ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: chiarimenti
Data: Marted́, 04 luglio 2006 ore 17:15:58 CEST
Argomento: Comunicati


Il CSA di Catania chiarisce con una nota (n. protocollo 8572/2)  i criteri di valutazione delle domande di assegnazione provvisoria per l’a.s 2006/07del personale docente, educativo ed ATA – a.s. 2006/07. 

 

 

nota 8572/2

 

 

Come è certamente noto, gli artt. 7 comma 5 e 18 comma 3 del C.C.N.I sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2006/07, hanno modificato sostanzialmente la precedente normativa, stabilendo che il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria, deve necessariamente indicare il comune di ricongiungimento, eventualmente preceduto da preferenze analitiche relative a specifiche scuole, prima di esprimere altre preferenze per comuni diversi.

  Il contratto collettivo decentrato regionale, sottoscritto il 16 giugno 2006 e la nota di chiarimento -  prot. 1853 del 23 giugno 2006  - del Ministero dell’Istruzione, hanno sostanzialmente confermato tale linea di indirizzo.

Lo scrivente Ufficio, previo un attento approfondimento avvenuto tra i vari settori operativi, effettuato alla luce di un primo esame  delle istanze pervenute, ritiene utile rendere preventivamente  noti  i criteri ,  cui si uniformerà nella valutazione delle domande di assegnazione provvisoria.

Tali criteri, sono improntati da una parte, al necessario rispetto della normativa sopra richiamata, dall’altro ad una interpretazione non particolarmente restrittiva della stessa, che consenta di mantenere la validità della istanza presentata, limitatamente alle preferenze espresse in sintonia con le disposizioni su richiamate.

Si è pertanto convenuto che saranno ritenute totalmente valide le istanze presentate con la seguente modalità:

 

Siano state espresse preferenze analitiche relative a specifiche scuole del Comune di ricongiungimento e/o  preferenze per distretti scolastici sub comunali (nel caso del Comune di Catania) , anche nella ipotesi in cui non venga poi espressa preferenza per l’intero comune di ricongiungimento.

 

Saranno invece ritenute parzialmente valide (limitatamente e sino alle preferenze espresse per  scuole  ricadenti nel comune di ricongiungimento e/o  a distretti sub comunali nel caso del comune di Catania), le istanze presentate secondo la seguente modalità:

 

Siano state espresse preferenze analitiche relative a specifiche scuole del Comune di ricongiungimento e/o preferenze per distretti scolastici sub comunali (nel caso del comune di Catania) seguite poi da preferenze relative a comuni diversi da quello di ricongiungimento, anche se successivamente integrate dalla preferenza per tale  comune.

 

Non saranno ritenute valide, venendo del tutto  meno il presupposto cui si ispira la normativa su richiamata,  le istanze presentate secondo la seguente modalità:

 

Siano state espresse prioritariamente preferenze analitiche e sintetiche, per scuole, distretti o comuni diversi dal comune di ricongiungimento, anche se successivamente integrate dalla preferenza per tale comune.







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