Nomine dei docenti di sostegno
Data: Giovedì, 01 agosto 2002 ore 16:42:13 CEST
Argomento: Normativa Utile


 

PERSONALE DOCENTE

 

·       Supplenze annuali

·       Supplenze fino al termine delle attività didattiche

 

 Premessa

   Per i posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, il D.M. 201/2000 prevede che i Dirigenti scolastici possono conferire le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, utilizzando le graduatorie di istituto (art. 7, comma 1, lett. a).  

   Ciò che rileva, pertanto, ai fini del contratto da stipulare è la natura del posto sul quale effettuare l’assunzione e non la tipologia della graduatoria utilizzata (permanente o d’istituto) o i requisiti professionali del supplente (abilitato/non abilitato).  

   Quanto sopra deve trovare applicazione anche nei riguardi dei supplenti di sostegno non specializzati.  

Tipologie (contratti e posti)

 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

 

TIPOLOGIA DI POSTO DISPONIBILE

GRADUATORIA

DURATA

SUPPLENZE

ANNUALI

Cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre

 

GRADUATORIA

PERMANENTE

 

-          CSA entro il 31 luglio

-          Dirigente scolastico (scuole polo) dopo il 31 luglio

 

Dall’assunzione

 

in servizio

 

fino al

 

31 agosto

 

Cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre nel caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie permanenti (1)

 

GRADUATORIA

DI CIRCOLO/ISTITUTO

 

Dirigente scolastico

SUPPLENZE

TEMPORANEE

 

FINO AL TERMINE

 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

 

-          Cattedre e posti di fatto disponibili entro il 31 dicembre

 

-          Ore d’insegnamento che non concorrono a costituire cattedra o posto orario

 

GRADUATORIA

PERMANENTE

 

-          CSA entro il 31 luglio

-          Dirigente scolastico (scuole polo) dopo il 31 luglio

Dall’assunzione

 

in servizio

 

fino al

 

30 giugno

 

-          Cattedre e posti di fatto disponibili entro il 31 dicembre nel caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie permanenti (1)

 

-          Ore d’insegnamento che non concorrono a costituire cattedra o posto nel caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie permanenti (1)

 

-          Spezzoni di cattedra fino a sei ore

 

GRADUATORIA

DI CIRCOLO/ISTITUTO

 

Dirigente scolastico

SUPPLENZE

TEMPORANEE

FINO A NOMINA

AVENTE DIRITTO

Cattedre e posti vacanti e disponibili in attesa di assunzione dell’avente diritto

(L. 449/97art. 40, comma 9)

GRADUATORIA

DI CIRCOLO/ISTITUTO

 

Dirigente scolastico

Dall’assunzione in servizio

fino a nomina

avente diritto

 

 

(1)     Nei casi di esaurimento delle graduatorie permanenti o rinuncia degli aspiranti inclusi.

 

  

Completamento di orario 

 

 

 

 

COMPLETAMENTO DI ORARIO E

CUMULABILITÀ DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO 

 

·         L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, conserva titolo a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. 

·         Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, anche in scuole non statali.

 

 Sostegno: gli elenchi provinciali 

 

ELENCHI PROVINCIALI DI SOSTEGNO (tratti dalle graduatorie permanenti)

 

 

r       Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione entro il 31 maggio 2002 sono stati inseriti in appositi elenchi provinciali del sostegno, articolati in fasce, predisposti distintamente per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

r       Coloro che hanno conseguito il titolo successivamente al 31.5.02 ed entro il 20 luglio 2002, limitatamente all’a.s. 2002/03, sono stati inseriti in coda agli elenchi provinciali di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie.

 

Scuola

materna

 

Distintamente: unico elenco di sostegno, nell’ambito del quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e al punteggio con cui è inserito nella graduatoria di posto comune

Scuola

elementare

Scuola

media

 

Per tutti gli insegnamenti unico elenco di sostegno, nell’ambito del quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media e con il punteggio correlato a tale graduatoria. 

Scuola

secondaria

di II grado

 

Sono predisposti elenchi relativi a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 170/95; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. 

 Sostegno: gli elenchi di istituto 

 

ELENCHI D’ISTITUTO DI SOSTEGNO (tratti dalle graduatorie di circolo/istituto)

 

 

-          L’elenco d’istituto di sostegno, è costituito con gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione, che risultano inclusi per i posti comuni in una delle tre fasce delle graduatorie d’istituto, come integrate per l’a.s. 2002/03 in base alle disposizioni della C.M. 68/02. 

-          L’inserimento negli elenchi è effettuato, con procedura automatizzata, secondo la fascia di inclusione, la posizione occupata e il punteggio attribuito nella graduatoria di posto comune. 

-          Nella scuola secondaria gli elenchi sono costituiti considerando la posizione più favorevole occupata dagli interessati nelle diverse graduatorie di classe di concorso in cui risultano inclusi. 

-          E’ inoltre prevista una “coda” alle tre fasce in cui, con gli stessi criteri di ordine sopra descritti, sono stati inseriti con riserva coloro che hanno dichiarato di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione in data successiva al 20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002.

