Sommario del vademecum
PROCEDURA DI INDIZIONE (Art. 1)
PROFILI A CONCORSO (Art. 1)
DOMANDA DI NUOVO INSERIMENTO (Art. 2)
DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO (Art. 3)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art. 4 e Art. 8)
DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI E DEI REQUISITI (Art. 8)
REQUISITI DI SERVIZIO AI FINI DELL’AMMISSIONE (Art. 2, comma 2)
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI (Art. 11)
INAMMISSIBILITA’, ESCLUSIONE, NULLITA’, RICORSI (Artt. 9 e 12)
LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (Art. 5)
LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Art. 6)
PROCEDURA DI INDIZIONE (Art. 1)
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I Direttori Regionali, con
esclusione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano,
emanano, entro 20 giorni, i bandi per tutte le province comprese nella Regione.
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In considerazione del periodo
estivo il MIUR, con la nota prot. 2051 del 16 luglio, ha suggerito di fissare al
15 settembre 2002 il termine per la presentazione delle domande.
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I bandi devono essere
pubblicizzati con l’affissione, per tutto il tempo utile per la presentazione
delle domande, all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, dei CSA e di tutte le
scuole della regione.
PROFILI A CONCORSO (Art. 1)
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Area A
-
A/1 Profilo - Collaboratore
scolastico tecnico : guardarobiere (individuato con la sigla CG)
-
A/2 Profilo - Collaboratore scolastico (individuato con la sigla CS)
N.B.: I concorsi per
il profilo di collaboratore scolastico sono indetti solo se non sono esaurite le
graduatorie provinciali permanenti ad esaurimento per le supplenze.
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Area B
-
B/1 Profilo - Assistente
amministrativo (individuato con la sigla AA)
-
B/2 Profilo - Assistente tecnico (individuato con la sigla AT)
-
B/3 Profilo – Cuoco (individuato con la sigla CO)
-
B/4 Profilo – Infermiere (individuato con la sigla IF)
DOMANDA DI NUOVO INSERIMENTO (Art. 2)
r
Possono presentare richiesta di
inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, utilizzando il
Modello B1, coloro che entro il termine di presentazione della domanda
sono in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
1)
24 mesi di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale per il
quale concorrono o in un profilo professionale dell’area superiore
2)
Uno dei seguenti requisiti riferito alla provincia richiesta
per l’inclusione:
-
Essere in servizio non di ruolo nello stesso profilo richiesto e nella
provincia in cui si presenta la domanda;
-
Essere inseriti per il profilo richiesto nella graduatoria provinciale
(collaboratori scolastici) o negli elenchi provinciali (D.M. 75/2001) nella
stessa provincia in cui si presenta la domanda;
-
Essere inseriti per il profilo richiesto nelle graduatorie di istituto
di III fascia nella stessa provincia in cui si presenta la domanda o, nel caso
in cui tali graduatorie non siano ancora state pubblicate, aver validamente
presentato la domanda ai sensi del D.M. 150/01.
3)
Titolo di studio
-
Ulteriore requisito necessario è il possesso del/dei titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo per cui si concorre in base alla Tabella B
annessa al CCNL 1999 (specificati al comma 3 dell’art. 6 dell’O.M.).
-
Per coloro che sono inseriti in graduatoria o elenco provinciale sono
validi i titoli di studio non più previsti dal CCNL ma richiesti
dall’ordinamento vigente all’atto di inserimento in tali graduatorie/elenchi
(es. licenza elementare per i collaboratori scolastici, Diploma di maturità
magistrale per gli assistenti amministrativi).
-
Per gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell’art. 14
della legge 845/78, è necessario, inoltre, certificare (anche con la
dichiarazione sostitutiva prevista nel modulo di domanda) le materie
comprese nel piano di studi.
