QUANDO SI ENTRA DI RUOLO: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Data: Sabato, 22 luglio 2006 ore 00:19:46 CEST
Argomento: Redazione


QUANDO  SI ENTRA IN RUOLO:        
 tutta la documentazione necessaria

 

DOCUMENTI  INDISPENSABILI

I  neo-assunti con contratto a tempo indeterminato (ruolo)  debbono produrre perentoriamente entro trenta giorni , pena la risoluzione  del contratto, i seguenti documenti detti “di rito”.
    •    
     Estratto dell’atto di nascita;
    •    
     Cerificato generale del casellario giudiziale;
    •    
     Certificato di  cittadinanaza italiana rilasciato dal sindaco del comune di nascita o di  residenza;
    •    
     Titolo di studio o fotocopia prodotta secondo le vigenti  disposizioni;
    •    
     Certificato di godimento dei diritti politici;
    •    
     Residenza anagrafica

Per  i documenti di cui sopra, possono essere utilizzate dichiarazioni sostitutive di certificazione.
    •    
      Certificazione sanitaria ,rilasciata ai sensi delle vigenti  disposizioni, recante l’esplicita attestazione del possesso  dell’idoneità fisica all’assolvimento della specifica funzione cui  si accede.

Coloro  che, all’atto della nomina, siano già dipendenti di ruolo dello Stato, sono tenuti a produrre:
    •    
      certificazione sanitaria (di cui sopra).
    •    
     Stato matricolare di servizio rilasciato dall’amministrazione  di appartenenza
    •    
DICHIARAZIONE  DEI SERVIZI/PERIODI prestati alle dipendenze dello Stato, o altri Enti  pubblici.

La  dichiarazione dei servizi è un obbligo previsto dall’art.: 145 del D.P.R. 1092/73 e va resa anche se negativa.

Servizi/periodi  da dichiarare:
    _    
studi  universitari,
    _    
servizio  militare,
    _    
servizio  presso Patronati scolastici, Cracis, popolari,
    _    
scuola  parificata,
    _    
scuola  pareggiata,
    _    
scuola  legalmente riconosciuta,
    _    
FF.SS.,
    _    
Ente  Poste,
    _    
Enti  locali etc;
    _    
vanno  dichiarati anche i periodi di lavoro svolto nel privato e comunque tutti  i periodi valutabili ai fini della pensione.

I  modelli di dichiarazione sono disponibili presso le segreterie delle istituzioni scolastiche e presso le sedi sindacali.

Per  la valutazione dei servizi/periodi ai fini della pensione, della buonuscita e della progressione economica, occorre presentare apposite domande documentate. E’ conveniente presentarle il più presto possibile, perché il calcolo dell’onere a carico del richiedente è correlato allo stipendio, età e servizio alla data di presentazione della domanda.

8.         Dichiarazione sotto propria responsabilità di non avere altri  rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle  situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.: 58 del Decreto  Legislativo n. 29 del 1993.

I  documenti non obbligatori ma molto utili.

Al  momento dell’assunzione in ruolo è opportuno definire subito la propria posizione previdenziale, ricongiungendoo riscattando i periodi di lavoro o, comunque di contribuzione, maturati prima dell’assunzione.

Ad  esempio i contributi maturati lavorando alle dipendenze di privati possono  essere ricongiunti presso la gestione INPDAP, ma si paga un onere di  ricongiunzione che diventa più pesante con il trascorrere del tempo.

Le  domande più importanti sono due:
    1    
Richiesta  di computo dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo presso  lo Stato o altri Enti pubblici (ricongiunzione gratuita) con la stessa  domanda si chiede anche il riscatto della durata legale del corso di  laurea (si paga anche parecchio)
    2    
Richiesta  di ricongiunzione (ai sensi dell’art. 2 della legge n.29/79) dei  servizi prestati alle dipendenze di privati, ma anche di periodi figurativi (esempio disoccupazione e maternità) a pagamento, anche in  base allo stipendio e dall’età

 

SERVIZI  UTILI PER LA PENSIONE

Sono  valutabili  da parte  dell’Amministrazione i servizi prestati presso lo Stato o altri Enti  pubblici, il servizio di ruolo, quello militare o, in sostituzione, il  servizio civile. Per gli altri servizi avviene soltanto su richiesta, in  carta semplice, dell’interessato e potrà essere di computo (senza alcun onere, ma con lo spostamento dei contributi già versati da un’altra gestione a quella del Tesoro) o di riscatto  (con onere economico dell’interessato).