 

Prima fascia

 

-          1° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo specializzazione

   conseguito entro il 31 maggio 2002 

-          2° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo specializzazione

   conseguito entro il 20 luglio 2002 

 

Seconda fascia

 

-          Aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il

  20 luglio 2002

 

Terza fascia

 

-          Aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il

  20 luglio 2002

Ulteriore

raggruppamento

 

-          Aspiranti che hanno dichiarato di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione in data successiva al 20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002 graduati in base alla migliore posizione occupata nelle graduatorie di posto comune 

-          Entro il 31 ottobre tali aspiranti dovranno far pervenire alle scuole che   gestiscono la loro domanda la dichiarazione di conseguimento del titolo

 

 Sostegno: le assunzioni 

ASSUNZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO

UFFICIO

DATA

GRADUATORIA

TIPOLOGIA

DI SUPPLENZA

CSA

Entro il

31 luglio

Scorrimento degli elenchi provinciali di sostegno (aspiranti specializzati)

Supplenze annuali

 

 

Supplenze temporanee

fino al termine

delle attività didattiche

 

DIRIGENTI

SCOLASTICI

(Scuole polo)

 

Dopo il

31 luglio

 

Scorrimento degli elenchi provinciali di sostegno fino al loro eventuale esaurimento (aspiranti specializzati)

DIRIGENTI

SCOLASTICI

 

Dopo il

31 luglio

 

nei casi di

esaurimento

degli elenchi

o rinuncia da parte degli aspiranti

 

1)       Scorrimento degli elenchi di

  sostegno di circolo/istituto

(aspiranti specializzati entro il

20 luglio 2002)

 

2)       Scorrimento delle code degli elenchi di sostegno di circolo/istituto per il conferimento di supplenze a titolo provvisorio

(aspiranti che si specializzano entro il 31 ottobre 2002)

 

3)       Conferma a titolo definitivo degli aspiranti che si sono specializzati entro il 31 ottobre e/o scorrimento degli elenchi di sostegno di

      circolo/istituto di altre scuole

(aspiranti specializzati)

 

4)       In assenza di aspiranti specializzati scorrimento delle graduatorie di circolo/istituto e assunzione a titolo definitivo dei candidati non specializzati con miglior punteggio nelle graduatorie di posto comune.

 

 Sostegno: le procedure per l’assunzione 

 
LE PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
DAGLI ELENCHI DI SOSTEGNO D’ISTITUTO

 

 

r        Successivamente all’esaurimento degli elenchi provinciali di sostegno, sui posti ancora disponibili per l’intero anno scolastico, i Dirigenti scolastici assumono mediante scorrimento degli elenchi di sostegno di istituto.

r        Subordinatamente agli aspiranti forniti di titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2002 - inclusi nelle prime tre fasce - possono attribuire supplenze a titolo provvisorio a coloro che sono inseriti nell’ultimo raggruppamento. Tali assunzioni devono essere condizionate all’effettivo conseguimento del titolo entro il 31 ottobre. 

r        Dopo il 31 ottobre, agli aspiranti che hanno sciolto positivamente la riserva (cioè che hanno conseguito il titolo di specializzazione), saranno confermate le supplenze a titolo definitivo.

r        Sugli eventuali ulteriori posti residui occupati da aspiranti privi di titolo,       dopo aver utilizzato le graduatorie degli specializzati delle altre scuole       della provincia sulla base del criterio di viciniorità ed aver verificato      l’indisponibilità di aspiranti specializzati, i Dirigenti scolastici procederanno      all’eventuale conferma a titolo definitivo degli aspiranti privi di titolo di       specializzazione già nominati a titolo provvisorio.

 

 Le sanzioni 

 

Le sanzioni applicabili per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti sono disciplinate dall’art. 8 del Regolamento D.M. 201/2000, e prevedono due ipotesi:

 

a)      La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione del servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l’anno scolastico successivo.

 

-          Tale sanzione di fatto non ha mai trovato applicazione per due motivazioni: 1) non è stato rispettato il diritto di scelta da parte del supplente, previsto al comma 1 dell’art. 3 del Regolamento; 2) le graduatorie permanenti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 333/2001, sono integrate e aggiornate annualmente, pertanto la sanzione sarebbe comunque inefficace. 

-          Al riguardo l’Amministrazione si è espressa in più occasioni con note e circolari, in modo impreciso; l’ultima con la C.M. 82/2002, ove nel richiamare l’art. 8, si riferisce impropriamente solo ai casi di rinuncia. 

-          Per i casi di mancata assunzione del servizio, in caso di nomina effettuate dai CSA, le procedure anticipate messe in atto per la prima volta quest’anno, determinano il verificarsi di un lasso di tempo di almeno un mese tra la formalizzazione dell’accettazione (firma dalla proposta e/o firma del contratto) e l’assunzione effettiva del servizio che deve avvenire il 2 settembre. 

-          Questa circostanza non può indurre a ritenere applicabile la sanzione per tale fattispecie (sanzione che sarebbe comunque inefficace) e tanto meno si può configurare la mancata assunzione come abbandono, ipotesi che si realizza solo successivamente all’assunzione del servizio.

 

b)      L’abbandono del servizio comporta sia l’effetto del punto a) dell’art. 8 sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza per l’anno scolastico in corso (annuale o temporanea). 

-          Questa sanzione è ed è stata sempre applicabile senza particolari problemi interpretativi.   L’abbandono non può essere confuso con la mancata assunzione del servizio.

 

 







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