ORGANISMI
Presidente:
Roberto Pellegatta, Liceo Scientifico “M. Curie” – Meda
Direzione nazionale: Buonopane Giacomo,
Genova - Costabile Vincenzo, Milano, rapporti sindacali -
Delfino Ezio, Cuneo - Emilio Mariani, Cusano M. presidi scuole
paritarie - Rossetti Roberto, presidi incaricati –
Scarito Gina, Milano - Venzo Maddalena, Udine.
Comitato Scientifico: Guzzi
Vincenza, Mocchetti Giovanni, Moscatelli Giovanni, Roberto
Pellegatta, Risi Mariateresa, Zelioli Marco.
Coordinatrice segreteria:
Antonia Colombo
CONTATTI
presidente@disal.it
Roberto Pellegatta, presidente nazionale
segreteria@disal.it
Segreteria (rapporti coi soci, servizi,
attività)
coordinamento@disal.it
Coordinamento (corsi e formazione)
amministrazione@disal.it
Amministrazione
ATTO FONDATIVO
Giovedì 8 marzo 2001, presso uno studio notarile milanese è nata
in Lombardia Di.S.A.L., l'Associazione Dirigenti Scuole
Autonome e Libere Costituita dall'incontro di amici e colleghi
provenienti da esperienze associative e sindacali diverse,
raccoglie il loro impegno di anni nella solidarietà
professionale tra dirigenti nelle scuole statali e non statali
di ogni ordine e grado, nella provincia di Milano e nelle
province più vicine. L'associazione è scaturita dalla volontà di
difendere il futuro di una figura di dirigente scolastico che
resti uomo di scuola e di cultura, prima ancora che tecnico o
manager di una organizzazione che pur deve fare ben funzionare.
Per questo il primo compito del dirigente scolastico è quello di
collaborare a creare nella scuola le condizioni che favoriscano
esperienze culturali ed educative ricche di significati per i
giovani, in un contesto di comunità scolastiche autonome e
libere.
Nel costituire una nuova realtà, i fondatori dell'associazione
professionale Di.S.A.L. non possono tacere la completa
assenza di un contratto per la dirigenza della scuola statale e
quindi il totale misconoscimento dell'enorme carico di
incombenze prodotto negli ultimi due anni da una serie di
riforme forse di buona intenzione ma di nefasta attuazione.
Con queste e con gli irrazionali dimensionamenti attuati,
infatti, oltre a mettere in seria difficoltà la scuola italiana,
è stata stravolta la natura stessa di una figura dirigente
nell'ambiente scolastico. Si stà invece costruendo a tavolino un
burotecnocrate (che qualcuno chiama nobilmente manager) sempre
più lontano dai bisogni degli studenti, dei docenti e delle
famiglie, protagonisti veri e primari delle scuole autonome. A
questo si aggiunge poi la grave dimenticanza di una tale figura
nella legge sulla parità per le scuole non statali.
Preoccupa anche la violazione dell'autonomia delle scuole e
della specificità della funzione dirigente statale (ribadita
dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3.8.2000) perseguita
nell'ultimo contratto firmato dai Confederali, che, come un
letto di Procuste, fissa per tutti a due il numero di
collaboratori del capo di istituto e trasforma la nascente
contrattazione di scuola in piccoli soviet che tutto decidono,
sostituendosi agli organismi professionali o gestionali della
scuola su competenze indebite, come nel determinare perfino i
compensi per le attività accessorie, per i collaboratori del
dirigente e quindi ipotecando fortemente l'autonomia dell'azione
didattica. Una scuola così non piace a Di.S.A.L., i cui
soci lavoreranno per restituirle la dignità che le spetta e
attribuire la vera autonomia e libertà che le sono dovute.
STATUTO
TITOLO I – Dell’associazione
Art.1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione Dirigenti Scuole Autonome e Libere
(da ora in avanti citata con DiSAL) quale organismo
professionale indipendente e autonomo al quale possono aderire
tutti i dirigenti scolastici delle scuole autonome e libere,
statali e non statali e delle istituzioni formative, siano essi
in servizio, anche quali presidi incaricati, o in quiescenza. In
via transitoria e solo per l’anno solare 2001 l’Associazione ha
carattere regionale limitato alla Lombardia.
