TUTTI VOGLIONO GESTIRE I DOCENTI : D.S., OO.SS., EE.LL, GOVERNO CENTRALE ...?
Data: Domenica, 23 luglio 2006 ore 09:14:38 CEST
Argomento: Comunicati


Si pubblica la proposta-documento firmata dal segretario nazionale Giuseppe Mascolo appartenente all’organizzazione sindacale Unione Generale del Lavoro (UGL) inviata il 21-07-2006 al ministro Fioroni. Viene dichiarato come obiettivo quello di sbloccare la situazione stagnante e moralmente deprimente in cui versano docenti di ruolo e supplenti. La proposta ha il focus nella nascita di un Albo professionale per la categoria ...

  

PROPOSTA UGL SCUOLA SULLA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI DOCENTI

 

TITOLO I – CAPO I

 

FONDAMENTO E LEGITTIMAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE.

 

ART.1- ISTITUZIONE DELL’ORDINE PROFESSIONALE DEI DOCENTI

 

1- Il docente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria è un esperto delle materie di insegnamento, che possieda anche requisiti pedagogici e abilità di comunicazione.

 

2- E’ istituito l’ordine professionale dei docenti. Hanno il titolo di docente e possono esercitare le attività di insegnamento di cui all’art. 4, comma 4, coloro che sono iscritti all’albo.

 

ART. 2- REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

 

1.      Per l’iscrizione all’albo è necessario essere docenti di ruolo e aver superato l’anno di prova.

 

2.      Il semplice dottorato ed il dottorato di ricerca non sono equipollenti alla laurea  di docente.

 

3.      Per l’insegnamento di materie ad indirizzo tecnico – professionale è altresì necessario che il docente sia di ruolo e che abbia superato l’anno di prova.

 

ART. 3 – CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE

 

1.      Dopo dieci anni di servizio senza demeriti, il docente potrà accedere al ruolo di “coadiutore direttivo”, tramite concorso a titoli per merito distinto. Tale ruolo, intermedio tra la funzione docente e quella direttiva, avrà un organico dipartimentale del 10 per cento dei posti di docente e risponderà ad esigenze locali di coordinamento, di consulenza e di orientamento.

 

2.      Dopo cinque anni di permanenza nel ruolo di cui al comma 2, i coadiutori direttivi potranno accedere al ruolo di dirigente scolastico, di ispettore periferico, di coordinatore dipartimentale, di ispettore tecnico amministrativo e di dirigente di primo livello nell’Amministrazione pubblica.

 

3.      Tale reclutamento di personale direttivo avverrà per titoli ed esami e comporterà la frequenza di corsi (con valutazione) nelle scuole superiori della pubblica Amministrazione, sia per l’aspetto del governo del personale, sia per l’aspetto amministrativo contabile. 

 

ART. 4 - NATURA DELLA PROFESSIONE DOCENTE

 

1.      La professione docente trova il suo cardine nella libertà di insegnamento e la sua connotazione nel primario diritto all’istruzione ed è garanzia per la concreta attuazione del pluralismo di idee, valori e orientamenti nella scuola.

 

2.      La funzione docente è libera espressione di elaborazione culturale, che si esercita nelle ore di insegnamento stabilite per legge e per regolamento, nel continuo autoaggiornamento e nell’aggiornamento periodico di livello universitario, nella partecipazione alla vita delle istituzioni scolastiche e nei rapporti con gli alunni e con le loro famiglie.

 

3.      La professione docente si configura in tutte quelle attività indirizzate all’attuazione dei processi di apprendimento ed è esercitata nel rispetto del codice deontologico.

 

ART. 5 – AGGIORNAMENTO IN ESONERO

 

1.      Ogni docente ha diritto ogni 7 anni ad un anno appositamente destinato all’aggiornamento, senza perdita del trattamento economico in caso di attività svolta in rapporto di lavoro subordinato. Esso è un obbligo per tutti i docenti, e si assolve principalmente per ciascuno di essi durante l’anno appositamente destinato.

 

2.      Il docente deve pianificare, già dal sesto anno, la tipologia di aggiornamento prescelto e la modalità di svolgimento.

 

3.      Per l’insegnamento delle lingue, il docente è obbligato a sostenere l’aggiornamento all’estero, della durata di almeno 15 giorni.

