Visite guidate e viaggi d'istruzione - Schema di Capitolato d'oneri.
Data: Sabato, 20 luglio 2002 ore 09:44:10 CEST Argomento: Normativa Utile
Visite guidate e
viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra
istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione
Come è noto, con nota n.645 dell'11 aprile 2002, indirizzata a codesti
Uffici, questa Direzione Generale ha trasmesso uno schema di capitolato
d'oneri da utilizzare per la disciplina del rapporto contrattuale tra
scuole ed agenzie di viaggi nella materia di cui trattasi.
A seguito di richiesta della Fiavet, associazione di categoria nel
settore, che ha rappresentato gli inconvenienti operativi sorti tra le
parti interessate circa gli acconti versati dalle istituzioni
scolastiche ed il pagamento dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi
da parte delle agenzie, il gruppo di lavoro, costituito il 5 marzo 2002
in materia, ha ritenuto opportuno integrare l'art. 13 dello schema di
capitolato d'oneri con l'aggiunta del periodo seguente: "Nel caso in
cui il viaggio d'istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari
e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo tra le
parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa
fattura da parte dell'ADV".
Nel notificare schema di capitolato d'oneri con l'aggiunta suddetta
all'art.13, si pregano codeste Direzioni Regionali di rendere note alle
scuole del territorio di competenza l'integrazione apportata, nonché le
indicazioni operative che seguono in relazione alla scelta del
contraente con cui instaurare il rapporto contrattuale.
Con riferimento all'organizzazione ed alle responsabilità connesse alle
visite guidate e viaggi d'istruzione, programmati dalla scuola per
favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi, particolare
attenzione va posta nella scelta dell'agenzia di viaggi, che deve
essere in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività di
categoria, rilasciata dalla Regione di competenza, ai sensi dell'art. 9
della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983, concernente il turismo e
gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica, onde verificarne documentalmente l'affidabilità.
Nel ribadire, come già indicato nello schema di capitolato d'oneri, che
le richieste per i viaggi d'istruzione non rientrano nella normativa di
legge prevista per le gare d'appalto, è importante che agli atti della
scuola sia acquisita la documentazione relativa al prospetto delle
offerte di almeno tre agenzie di viaggi interpellate, ai fini della
scelta del contraente, secondo quanto previsto dal Regolamento
Interministeriale n. 44/01 concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio
SCHEMA DI CAPITOLATO D’ONERI TRA LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI
1. L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a
rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623
del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell’Istituzione Scolastica (di
seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle
circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10
della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del
rappresentante legale dell’ADV;
2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista
dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi
documentabili e non imputabili all’ ADV (es.: cambi valutari,
trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse,
ecc. Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di
cui all’appendice del presente capitolato, nota 1);
3. in calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS,
tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio,
ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che
richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere
necessariamente richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed
i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo
stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;
4. l’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS,
dovrà avvenire con una lettera d’impegno dell’IS stessa e dovrà essere
stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi
relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di
attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all’appendice del
presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal
D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle
persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del
contratto consente all’IS di poter accedere al “Fondo nazionale di
garanzia”, per i casi di cui all’art.1 e secondo le procedure di cui
all’art. 5, del Regolamento n.349 del 23 luglio 1999 , recante norme
per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per
il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo,
all’appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;
5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in
situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti
indicazioni:
a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la
determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i
relativi servizi necessari e
l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori
culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la
normativa vigente in materia;
6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un
numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi
di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il
numero di persone partecipanti comunicato dall’IS, il costo sarà
ricalcolato ed indicato all’IS medesima;
7. lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta.
Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax,
ubicazione) da parte dell’ADV, dopo l’affidamento dell’organizzazione,
alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole
gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli
studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità
dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione
del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l’entità del
gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione
in più alberghi. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai
luoghi da visitare;
8. in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione
dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi
stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest’ultimo/i se
richiesto/i);
9. i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo
idoneo di trasporto. La comunicazione dell’entità dei posti, richiesti
ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all’IS dall’ADV
(anche in copia) all’atto della conferma dei servizi previsti per il
relativo viaggio;
10. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a
disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti
all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono
inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e
parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo
autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992.
L’IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed
avvalendosi delle Autorità competenti,
l’idoneità dei mezzi utilizzati;
11. l’IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta
preventiva, la conservazione dello stato delle strutture
alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché
dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni
imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV si riserveranno di riscontrare
gli stessi e di verificarne l’entità con i relativi fornitori.
L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS con specifica
fattura emessa dall’ADV;
12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni
quindici partecipanti paganti;
13. sarà versato, al momento che l’ADV confermerà i servizi prenotati e
su presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al
25%. Il saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e
non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio. Nel caso in cui il
viaggio di istruzione preveda l’usa di mezzi aerei e/o ferroviari e/o
marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti,
sarà versato dall’IS all’atto della presentazione della relativa
fattura da parte dell’ADV;
14. l’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi
al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno
indicati: il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed
il fornitore relativi al viaggio. L’IS, nella persona del responsabile
accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti,
nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione
sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di
trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile
accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il
numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all’IS di
poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei
partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i
servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà,
al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque
giorni, informare l’ADV delle eventuali variazioni relative al numero
dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si
rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con
particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-95,n.111,
relativo all’ “Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” “
Le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione non rientrano
nella normativa di legge prevista per le gare d’appalto.
APPENDICE:
Nota 1 – Art. 11, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 – Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente
prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di
calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10%
del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2,
l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme
già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che
precedono la partenza.
Nota 2 - Art.7, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 - Elementi del
contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto contiene i seguenti elementi:
a. destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date
di inizio e fine,
b. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione
all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il
contratto;
c. prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti
ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d. importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo,
da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il
pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra
ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono
allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
f. presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui
all’art.21;
g. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo
della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità
all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;
i. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide
turistiche;
l. termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell’annullamento del viaggio per la mancata
adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
m. accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti
tra l’organizzatore o il venditore e il
consumatore al momento della prenotazione;
n. eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del
contratto ad un terzo;
o. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria
scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui
all’art.12.
Nota 3 - artt.1 e 5, Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio
e dell’Artigianato
del 23 luglio 1999, n. 349
(relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico)
Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione
1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo
nazionale di garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico istituito dall’articolo 21 del decreto legislativo
n.111/1995, di seguito denominato
Fondo.
2. Compito del Fondo è quello di :
a. assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso
di fallimento del venditore o
dell’organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi
soggetti, tale da non consentire, in
tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
b. organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel caso
in cui si verificano le circostanze di cui
al punto a ;
c. assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno
all’organizzatore.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto
turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato
nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore in possesso
di regolare autorizzazione.
… omissis …
Art. 5 - Domanda per l’intervento del Fondo fuori dei casi d’urgenza
1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di
garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo
nazionale di garanzia.
2. La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la
conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi
del diritto di rivalsa, è corredata da:
a. contratto di viaggio in originale;
b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta
all’agenzia di viaggio;
c. ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi
pattuiti.
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