-
Per la regione
Friuli Venezia Giulia gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Trieste e
Gorizia per accedere alle scuole in lingua slovena devono possedere
almeno una conoscenza di base di tale lingua, comprovata con il possesso di un
titolo di studio conseguito in una scuola con insegnamento in lingua slovena o
accertata con apposito colloquio (art. 1, comma 5).
DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO (Art. 3)
r
Possono presentare domanda di aggiornamento, utilizzando il Modello
B2, coloro che sono già inseriti nelle graduatorie permanenti di una
provincia, e intendono:
-
aggiornare il punteggio con nuovi titoli di cultura e di servizio;
-
aggiornare il punteggio con titoli non presentati in precedenza;
-
confermare il diritto a preferenza o riserva.
N.B.: Coloro che non possiedono titoli validi per
l’aggiornamento del punteggio, devono comunque confermare l’eventuale possesso
dei titoli di riserva o di preferenza anche se già dichiarati in
occasione del precedente concorso.
Chi non presenta alcuna domanda resterà inserito
in graduatoria con il punteggio già posseduto, ma non avrà diritto al
riconoscimento della riserva o della preferenza derivante da situazioni soggette
a modifica (lettere M, N,O, R e S dell’allegato D)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art. 4 e Art.
8)
r
La domanda va presentata in una sola provincia, utilizzando
esclusivamente i Modelli B1 e/o B2 allegati all’O.M., e indirizzata:
1)
Da parte dei nuovi aspiranti che chiedono l’inserimento (Modello
B1):
-
al CSA della provincia di servizio;
-
al CSA della provincia di iscrizione nella graduatoria provinciale ad
esaurimento (collaboratori scolastici) o negli elenchi provinciali (30 giorni);
-
al CSA della provincia di iscrizione nelle graduatorie di istituto di
III fascia;
-
al CSA della provincia di iscrizione nella graduatoria permanente di
altro profilo.
2)
Da parte di coloro che chiedono l’aggiornamento (Modello B2) al
CSA della stessa provincia in cui sono già inseriti
r
Le domande devono essere inoltrate entro il 15 settembre 2002 (o
entro la data che sarà fissata dalle Direzioni regionali) e spedite con
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano al CSA della
provincia prescelta, che ne deve rilasciare ricevuta.
DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI E DEI
REQUISITI (Art. 8)
r
I modelli di domanda sono validi come autocertificazione di
tutti i dati in essa contenuti. Pertanto i requisiti e i titoli valutabili,
nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza, devono essere
dichiarati nel modello e non necessitano di alcuna documentazione.
r
L’amministrazione effettuerà il controllo delle dichiarazioni e
autocertificazioni presentate in occasione del conseguimento del primo rapporto
di lavoro (vedi avvertenze contenute nel modulo di domanda). Ricordiamo che ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false
sono previste l’esclusione dal concorso, la decadenza dalla graduatoria nonché
sanzioni di carattere penale.
r
In caso di domande presentate in forma parziale o incompleta, è
previsto che il CSA assegni un termine di dieci giorni per la
regolarizzazione delle dichiarazioni rese.
r
E’ importante controllare la completezza e l’esattezza delle
dichiarazioni presentate ed è necessario indicare l’esatto recapito a cui
l’Amministrazione invierà le comunicazioni relative alle
procedure
concorsuali e di assunzione.
r
La firma del candidato, che non necessita di autenticazione,
deve essere apposta in ogni pagina del modello di domanda. La mancanza
della firma rende la domanda
inammissibile.
REQUISITI DI SERVIZIO AI FINI DELL’AMMISSIONE (Art. 2,
comma 2)
r
Ai fini dell’ammissione al
concorso i nuovi aspiranti devono aver prestato entro il 31 agosto 2002,
un servizio di 24 mesi nel profilo professionale dell’area del personale ATA
statale per il quale concorrono, o nel profilo immediatamente superiore.
r
I 24 mesi devono essere calcolati:
-
sommando come da calendario i mesi
interi, (è irrilevante il numero dei
giorni di cui ogni singolo mese è composto);
-
sommando le frazioni di mese e
considerando come mese intero ogni gruppo di 30 gg.;
-
valutando mese intero l’eventuale
frazione residua superiore a 15 gg.