 

ART. 6 – ALBO DEI DOCENTI

 

1.      L’albo Nazionale dei Docenti è gestito dall’Ordine Nazionale dei Docenti, che garantirà, da un lato i requisiti degli iscritti all’Albo e, dall’altro, avrà personalità giuridica, finalizzata ad intervenire sui contratti e sulle controversie del lavoro relativamente ai propri iscritti, nonché a fornire pareri al Ministro dell’Istruzione nel merito dell’elaborazione della legislazione scolastica.

 

2.      L’albo dei docenti è istituito presso ogni Consiglio dell’ordine di ciascuna provincia. Esso si diversifica in due sezioni: la prima contiene i docenti degli istituti di istruzione primaria; la seconda comprende i docenti degli istituti di istruzione secondaria e superiore. Nell’ambito di ciascuna sezione l’iscrizione avviene secondo la classe di concorso individuata dal titolo abilitante. Se esso si estende a più di una si ha diritto all’iscrizione in ciascuna di essa.

 

3.      Per l’esercizio dell’attività di insegnamento di cui all’art. 4 è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che le funzioni siano svolte in forma autonoma che in rapporto di lavoro subordinato.

 

4.      Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e dell’Unione Europea, nonché in tutte le scuole italiane all’estero.

 

5.      L’ordine Nazionale dei Docenti è organo di controllo della deontologia professionale e può decidere la sospensione dell’iscrizione all’Albo.

 

ART. 7 – MODI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

 

1.      Il docente inquadrato in rapporto di lavoro subordinato può al contempo esercitare autonomamente attività d’insegnamento, purchè non siano di pregiudizio al regolare e corretto assolvimento delle funzioni nell’istituzione scolastica da cui dipende.

 

ART. 8 – ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

 

1.      Il docente al momento dell’assunzione può scegliere l’inquadramento in rapporto di esclusività impegnandosi a non svolgere alcuna altra attività  in forma autonoma. In tal caso il trattamento economico e il numero delle ore settimanali  sono differenziati secondo il C.C.N.L. della scuola.

 

ART. 9 – LIMITI ALL’APPARTENENZA AD ALTRI ORDINI

 

1.      Il docente iscritto all’albo può al contempo appartenere ad altro ordine ma l’esercizio professionale corrispondente non deve essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività d’insegnamento.

 

Se il pregiudizio si traduce in un grave danno al diritto all’istruzione e le cause non sono state rimosse, malgrado diffida, il Consiglio dell’Ordine pronuncia la cancellazione.

 

CAPO II

 

ORDINE E LE SUE ATTRIBUZIONI

 

ART. 10 – ORDINI PROVINCIALI

 

1.      L’ordine si articola territorialmente secondo dimensioni provinciali, ed i rispettivi consigli sono elettivi e hanno durata biennale. Ogni ordine provinciale è persona giuridica di diritto pubblico.

 

ART. 11 – COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

 

1.      I consigli provinciali sono composti da 9 membri se gli iscritti non superano i 20.000, 13 membri se gli iscritti non superano i 40.000 e 15 membri se gli iscritti superano i 40.00.

 

ART. 12 – ELETTORATO PASSIVO

 

1.      Sono eleggibili i docenti con almeno 6 anni di iscrizione all’albo.

 

ART. 13 – LIMITI AL MANDATO CONTINUATIVO

 

1.      I componenti del Consiglio dell’Ordine provinciale sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

 

ART. – 14 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE PROVINCIALE

 

1.      Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni :

 

a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

 

b) vigila sul rispetto della dignità e della libertà della professione e svolge tutte le azioni a tutela. Intraprende ogni iniziativa diretta alla repressione dell’esercizio abusivo dell’attività professionale;

 

c) cura la tenuta dell’albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

 

d) propone modifiche e promuove aggiornamenti al codice deontologico e ai regolamenti;

 

e) vigila sulla condotta degli iscritti in ordine al rispetto delle norme deontologiche, e adotta i provvedimenti disciplinari.

 

f) cura la formazione iniziale post titolo e gli aggiornamenti professionali, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e sovrintende alle verifiche periodiche;

 

g) provvede   all’amministrazione   dei   beni   di   pertinenza   dell’ordine,   e     compila

annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

 

h) propone al Consiglio Nazionale la misura della quota annuale dovuta dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento.

