SE ENTRO DI RUOLO A NOVEMBRE...SARO' RETRIBUITO DA SETTEMBRE?
Data: Mercoledì, 28 giugno 2006 ore 00:15:00 CEST
Argomento: Redazione


Il salario non cambia

 di Nicola Mondelli

 La retrodatazione giuridica di una nomina a tempo indeterminato non dà automatico diritto né alla retribuzione per il periodo di retrodatazione né, qualora durante il periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di assunzione in servizio sia stato prestato servizio con contratto a tempo determinato, alle differenze retributive fra il trattamento percepito come supplente e quello a tempo indeterminato.
 La restitutio in integrum trova applicazione solo nel caso di ricostituzione di un rapporto d'impiego illegittimamente risolto e non anche nel caso di ritardata nomina. Quanto alla mancata percezione del pieno trattamento economico, essa può rilevare semmai sotto il diverso titolo di pretesa risarcitoria, dovendosi escludere qualsiasi effetto restitutorio automatico. Sono questi i principi contenuti nella decisione n. 3124/2006 con la quale i giudici della sesta sezione del Consiglio di stato hanno respinto la richiesta di un docente intesa ad ottenere la corresponsione della retribuzione per i mesi estivi dall'anno scolastico 1993/94 al1995/96, come conseguenza della retrodatazione giuridica al 1° settembre 1993 della sua nomina in ruolo disposta con decorrenza economica dal 1° settembre 1996 (in applicazione di una sentenza del Tar di migliore collocazione nella graduatoria definitiva). Diverse sono le conseguenze che possono derivare al servizio prestato dal personale docente scuola con contratto a tempo determinato. La disciplina giuridica ed economica dei servizi di insegnamento prestati in tali periodi non potrà che essere, in materia di retribuzione, di ferie, di permessi e di assenze, esclusivamente quella prevista dal contratto. I periodi di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo saranno tuttavia considerati utili ai fini della progressione di carriera e quelli pensionistici se coperti da servizio effettivo e quindi da contribuzione. Ai fini pensionistici i periodi non coperti potranno essere riscattati.

Nota: ItaliaOggi - Azienda Scuola 27/6/2006






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