 relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari
 e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle
 competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di
 riferimento” o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi
 contesti.
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
 Il Capo Dipartimento: Pasquale Capo


Nota:  Ministero della pubblica istruzione Nota prot. n. 1004 del 21 luglio 2006







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