 

i) emana norme integrative se previste dal regolamento;

 

l) propone all’assemblea degli iscritti, se lo ritiene, l’indennità aggiuntiva di mandato a favore dei consiglieri.

 

ART. 15 – CARICHE

 

1.      Ogni consiglio elegge un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

 

2.      Il Presidente rappresenta all’esterno l’ordine; convoca e presiede il consiglio e l’assemblea degli iscritti ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente ordinamento.

 

3.      Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Se l’assenza o l’impedimento riguardi entrambi ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione e in caso di pari anzianità il più anziano per età.

 

ART. 16 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

1.      Oltre alle sedute che periodicamente il presidente convoca per le attività ordinamentali sia ordinarie che straordinarie egli deve convocare l’assemblea degli iscritti annualmente entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

2.      Esso è predisposto dal consiglio sui dati raccolti e elaborati dal tesoriere che provvede altresì a dare attuazione alle delibere di spesa di concerto con il presidente.

 

ART. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

1.      Tutte le volte che il consiglio lo delibera o quando lo richieda un quinto degli iscritti con apposito ordine del giorno, il presidente deve convocare l’assemblea degli iscritti entro 15 giorni dalla deliberazione dalla richiesta. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

 

2.      L’assemblea straordinaria è obbligatoria se il Consiglio propone indennità aggiuntive per i consiglieri.

 

CAPO III

 

ELEZIONE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE

 

ART. 18 – INDIZIONE E DELLA VALIDITA’ DELLE ELEZIONI

 

1.      L’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno 45 giorni prima della scadenza della consiliatura dalla Commissione elettorale composta da un Presidente, un Segretario e 5 membri tutti estratti tra gli iscritti ad altro ordine provinciale e nominati, almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, dal Presidente. La convocazione si effettua mediante notifica per pubblica proclamazione tramite il giornale dell’ordine almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.

 

2.      L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo o dei luoghi, del giorno o dei giorni, delle ore sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di dieci giorni dalla prima.

 

3.      L’elezione è valida in prima convocazione, quando abbia votato almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia stato il numero dei votanti.

 

ART. 19 – NOMINA E INSEDIAMENTO DEI SEGGI

 

1.      La commissione elettorale dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, nomina un presidente e due scrutatori per ogni seggio, fra gli elettori.

 

2.      Durante la votazione è sufficiente la presenza nel seggio di due componenti.

 

ART. 20 – MODALITA’ DELLE ELEZIONI

 

1.      L’elezione avviene secondo il sistema adottato dal Consiglio nazionale con proprio regolamento.

 

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi per schieramenti fino al doppio di quello dei componenti del Consiglio dell’Ordine. Non è ammesso il voto per delega.

 

2.      Decorso il termine stabilito dal Consiglio per le operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

 

3.      Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e trasmette i verbali alla Commissione elettorale.

 

4.      Il presidente della Commissione elettorale proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti secondo il meccanismo indicato nel regolamento.

 

5.      Dopo l’elezione, il presidente del Consiglio nazionale, sulla scorta dei dati trasmessi dal Presidente della Commissione elettorale, comunica al Ministro dell’Istruzione e al C.S.A. della provincia l’avvenuta proclamazione degli eletti.

 

ART. 21 – RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI

 

1.      Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell’Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

 

2.      Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, a rinnovare l’elezione dichiarata nulla.

 

CAPO IV

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOCENTI

 

ART. 22 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

 

1.      E’ istituito con sede presso il Ministero dell’Istruzione, il Consiglio Nazionale dei docenti. Esso è composto da 21 membri eletti su base nazionale; ogni Regione esprime un rappresentante. Inoltre  sono membri di diritto i rappresentanti di tutte le Organizzazioni Sindacali, firmatarie e non, del CCNL del comparto scuola.

  

ART. 23 – DURATA IN CARICA

  

1.      I componenti del consiglio nazionale dei docenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente.

 

2.      Se per qualsiasi causa viene a mancare alcuno dei membri lo sostituisce il primo dei non eletti della stessa lista.

  

ART. 24 – INCOMPATIBILITA’ DELLE CARICHE

  

1.      Non si può essere contemporaneamente membro di un consiglio dell’ordine e del consiglio nazionale dei docenti. Chi viene eletto membro del consiglio nazionale non può avere alcuna carica a qualsiasi titolo, nel consiglio dell’ordine.