La  domanda va inoltrata alla sede provinciale dell’INPDAP, tramite la scuola  di appartenenza; l’INPDAP ricaverà ogni informazione utile presso il CSA.

Sono  valutabili: i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello  Stato con versamento dei contributi INPS; i servizi negli Enti parastatali e  di diritto pubblico; il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo, i  periodi di disoccupazione.

Sono  ricongiungibili, ai sensi della Legge n. 29/79: tutti i  servizi prestati per cui sono stati pagati i contributi previdenziali,  quindi anche presso privati; i servizi negli Enti locali con iscrizione agli  istituti di previdenza amministrati al Tesoro. Nella domanda sono da  menzionare: il servizio militare, il servizio volontario nei Paesi in via di  sviluppo prestato anteriormente alla nomina in ruolo o non di ruolo in  sostituzione del servizio militare, il servizio di supplenza annuale e  temporanea.

Sono  riscattabili (a pagamento  dell’interessato): il periodo di durata legale degli studi  universitari (diploma universitario, di laurea, di specializzazione,  dottorato di ricerca) purché non già coperto da contributi; i servizi  nelle scuole legalmente riconosciute e nei convitti nazionali (questi  ultimi, se prima del 9.3.1967); l’aspettativa per ragioni di famiglia e/o  di studio; interruzioni per provvedimenti disciplinari; il servizio prestato  all’estero senza copertura contributiva; il periodo intercorrente tra la  nomina giuridica e quella economica della nomina in ruolo se non coincidono;  i periodi di astensione facoltativa senza retribuzione (al massimo 5 anni).

E’  conveniente quindi, per evitare la richiesta di maggiori oneri, chiedere non  appena possibile il riscatto (detto anche copertura  contributiva) per tutti i periodi validi ai fini pensionistici.

Per  quanto riguarda la disoccupazione, sono oggetto di valutazione i periodi successivi al 31.12.1996 e per i quali si è goduto del beneficio.

Le  supervalutazioni erano ammesse senza limiti fino al 31 dicembre  1997. Agli insegnanti non vedenti si  attribuisce per ogni anno di servizio il beneficio di contribuzione  figurativa (ai soli fini della pensione e dell’anzianità contributiva);  due mesi all’anno fino a un massimo di 5 anni a favore dei sordomuti e  degli invalidi con invalidità superiore al 74 %, dalla data del  riconoscimento dell’invalidità o del sordomutismo da parte dell’ASL o  degli Ospedali Militari.

Alla  domanda di riscatto, in carta semplice, vanno allegati: il certificato di nascita, certificati di servizio, militari e degli studi universitari.

«La  domanda non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento,  il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all’interessato e  da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi  espressamente, dalla ricezione della comunicazione» (art.2, comma 4  D.P.R. n. 351 del 28.4.1998)

 Anno  di formazione e di prova

 

Il  docente neonominato, deve sostenere “l’anno di formazione”, per  la cui validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

Ai  fini del raggiungimento dei 180 giorni sono validi anche i giorni festivi  (vacanze natalizie e pasquali) e quello infrasettimanale libero dalle lezioni.  Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità viene calcolato come  servizio effettivo.

Il  docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40  ore) organizzati dall’amministrazione scolastica. La frequenza di  quest’ultimo corso è valida a condizione che l’insegnante frequenti non  meno di due terzi del corso.

Nell’arco  dell’anno di formazione il docente “in prova” verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. L’insegnante alla fine dell’anno scolastico dovrà redigere una relazione da discutere innanzi al Comitato di  Valutazione di cui fa parte anche il Dirigente Scolastico.

In  caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno,  mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il  periodo può essere prorogato fino al raggiungimento della soglia.






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