Art.2 – Finalità
DiSAL si prefigge i seguenti scopi:
a) sostenere e migliorare l'azione culturale ed educativa delle
scuole italiane e promuovere la loro peculiare caratteristica di
comunità autonome e libere nell'azione e nell'associazione;
b) tutelare gli interessi legittimi ed il prestigio
professionale dei dirigenti scolastici nella prioritaria azione
culturale ed educativa della scuola, attraverso una solidarietà
professionale di incontro, studio e mutualità;
c) promuovere iniziative che qualifichino la professionalità del
dirigente scolastico e l’efficace azione di servizio alla vita
della scuola;
d) promuovere, progettare ed organizzare la formazione dei
dirigenti scolastici; porsi come interlocutrice delle proposte
di politica scolastica, contrattuale e formativa; costituire,
nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento per
le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e le
amministrazioni;
e) rappresentare sindacalmente la categoria dei dirigenti
scolastici in ogni sede e ad ogni livello attraverso la
collaborazione con il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
Scuola (Snals) secondo le modalità definite negli articoli
seguenti;
f) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie
liste di candidati; favorire lo scambio di esperienze e di idee
tra realtà territoriali diverse;
g) offrire ai soci servizi alle necessità della loro
professione, individuare forme di finanziamento che le
consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità
statutarie;
h) aderire a similari realtà associative internazionali;
i) garantire l'elaborazione e la diffusione con ogni mezzo,
compresa la pubblicazione di periodici a carattere
politico-culturale-sindacale, della cultura professionale e
delle iniziative dell'associazione;
j) promuovere interventi di mutualità a sostegno dei soci in
difficoltà.
Art.3 - Convenzioni
DiSAL può sottoscrivere convenzioni di carattere
nazionale, che forniscano ai propri associati tutela e
consulenza assicurativa, previdenziale e legale, oltre che
consulenza e supporto di servizi alla quotidiana azione
professionale.
Art.4 - Patrimonio
DiSAL è organismo senza fini di lucro ed il suo
patrimonio è costituito dalle quote associative dei soci
aderenti, da eventuali legati e donazioni e da altre risorse
acquisite sotto forma di finanziamenti o autofinanziamenti
straordinari a seguito di apposite deliberazioni degli organi
statutari. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO II - Dei soci
Art.5 - Modalità di iscrizione
1. L'adesione a DiSAL si perfeziona solo in presenza
delle seguenti condizioni:
a) accettazione dello Statuto;
b) versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio
Nazionale. La quota associativa non è trasmissibile, ad
eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta
a rivalutazione. In via transitoria e fino alla estensione
nazionale dell’Associazione la quota è costituita da £. 150.000
mentre per gli iscritti Snals il sindacato medesimo, nel
comunicare annualmente l’elenco dei propri aderenti che chiedono
l’adesione alla Associazione, contribuirà per essi con un
corrispettivo della quota anche in forma di servizi di eguale
valore.
Art.6 - Diritti e obblighi sociali
1. I soci di DiSAL in regola con il versamento delle
quote fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in
qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno
diritto all'assicurazione ed alla tutela legale secondo le
polizze concordate tra DiSAL e la compagnia assicurativa
convenzionata; hanno diritto, inoltre, alla consulenza anche di
natura legale su aspetti dell'attività professionale che abbiano
rilevanza generale secondo le modalità stabilite della Direzione
Nazionale
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in
sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi da
DiSAL a non svolgere attività contraria ai fini
dell'Associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la
migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi
statutari.
Art.7 - Sanzioni disciplinari
1. Il socio che si renda responsabile di attività contrarie ai
fini ed agli interessi dell'Associazione o che assuma comunque
atteggiamenti lesivi dell'immagine di DiSAL è sottoposto
al giudizio del Collegio dei Probiviri, su proposta motivata
degli organi statutari centrali o periferici.
2. Il socio di cui al precedente comma va soggetto alle sanzioni
disciplinari ed alle conseguenze derivanti su eventuali
incarichi interni, stabilite dal Collegio, secondo la gravità
dell'atto di cui si è reso responsabile.
3. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri, dopo
aver acquisito le controdeduzioni dell'interessato. Contro le
decisioni di tale Collegio, nei trenta giorni successivi
all'adozione del provvedimento, si può ricorrere alla Direzione
Nazionale che delibera definitivamente in merito.
Art.8 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cambiamento della funzione di cui all'art. 1;
c) interruzione o sospensione del pagamento della quota
associativa;
d) espulsione.
TITOLO III - Organi centrali
Art.9 - Organi centrali
1. Organi centrali dell'Associazione sono:
a) l’Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) la Direzione Nazionale;
d) il Comitato di consulenza scientifico-culturale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio dei Revisori dei conti. Tutti gli organismi in
via provvisoria per l’anno solare 2001 assumono solo carattere
regionale.