 

2.      Qualora il consigliere eletto al Consiglio Nazionale non si sia dimesso nei 10 giorni successivi alla proclamazione, dalla carica di consigliere di un ordine provinciale o non abbia rinunciato alla nomina presso il Consiglio Nazionale si intende decaduto.

 

3.      Ogni altro mandato elettivo o di rappresentanza sindacale o politica è incompatibile con l’espletamento della carica di consigliere provinciale e nazionale.

 

ART. 25 – ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

  

1.      Il Consiglio nazionale dei docenti ha la rappresentanza istituzionale dell’ordine sul piano nazionale.

 

E’ ente di diritto pubblico ed esercita, oltre a quelle demandategli da altre norme, le sottoindicate attribuzioni:

  

a)     dà pareri al Ministro della istruzione sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la formazione primaria, secondaria, superiore e permanente.

 

b)     Emana norme regolamentari comuni per la disciplina delle attività dei consigli provinciali

 

c)      Emana il codice deontologico e ne cura periodicamente l’aggiornamento.

 

d)     Stabilisce annualmente il piano delle attività di aggiornamento per l’attuazione delle quali si avvale principalmente degli ordini provinciali e delle università.

 

e)     Coordina e promuove le attività culturali dei consigli tese al miglioramento e al perfezionamento della professionalità.

 

f)        Regola la formazione del tirocinio e verifica periodicamente medianti gli ordini provinciali l’adempimento da parte degli iscritti delle attività di aggiornamento.

 

g)     Intraprende ogni iniziativa a carattere nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti.

 

h)     Decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materie di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell’albo e relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e in appello sui ricorsi in materia disciplinare.

 

i)        Redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi degli affari di sua competenza, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni da approvarsi dal ministro della giustizia.

 

l)        Dà parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini ai sensi dell’art. 30.

 

m)   Determina con deliberazione sottoposta al visto dal ministro della giustizia e con aggiornamento biennale la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento e degli ordini provinciali.

 

n)     Stabilisce l’equipollenza dei titoli.

  

ART. 26 – CARICHE

  

1.  Il  consiglio  nazionale  dei  docenti  elegge  secondo   un   proprio   regolamento    il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Elegge altresì un comitato esecutivo composto da dieci membri tra cui di diritto sono compresi il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

 

2.      Il presidente rappresenta all’esterno l’ordine; convoca e presiede il consiglio e l’assemblea dei presidenti degli ordini provinciali ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente ordinamento.

 

3.      Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Se l’assenza o l’impedimento riguardi entrambi ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione e in caso di pari anzianità il più anziano per età.

 

ART. 27 – COMITATO ESECUTIVO

 

1.      Il comitato esecutivo provvede all’attuazione delle delibere del consiglio e supporta il presidente nella gestione ordinaria dell’ordine. Adotta inoltre in caso di assoluta urgenza le delibere di competenza del consiglio escluse quelle di cui al punto a, b, c, g, i con obbligo di ratifica nella successiva riunione da convocarsi non oltre 15 giorni.

 

ART. 28 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

 

1.  Oltre alle sedute che periodicamente il presidente convoca per le attività ordinamentali sia ordinarie che straordinarie egli deve convocare l’assemblea dei presidenti degli ordini provinciali annualmente entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

2.      Esso è predisposto dal consiglio sui dati raccolti e elaborati dal tesoriere che provvede

      altresì a dare attuazione alle delibere di spesa di concerto con il presidente.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

ART. 29 – RIUNIONI DEI CONSIGLI E DEL COMITATO ESECUTIVO

 

1. Per la validità delle sedute di un Consiglio provinciale o del Consiglio nazionale dell’Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

2. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

 

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

 

ART. 30 - SCIOGLIMENTODEI CONSIGLI PROVINCIALI

 

1.   Il Ministro della giustizia esercita l’alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine.

 

2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio provinciale che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all’elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

 

3. Con lo stesso decreto il ministro nomina, scegliendo fra i docenti un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all’elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

 

TITOLO II – CAPO I

 

ALBO

 

ART. 31 – ISTITUZIONE

 

1. Presso ogni consiglio dell’Ordine provinciale è istituito l’Albo dei docenti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L’albo è ripartito in due sezioni, l’una dei docenti della formazione primaria, l’altra dei docenti della formazione secondaria e superiore.