N.B.: Non è ammesso il calcolo basato
sull’espressione di tutto il servizio in giorni e sulla successiva
trasformazione del risultato in mesi mediante divisione per trenta.
r
Ai fini del calcolo dei 24 mesi si
considerano integralmente i periodi di servizio prestati con rapporto di lavoro
a tempo parziale.
r
Si considera utile unicamente il
servizio effettivo, di ruolo e non di ruolo, prestato presso scuole
statali, con rapporto di impiego con lo Stato o direttamente con gli
Enti Locali che erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale
ATA. E’ equiparato servizio prestato in Italia il al corrispondente servizio
prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità
del MAE.
N.B.: Non sono ammessi i servizi prestati in
qualità di LSU, le Collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni
d’opera e tutte quelle forme di prestazione per le quali non è stato instaurato
un rapporto di impiego diretto con lo Stato o con l’Ente Locale.
r
Sono considerati come servizio
effettivo i periodi di assenza valutati come anzianità di servizio dalle
leggi vigenti (astensione obbligatoria per maternità, servizio militare o
servizio civile alternativo) o dal CCNL, compresi tutti i periodi per i quali è
stata corrisposta retribuzione anche parziale.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
r
Sono valutabili solo i servizi prestati entro la data di
sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, e comunque
non oltre il 31 agosto 2002.
r
Per il servizio prestato nelle scuole private (paritarie, scuole
secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, scuole elementari parificate)
il punteggio è ridotto alla metà.
Tale servizio è valutato e può essere
autocertificato, solo se è stato effettuato il versamento degli oneri
contributivi dovuti per legge. Nei modelli di domanda B1 e B2 nelle note,
rispettivamente 8 e 7, è specificato che il versamento dei contributi deve
essere oggetto di dichiarazione apposita da riportare nello spazio a
disposizione per le dichiarazioni dell’aspirante. Ricordiamo che questo servizio
non vale ai fini del calcolo dei 24 mesi necessari per l’accesso al concorso.
r
Il servizio militare o il servizio civile alternativo è valutato
con il punteggio del servizio specifico se prestato in costanza di rapporto di
impiego, come servizio prestato presso altra amministrazione statale se prestato
al di fuori di un contratto di lavoro.
r
Sono valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio i periodi di
assenza considerati a tutti i fini come anzianità di servizio dalle leggi
vigenti (astensione obbligatoria per maternità, servizio militare o servizio
civile alternativo) o dal CCNL, compresi tutti i periodi per i quali è stata
corrisposta retribuzione anche parziale.
r
Al servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, è
attribuito un punteggio proporzionato alle ore di servizio settimanali prestate
(rapportate a 36). Nei modelli di domanda B1 e B2 nelle note, rispettivamente 8
e 7, è specificato che il numero delle ore settimanali prestate deve essere
dichiarato nello spazio a disposizione per le dichiarazioni dell’aspirante.
Ricordiamo che tale servizio è considerato integralmente ai fini della
maturazione dei 24 mesi utili per l’accesso.
r
Il servizio prestato alle dirette dipendenze degli EE. LL. che
fornivano personale ATA alle scuole statali prima del 1.1.2000, è valutato come
il servizio alle dirette dipendenze dello stato se prestato in uno dei profili
professionali ascrivibili al DM 184/99.
VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI
r
Per i titoli culturali, che devono essere posseduti entro la data di
sottoscrizione della domanda e comunque entro il 31 agosto 2002, è
prevista una valutazione diversificata per profilo sulla base delle tabelle A/1,
A/2, A/3, A/4, allegate al bando.
r
Lo stesso titolo che è oggetto di valutazione ai sensi di un punto
della tabella non può essere preso in considerazione anche per l’attribuzione
del punteggio previsto in un punto successivo (in altre parole lo stesso titolo
non può essere valutato due volte, anche se con punteggi diversi).
r
Segnaliamo in particolare:
per gli assistenti amministrativi:
-
È stata semplificata la formulazione della tabella al fine della
valutazione del diploma di scuola media (titoli di cultura lettera A - punto
1).
-
Con la nota 7 alla tabella A/1, è stata inclusa la patente europea
di informatica (ECDL) tra gli attestati di addestramento professionale
valutabili (punti 1).
per gli assistenti tecnici:
-
Sono valutabili come titolo aggiuntivo (titoli di cultura lettera A -
punto 2) solo quei titoli di studio che consentono anche l’accesso ad uno dei
laboratori e che non sono stati valutati al punto 1 in quanto meno favorevoli
(ad esempio non è valutabile il possesso della maturità classica in quanto non è
titolo di accesso).
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI (Art.
11)
r
Le graduatorie permanenti provvisorie, aggiornate ed integrate con
l’inserimento dei nuovi aspiranti, sono affisse all’albo del CSA per 10 giorni.
r
Successivamente all’esame e alla decisione dei ricorsi in opposizione e
dei reclami presentati, sono effettuate le correzioni degli errori materiali e
viene approvata la graduatoria in via definitiva.
r
Le graduatorie definitive sono immediatamente pubblicate all’albo
dell’ufficio scolastico regionale del competente CSA.
r
Ai fini della trasparenza dell’attività amministrativa, prevista dalla
legge 241/90, gli Uffici scolastici adottano adeguate iniziative per consentire
l’accesso agli atti e ai documenti che riguardano la posizione in graduatoria
degli interessati.
INAMMISSIBILITA’, ESCLUSIONE, NULLITA’, RICORSI (Artt. 9 e 12)
r
Sono inammissibili le domande da cui non è possibile evincere le
generalità del candidato o il concorso a cui si chiede di partecipare o che
siano prive della firma o inoltrate fuori termine.
r
Sono nulle le domande presentate per un profilo non presente
nell’organico della provincia richiesta.
r
Non sono valide le domande di aggiornamento prive totalmente o parzialmente di alcune
dichiarazioni obbligatorie che non siano state regolarizzate nel termine e nelle
forme previste dall’art. 8 comma 3.
r
L’esclusione dal concorso può essere disposta in qualunque
momento nei confronti dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti
richiesti (in base alle dichiarazioni o alla documentazione presentata, o agli
accertamenti svolti dall’amministrazione) o che abbiano presentato domanda in
più di una provincia.
r
L’inammissibilità, la nullità, l’esclusione sono disposte prima
dell’approvazione della graduatoria definitiva e sono comunicate agli
interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
r
Per errori materiali nelle graduatorie provvisorie è consento
presentare reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione.
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Contro i provvedimenti di nullità e inammissibilità delle
domande o di esclusione dal concorso è consentito presentare entro 10 giorni
dalla notifica ricorso in opposizione.
r
Contro le graduatorie definitive, approvate con decreto del
Direttore Regionale, è consentito ricorso amministrativo al TAR, entro 60
giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla data di pubblicazione.
r
Coloro che hanno presentato ricorso, nelle more della definizione dello
stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria. L’iscrizione con riserva
non dà titolo all’assunzione.
LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (Art. 5)
r
Le graduatorie provinciali permanenti sono utilizzate per le assunzioni
a tempo indeterminato sui posti vacanti in organico di diritto. Il numero delle
assunzioni in ruolo effettuabili annualmente è stabilito per ciascun profilo e
per c
LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Art. 6)
Le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche
r
I candidati inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti del
concorso per titoli hanno diritto ad essere assunti con precedenza quali
supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
r
Chi non è interessato all’assunzione a tempo determinato deve
presentare apposita dichiarazione di rinuncia, compilando l’Allegato F.
Tale modello deve essere presentato anche da coloro che già inseriti in
graduatoria non hanno inoltrato la domanda per l’aggiornamento del punteggio e
non sono interessati all’assunzione a tempo determinato.
r
L’Allegato F
deve essere presentato distintamente per ciascun profilo per cui si
intende rinunciare all’assunzione a tempo determinato. (es. un aspirante
incluso nelle graduatorie di due profili - assistente amministrativo e
assistente tecnico - deve presentare due moduli Allegato F se intendere
rinunciare alle assunzioni a tempo determinato di entrambe i profili)
Le graduatorie di circolo/istituto e le supplenze temporanee
r
I candidati inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti hanno
titolo ad essere inseriti con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle
graduatorie di circolo/istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.
r
A tale fine è necessario presentare la richiesta di inserimento
compilando distintamente per ciascun profilo per cui si concorre
il modello Allegato G con cui è possibile indicare un massimo di
30 scuole della medesima provincia di iscrizione nelle graduatorie
permanenti. (Per tale modello vale l’esempio già illustrato per l’Allegato F:
se un aspirante è incluso nelle graduatorie di due profili - assistente
amministrativo e assistente tecnico - per ciascun profilo deve presentale un
allegato G con l’indicazione di 30 scuole, che possono anche essere diverse).
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I codici delle scuole sono riportati nei bollettini ufficiali presenti
sul sito internet www.istruzione.it. Devono essere riportati solo i codici
esprimibili dal personale ATA e Dirigente scolastico relativi agli istituti
principali, ai convitti e alle sezioni staccate che si trovano in provincia
diversa dall’istituto principale (escludendo, ad esempio, i codici che si
riferiscono alle sezioni associate, alle succursali, alle sedi coordinate, alle
scuole annesse, ai centri territoriali permanenti, alle sedi carcerarie, ai
corsi serali, ecc.)
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Coloro che sono già inseriti nelle graduatorie di prima fascia (inclusi
coloro che non hanno presentato la domanda di aggiornamento della propria
posizione di graduatoria) possono:
-
Non presentare il Modello G: in tale caso viene mantenuto l’inserimento nelle
graduatorie delle scuole ove si è già inclusi;
-
Presentare il Modello G
al fine di cambiare tutte o parte delle scuole precedentemente scelte; il
modello deve essere presentato e deve contenere l’indicazione di tutte le scuole
richieste anche quando si intende modificare anche una sola preferenza, rispetto
a quelle già effettuate per l’a.s. 2001/2002.
N.B.: I modelli F e G devono essere presentati insieme
ai Modelli B1 o B2 (domanda di inserimento o aggiornamento). Coloro che non
hanno presentato la domanda di aggiornamento della posizione di graduatoria già
acquisita, se sono interessati alla rinuncia alle supplenze annuali o a
modificare le scuole di inclusione in graduatoria d’istituto devono presentare
solo i Modelli F e/o G.
iascuna provincia con apposito decreto del MIUR.
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Nelle assunzioni si applicano le riserve previste dalle disposizioni
sulle assunzioni obbligatorie (artt. 3, 7 comma 2 e 18 della legge 68/99),
elencate nell’allegato E all’ordinanza.
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Le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento della
graduatoria, con esclusione dei candidati che, a seguito di presentazione di
ricorso, risultano inclusi con riserva. Per questi ultimi l’assunzione può
essere disposta solo dopo lo scioglimento della riserva in senso favorevole
(accoglimento del ricorso presentato).
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Per gli assistenti tecnici le assunzioni sono effettuate nei confronti
dei candidati in possesso dei titoli di accesso ai laboratori per i quali
risultano posti disponibili. L’elenco delle disponibilità è pubblicizzato presso
ogni CSA prima delle assunzioni.