Art.10 - Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è l'organo che determina le linee
generali della politica dell'Associazione, ne elabora ed approva
lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni, elegge
il Presidente Nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello dei
Revisori dei conti.
2. L’Assemblea Nazionale si celebra, di norma, ogni tre anni con
le modalità fissate nel regolamento deliberato dalla Direzione
Nazionale.
3. In via transitoria per l’anno solare 2001 l’Assemblea
Nazionale elegge una Direzione di sette membri, comprensiva del
Presidente che fa le funzioni previste dal successivo art. 11.
Art.11 - Direzione Nazionale **
1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale
dell'Associazione, dai Presidenti Regionali, dai Presidenti
delle sezioni provinciali o interprovinciali e dal
rappresentante del sindacato Snals.
2. Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i Presidenti del
Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei conti. 3. La Direzione
Nazionale ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica
associativa, nell'ambito dei deliberati assembleari nazionali.
4. La Direzione Nazionale, nella prima seduta, convocata dal
Presidente Nazionale dell'Associazione entro sessanta giorni
dalla conclusione dell’Assemblea, elegge, tra i propri
componenti, un Presidente e un vice Presidente.
5. La Direzione Nazionale delibera il proprio Regolamento a
maggioranza qualificata entro sei mesi dal suo insediamento.
6. La Direzione Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno
due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente; l'ordine
del giorno dei lavori dovrà comprendere eventuali argomenti
proposti dal Presidente Nazionale dell'Associazione.
7. La Direzione Nazionale è convocata in seduta straordinaria,
entro trenta giorni, su richiesta del Presidente Nazionale
dell'Associazione o di almeno un terzo dei componenti.
8. La Direzione Nazionale:
a) sviluppa le linee programmatiche dell'attività
dell'Associazione approvate dall’Assemblea;
b) approva eventuali intese strategiche con altri organismi
associativi;
c) esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello
contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in
relazione alle sanzioni disciplinari previste alle lettere b) e
c) del secondo comma dell'art.7;
d) stabilisce annualmente la percentuale della quota associativa
spettante alle sezioni provinciali o interprovinciali e
l'integrazione spettante alle sezioni di appartenenza dei
Presidenti regionali di cui al successivo art. 18;
e) approva il bilancio di previsione annuale ed il conto
consuntivo, predisposti dal Presidente Nazionale e corredati
dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei conti. Il
bilancio di previsione è accompagnato da una relazione
previsionale e programmatica del Presidente Nazionale
dell'Associazione;
f) stabilisce le modalità per gli interventi di cui all'art. 2,
lettera
i); determina le somme destinate annualmente a tal fine; designa
i componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione;
g) esercita il potere di destituzione del Presidente Nazionale e
nomina, tra i consiglieri, un presidente pro-tempore, il quale,
entro novanta giorni, provvede ad indire un’Assemblea
straordinario. Tale potere può essere esercitato alle seguenti
condizioni: richiesta di convocazione, in seduta straordinaria
del Consiglio Nazionale da almeno la metà più uno dei
componenti; deliberazione assunta da almeno i due terzi degli
aventi diritto al voto con votazione palese e personale.
Art.12 - Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale rappresenta in tutte le sedi DiSAL
avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;
attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale; nomina i
componenti del suo staff, inclusi i responsabili dei settori
operativi, di cui determina gli indirizzi e coordina l'attività.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni
il vice-presidente vicario da lui nominato.
Art. 13 - Comitato di consulenza scientifico-culturale
Il Comitato è costituito da cinque saggi nominati dal Presidente
Nazionale sulla base delle proposte della Direzione nazionale e
scelti tra docenti universitari, ricercatori o esperti
particolarmente distinti nel campo della pedagogia, della
didattica e della organizzazione scolastica. Il Comitato ha
durata triennale e esercita la consulenza su tutte le attività
culturali, di ricerca e di formazione della associazione.
Art.14 - Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei
conti
1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei
conti sono costituiti rispettivamente da cinque e tre componenti
eletti dall’Assemblea.
2. I Presidenti di entrambi i Collegi partecipano alle riunioni
della Direzione Nazionale.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende
pubblico, in sede di Assemblea Nazionale, un resoconto analitico
delle sue verifiche, che effettua, di norma, due volte l'anno.
Art.15 - Rimborso spese
1. I componenti della Direzione Nazionale, del Comitatoi
scientifico-cutlurale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio
dei Revisori dei conti e dello staff del Presidente Nazionale
hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'assolvimento del loro mandato. Tale diritto si esercita dopo
il termine della fase transitoria di cui all’art. 1.