 

2. I docenti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica o

 che non abbiano la cittadinanza italiana sono iscritti nell’albo di Roma ad un apposito      elenco.

 

ART. 32 – REGOLAMENTO

 

1. Il Consiglio Nazionale fissa con regolamento le modalità di iscrizione all’Albo.

 

ART. 33 – CONTENUTO

 

1. L’albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l’indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta e la classe o le classi di concorso. L’albo è compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d’ordine di iscrizione. L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione all’Albo. A ciascun iscritto nell’Albo è rilasciata la tessera.

2. I tirocinanti sono iscritti all’apposito Albo.

 

ART. 34 – RIGETTO DELLA DOMANDA

 

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’Albo o anche dei tirocinanti deve essere motivato e deve essere comunicato all’interessato con il mezzo più efficace nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

 

CAPO II

 

TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONE ALL’ALBO

 

ART. 35 – DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIU’ DI UN ALBO PROVINCIALE

 

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di trasferimento in un’altra provincia, il docente viene iscritto automaticamente nell’Albo del luogo della nuova residenza.

 

ART. 36 – CANCELLAZIONE

 

1. Il Consiglio dell’Ordine delibera d’ufficio o a richiesta del Ministro dell’Istruzione o di un organo ad esso sotto ordinato la cancellazione dall’Albo:

 

a) in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia il docente è iscritto nell’elenco speciale per gli stranieri, a domanda.

 

b) nei casi di incompatibilità ex art. 8;

 

c) quando la sospensione ex art. 37 si sia protratta per più di due anni;

 

d) quando il docente non osservi l’obbligo della residenza;

 

e) quando il docente trasferisca la sua residenza in altra provincia

 

f) quando l’iscritto rinunci all’iscrizione;

 

g) quando l’iscritto sia moroso delle quote annuali di iscrizione per più di tre anni e non abbia ottemperato alla diffida;

 

2. La cancellazione, tranne nel caso indicato alla lettera f, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato.

 

3. Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro 15 giorni, all’interessato ed al Ministro dell’Istruzione tramite i Provveditori agli Studi. L’interessato ed il Ministro dell’Istruzione possono presentare ricorso al Consiglio Nazionale forense nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.

 

4. I docenti cancellati dall’Albo, a termini del presente articolo, hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

 

5. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell’art. 31 e segg.

 

6. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

 

ART. 37 – CONDANNE PENALI

 

1. Debbono essere cancellati dall’Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

2. Nel caso di condanna che importi l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell’iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell’ordine.

 

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell’Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano la condizioni previste dal primo comma dell’art. 40.

 

ART. 38 – INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

 

1. E’ disposta la sospensione dall’Albo dei docenti se risultano inottemperanti, dopo due diffide infruttuose, gli obblighi minimi di aggiornamento periodico tranne che non siano causate da legittimo impedimento per malattia, mandato o altro.

 

2. La sospensione è revocata una volta ottenuta la certificazione dell’aggiornamento.

 

3. Se la sospensione supera i due anni si provvede alla cancellazione.

 

ART. 39 – REISCRIZIONE

 

1. Il docente cancellato dall’Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che ne hanno comportato la cancellazione.

 

TITOLO III – CAPO I

 

DISCIPLINA E SANZIONI

 

ART. 40 – VIOLAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

 

1. I docenti che si rendano colpevoli di abusi o mancanze e violazioni delle regole del codice deontologico nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità, alla correttezza ed al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

 

2. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’Albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede. Il Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’Albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio.

 

3. Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del C.S.A. o dell’Ufficio ad esso sovraordinato, ovvero su ricorso dell’interessato.

 

ART. 41 – AUDIZIONE DEI TESTIMONI

 

1. Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio dell’Ordine ha facoltà di sentire testimoni.

 

ART. 42 – SANZIONI DISCIPLINARI

 

1. Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

 

a) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’Ordine.

 

b) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

 

c) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art.44;

 

d) la radiazione dall’albo.

 

ART. 43 – RADIAZIONE

 

1. La radiazione è pronunciata contro il docente che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

 

Importano parimenti la radiazione dagli albi:

 

a) l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a 5 anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata, nelle quali il docente sia incorso;l

 

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222, comma secondo c.p. e l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

 

2. La radiazione nei casi preveduti nel presente articolo è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine, sentito, qualora lo creda, il condannato.

