TUTTE LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI
Data: Domenica, 28 maggio 2006 ore 09:05:39 CEST
Argomento: Redazione


LE NORME SUI PERMESSI ELETTORALI    PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE  
 Il personale docente ed Ata con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento della  campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee,  può richiedere, cumulativamente, tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali  o familiari nonché, per i soli docenti, dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2  del CCNL del 24.7.2004. La precisazione è contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996  della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all’art.  21, 3° comma del CCNL del 4.8.1995 ora ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2003.     Pertanto, sia il personale Ata che il personale docente con contratto a tempo indeterminato  può beneficiare di 3 giorni di permesso retribuito (+ i 6 di ferie per i docenti chiesti sempre  come permessi) per lo svolgimento della campagna elettorale.Il personale docente e Ata  assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto)  ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) può fruire invece di 6 giorni  di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 18 del CCNL 2003.   Il personale docente ed Ata, sia quello con contratto a tempo indeterminato sia quello con  contratto a tempo determinato per tutto l’anno, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2003,  possono fruire di un ulteriore periodo di aspettativa con la perdita sia della retribuzione sia del  computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.    

DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA  FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA  FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA    Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo)  chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale  ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni  referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e  dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo  corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata  attività lavorativa a tutti gli effetti.     Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai  rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei  promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori della scuola impegnati a vario  titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi  equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito  richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se  eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.     Il personale docente e Ata, componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o  comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non  lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il dirigente scolastico,  in rapporto anche alle esigenze di servizio.     Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale,  secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non  lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal  lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo  ad esse”.     In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni  successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il  sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il Dirigente Scolastico, in forza della "voluta  parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la  garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà  considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di  diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì.   Comunque, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai  lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n.  69/1992).   Qualora l'amministrazione si dovesse rifiutare di concedere l'immediata fruizione delle giornate  di cui sopra per particolari esigenze di servizio, è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il  godimento (ovvero il pagamento) successivamente e, comunque, non oltre il corrente anno  scolastico.   

  PERMESSO RETRIBUITI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO    La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del  10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da  quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1967, n. 361, è previsto solo  nell’ipotesi in cui il docente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale,  anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di  residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di  servizio.   Qualora ricorra la predetta circostanza al docente va riconosciuto il permesso per l’esercizio del  diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992  sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:   •  un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;   •  due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.    

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA  QUELLI OVE PRESTANO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA    Il personale che non si trova nella situazione descritta sopra al punto precedente, e cioè che  abbia mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio senza richiedere il  cambio di residenza, non può beneficiare del permesso elettorale.   E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere - ed ottenere - permessi non  retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari  (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire, a tale  scopo, di 1 o 2 giorni di permesso retribuito di cui all’art. 15 c. 2 del Ccnl/03 (3gg. + 6 di ferie  per i docenti a tale scopo) se non ancora utilizzati.    

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA  PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE    Il lavoratore avrà poi cura di presentare la tessera elettorale, timbrata dalla sezione, che  attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.   Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è  tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti  politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.     Per le elezioni amministrative (Regioni, Province, Comuni) non è possibile esercitare  il voto all’estero. Il cittadino italiano residente all’estero che intende esprimere il suo  voto deve pertanto rientrare in Italia e recarsi presso il Comune ove è iscritto nelle  liste elettoraliAgevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia     Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe;   Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).     Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A..








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