Art.16 - Divieto di deleghe
1. Per i componenti degli organi centrali non sono ammesse
deleghe.
TITOLO IV - Organizzazione periferica
Art.17 - Organizzazione periferica
1. L'organizzazione periferica di DiSAL è costituita
dalle Sezioni provinciali o interprovinciali con almeno dieci
iscritti.
2. Costituiscono inoltre organi periferici di DiSAL:
a) il Presidente regionale;
b) la Direzione regionale. Tali organismi entrano in funzione al
termine della fase transitoria di cui all’art. 1.
Art. 18 - Sezioni provinciali o interprovinciali
1. Le sezioni provinciali o interprovinciali sono costituite
dagli iscritti del territorio corrispondente. svolgono la
propria attività per il conseguimento delle finalità
dell'Associazione.
2. Le sezioni provinciali o interprovinciali svolgono attività
di supporto e informazione ai soci ed, attraverso la
collaborazione con il sindacato Snals, operano a supporto della
contrattazione di istituto e provinciale oltre che al
contenzioso.
3. Le sezioni provinciali o interprovinciali si strutturano
secondo le esigenze locali ma non possono prescindere dai
seguenti organismi interni:
a) l'Assemblea dei soci;
b) la Direzione provinciale o interprovinciale, della quale
fanno parte di diritto i membri della Direzione Nazionale
iscritti alla sezione ed il rappresentante del sindacato Snals.
Tale Direzione non costituisce organismo obbligatorio;
c) il Presidente, le cui funzioni, in caso di assenza o
impedimento, sono esercitate dal vicepresidente da lui nominato.
4. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente provinciale o
interprovinciale, approva la rendicontazione dell'esercizio
finanziario della sezione proposta dal Presidente e delibera il
regolamento interno.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle
deliberazioni adottate dalla Direzione Nazionale o di iniziative
che compromettano le scelte e l'immagine dell'Associazione
oppure di paralisi delle attività della sezione provinciale o
interprovinciale, la sezione stessa può essere commissariata dal
Presidente Nazionale, con il parere vincolante del Collegio dei
Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni del Presidente
provinciale (o interprovinciale), per un periodo massimo di sei
mesi, entro il quale si dovrà procedere alla ristrutturazione
della sezione.
Art. 19 - Presidente regionale
1. Il Presidente regionale viene eletto all'interno della
Direzione regionale secondo modalità dalla Direzione stessa
determinate.
2. Il Presidente regionale rappresenta DiSAL nell'ambito
regionale e pur dotarsi di un proprio staff per assolvere agli
adempimenti di propria competenza.
3. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni
il vice-presidente vicario.
Art. 20 – Direzione regionale
1. La Direzione regionale, composta dai Presidenti delle sezioni
provinciali o interprovinciali e dal rappresentante del
sindacato Snals, svolge la propria attività nel territorio della
regione e finalizza la propria azione al conseguimento degli
obiettivi dell'Associazione, nel rispetto delle scelte degli
organi statutari ed in conformità al presente Statuto.
2. La Direzione regionale attraverso la collaborazione con il
sindacato Snals, opera a supporto della contrattazione regionale
oltre che al contenzioso.
3. Il Presidente Nazionale convoca i presidenti provinciali per
la costituzione della Direzione regionale della quale fanno
parte di diritto i membri della Direzione Nazionale appartenenti
alla regione.
4. Tutti gli organi collegiali e gli incarichi individuali delle
strutture periferiche hanno durata triennale.
5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano è costituito il
Consiglio provinciale di DiSAL delle rispettive province.
Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le
disposizioni previste per le Regioni dal presente Statuto
TITOLO V - Modifiche statutarie e scioglimento
dell'Associazione
Art. 22 - Modifiche statutarie
Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata
esclusivamente in sede di Assemblea Nazionale. Il rapporto
privilegiato di cui all’art. 2 comma e) non può essere oggetto
di modifica statutaria.
Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione
1. L'eventuale scioglimento di DiSAL potrà essere
deliberato soltanto da una Assemblea Nazionale convocata in
sessione straordinaria, la quale provvederà alla nomina di un
liquidatore ed alla devoluzione degli eventuali beni ad altra
associazione con finalità analoghe o ad una Organizzazione Non
Governativa di solidarietà internazionale, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI - Norme transitorie
Art. 24 - Ex presidi incaricati
Gli ex presidi incaricati possono rivestire la qualità di socio
di DiSAL fino al conferimento della qualifica dirigenziale in
esito al primo corso-concorso di cui all'art. 28bis del D.L.vo
n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni