SONO SUPPLENTE TEMPORANEO: MI SPETTANO LE FESTIVITA' SOPPRESSE?
Data: Giovedì, 29 giugno 2006 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Redazione


Festività soppresse e supplenza temporanea : Anna Santaniello

Domanda

Mio padre sta effettuando una supplenza temporanea come Collaboratore scolastico (dal 3 Ottobre al 10 giugno) vorrei chiederLe: 1) E' corretto considerare questa supplenza come temporanea (breve e saltuaria!) solo perchè il titolare ha chiesto e ottenuto di porsi in aspettativa senza assegni per un anno? 2)Il DSGA (Direttore Servizi Generali ed Amministrativi), asserisce che, visto la tipologia della supplenza, non gli spettano le festività soppresse, è corretta questa interpretazione? Su quali riferimenti normativi essa poggia?

Risposta

Ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 2000 n.201, gli incarichi di supplenza afferiscono alle seguenti tre tipologie: 1)supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; 2)supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; 3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti. La supplenza in parola, rientra, dunque, nel novero delle supplenze temporanee, note tra gli addetti ai lavori come "brevi e saltuarie". Ciò posto, va rilevato che ai sensi dell'articolo 19 del vigente contratto di lavoro, al personale assunto a tempo determinato, a prescindere dal tipo di incarico, va attribuito lo stesso numero di giorni di ferie previsto per il personale di ruolo, evidentemente rapportato alla durata dell'incarico medesimo. Quanto al diritto alle cosiddette festività soppresse, fermo restando il limite di cui sopra, vale la pena di citare il chiaro disposto di cui all'articolo 14, comma 1 del contratto che testualmente recita: "A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.". In altre parole, il diritto alle festività soppresse rileva anche in capo ai titolari di incarico di supplenza breve, ma la durata delle stesse deve essere direttamente proporzionale alla durata dell'incarico.






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