 

ART. 44 – SOSPENSIONE

 

1. Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti nel c.p. importano di diritto la sospensione dall’esercizio della professione:

 

a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

 

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell’articolo 215 c.p., comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

 

c) l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare;

 

d) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 c.p.

 

2 La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine, sentito, ove lo creda, il professionista.

 

3.      Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del docente

soggetto alla sorveglianza speciale della P.S. o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

 

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell’art. 42, n. 3

 

ART. 45 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE OBBLIGATORIO

 

1. Salvo quanto è stabilito negli art. 43 e 44, il docente che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 43, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso o patteggiamento della pena. Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, il docente contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l’applicazione di una misura di sicurezza, o sia soggetto alla sorveglianza speciale della P.S.

 

2. Le autorità giudiziarie e le altre autorità componenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’Albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l’applicazione della sospensione cautelare.

 

3. Se il Consiglio dell’Ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista soggetto alla sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informare senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato.

 

ART. 46 – AUDIZIONE DELL’INCOLPATO

 

1. Fermo il disposto dell’art. 43, comma primo, lettera b, e dell’art. 44, comma secondo. Il Consiglio dell’ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegno di un termine non minore di 10 giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

 

ART. 47 – OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROVVEDIMENTI DI RADIAZIONE

 

1. I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell’Ordine dei docenti della Repubblica, al Ministro dell’Istruzione ed al Ministro della Giustizia.

 

ART. 48 – REISCRIZIONE DOPO LA RADIAZIONE

 

1. Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

 

TITOLO IV – CAPO I

 

NORME DI SALVAGUARDIA

 

ART. 49 – TERMINI PER IMPUGNARE

 

1. Tutti i provvedimenti dei Consigli degli Ordini provinciali sono impugnabili con ricorso davanti al Consiglio Nazionale dei docenti entro 30 giorni dalla loro formale comunicazione.

 

ART. 50 – ESONERO DAL SERVIZIO PER MANDATO

 

1. Ciascun Consigliere esercita il proprio mandato in esonero dal servizio e dalle funzioni, conservandone il trattamento economico, per tutta la durata della carica.

 

ART. 51 – RISERVA DELL’AZIONE SINDACALE

 

1. Ogni azione o tutela che abbia natura prettamente sindacale resta di pertinenza delle organizzazioni del settore.

 

TITOLO V – CAPO I

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 52 – ISCRIZIONE ALL’ALBO PER I RAPPORTI DI LAVORO CORRENTI

 

1. Tutti i docenti che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato hanno titolo per l’iscrizione all’albo alla sezione corrispondente.

 

ART. 53 – CODICE DEONTOLOGICO

 

1. Il Consiglio Nazionale provvederà all’emanazione del codice deontologico entro un anno dal suo primo insediamento.

 

ART. 54 – REGOLE TRANSITORIE DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

 

1. I Consigli degli ordini predispongono regole minime di comportamento professionali da valere fino a quando il Consiglio Nazionale non abbia provveduto a emanare il codice deontologico.

 

ART. 55 – MODALITA’ PROVVISORIE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

 

1. Tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene automaticamente iscritto all’albo del collegio di rispettiva competenza.

 

2. Nella fase transitoria, di cui al precedente comma 1, si valuta come titolo preferenziale, ai fini di eventuali preferenze e/o precedenze da conferire, l’eventuale possesso di idoneità specifica in concorso ordinario per titoli ed esami relativamente all’insegnamento il cui servizio in corso si riferisce.

 

3. Ai fini della carriera, di cui all’art. 3, ai docenti di cui al comma 1 del presente articolo viene riconosciuta una anzianità di iscrizione all’albo pari al cinquanta per cento dell’anzianità di servizio nel ruolo specifico se sprovvisti dell’idoneità di cui al precedente comma 2 e per intero a coloro che ne siano in possesso.

 

4. Ogni Consiglio dell’Ordine provvederà ad indicare le modalità per l’iscrizione all’Albo ordinario e dei tirocinanti fino a quando il Consiglio Nazionale non abbia emanato apposito regolamento.

 

Roma, 21 luglio 2006

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE

f.to    (Giuseppe Mascolo)                 

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