TAR DEL LAZIO: LEGITTIMO IL DOPPIO PUNTEGGIO DI MONTAGNA
Data: Mercoledì, 03 maggio 2006 ore 00:42:09 CEST
Argomento: Comunicati


Tar del Lazio: “Legittimo il doppio punteggio”.

Depositata in cancelleria un’altra sentenza

da  vincenzobrancatisano.it, 2/5/2006

 

1 maggio 2006 – E’ stata depositata in cancelleria una nuova sentenza del Tar del Lazio con la quale sono stati bocciati l’anno scorso i ricorsi contro il doppio punteggio per il servizio svolto in montagna dai precari della scuola.

Dal testo della sentenza, molto simile a un altro già noto, emerge che il legislatore bene ha fatto a introdurre il doppio punteggio, poiché frutto di una non sindacabile né irrazionale scleta legislativa. “Va sottolineato”, scrive il Tar, “che nessun affidamento tutelabile poteva essersi consolidato in capo ai soggetti iscritti in graduatoria, nel mantenimento del pregresso sistema di valutazione dei servizi, in quanto riferibile a graduatorie permanenti e dunque sempre suscettibile di modificazione”.

Peraltro, aggiunge il Tar, “tale modificazione dei criteri valutativi non ha comportato alcuna lesione della par condicio degli aspiranti (in quanto la categoria di docenti enucleata con riferimento al sevizio prestato in zona svantaggiata non è assimilabile alla restante platea di docenti) ed appare comunque giustificata da non illogiche finalità di compensazione di servizi svolti, secondo l’id quod plaerumque accidit, in condizioni di disagio. Qui di seguito, il testo della sentenza.

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,

sezione terza bis,

Sentenza 1317/2006

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione III bis

 

SENTENZA

sul ricorso n. 9512/04, proposto dai sigg. T. .K. ed altri , rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo Salerni e Francesca De Liberato ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale Carso n. 23;

contro

- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Vincenzo Nunziata) presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

dei sigg. B.C. e V. P., non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

dei provvedimenti adottati dal M.I.U.R – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola (nota n. 29 del 3.6.2004; D.D.G. 7.6.2004; D.D.G. 29.7.2004; nota n. 338 del 29.7.2004) concernenti la valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, nonché della tabella di valutazione dei titoli annessa alla L. 186/2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del M.I.U.R;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, nella camera di consiglio del 16 giugno 2005 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono docenti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, sia ai fini dell’immissione in ruolo che per l’assegnazione degli incarichi di supplenza nelle scuole statali.

A seguito della recente approvazione della legge n. 143 del 4 giugno 2004, che ha rivisto i criteri di valutazione dei titoli del personale docente, la Direzione Generale per il Personale della Scuola, riguardo alla specifica questione della valutazione del servizio prestato in scuole di montagna, ha adottato una disciplina applicativa che i ricorrenti ritengono lesiva dei propri diritti. A loro avviso, infatti, l’indiscriminato allargamento della nozione di scuola di montagna, l’estensione retroattiva della relativa super-valutazione del servizio prestato antecedentemente all’entrata in vigore della legge 143/2004 e l’omessa limitazione della stessa entro i dodici punti annui, comporterebbero un generale rimescolamento delle graduatorie permanenti. Verrebbero, così, travolte le consolidate aspettative dei ricorrenti, che non vantano servizio nei comuni indicati nell’elenco ministeriale, a tutto vantaggio di colleghi che, in maniera del tutto fortunosa, hanno insegnato in passato in tali sedi.

In particolare i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge (D.L.vo 16.4.1994 n. 297, art. 401; L. 3.5.1999 n. 124, art. 2; L. 20.8.2001 n. 333; art. 11 delle preleggi; D.M. 25.5.2000 n. 201, art. 3); eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di proporzionalità, illogicità.
2) illegittimità costituzionale delle norme primarie da cui sono scaturiti i provvedimenti gravati, per violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.), tenuto conto che non è stato attribuito alcun punteggio aggiuntivo ai docenti di ruolo e a quelli di prima e seconda fascia.
L’art. 2 della L. n. 90 del 1957 prescrive che siano le amministrazioni scolastiche provinciali (oggi Centri Servizi Amministrativi) ad individuare le scuole che debbono essere considerate come situate in zona disagiata, inserendole in un apposito elenco da sottoporre a revisione triennale.
Trattasi di una disciplina dotata di coerenza e logicità che, ai fini dell’attribuzione di rilevanti benefici ai docenti che insegnano nelle cc.dd. scuole di montagna, contemperano il criterio meramente altimetrico con il riscontro di effettive e persistenti condizioni di disagio delle sedi di servizio e, allo stesso tempo, rimettono la relativa individuazione agli organi locali dell’amministrazione scolastica che, come tali, sono maggiormente in grado di effettuare i necessari riscontri.

La recente legge (oltre ad allargare la nozione di scuola di montagna alle scuole di ogni ordine e grado e non più alle sole scuole elementari, come nella disciplina del 1957 ) si è limitata a precisare, con specifico riguardo al requisito altimetrico che, a prescindere dalla distribuzione territoriale dei cc.dd. comuni di montagna (che possono anche trovarsi soltanto per una loro parte a quota 600 metri), la scuola di servizio deve, comunque, trovarsi in una specifica località situata sopra i seicento metri dal livello del mare. Rappresenta questa un’opportuna precisazione che impedisce eventuali disparità di trattamento a favore di chi abbia inseguano in un comune definito di montagna ma in scuole che, in dipendenza della disomogeneità altimetrica del comune stesso, si trovino, in realtà, a quote modeste.

Pertanto, alla luce del combinato disposto delle leggi 90/1957 e 341/2004, il Ministero avrebbe dovuto sollecitare, con apposita circolare, i vari Centri Servizi Amministrativi ad aggiornare i già esistenti elenchi delle scuole elementari di montagna (in modo da tenere conto della già analizzata precisazione, relativa al requisito altimetrico, introdotta dalla legge del 2004) e ad approntare analoghi elenchi anche per le scuole di diverso ordine e grado, mediante l’individuazione di quelle che, oltre alla collocazione altimetrica, si trovassero in una zona effettivamente disagiata;

Il M.I.U.R., resistendo al gravame, ne chiede il rigetto per infondatezza.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che i provvedimenti per cui è controversia contengono solo indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 97/2004 e relativa legge di conversione, senza introdurre in proposito disposizioni innovative; il che sarebbe stato contrario ai principi che regolano il sistema di gerarchia delle fonti.

Infatti, le stesse disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge n.97/2004[1]– il quale, stante la sua chiarezza, non può essere interpretato che attraverso l’elemento filologico sulla base delle regole contenute nell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile – non possono che essere intese in senso letterale, e cioè nel senso della rideterminazione dell’intera graduatoria, ultimo scaglione, sulla base dei nuovi punteggi stabiliti nella tabella allegata al decreto medesimo.

Il principio dell’integrale rideterminazione della graduatoria (a decorrere peraltro dall’anno scolastico 2004/2005), va tuttavia letto anche alla luce della norma d’interpretazione dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 97/2004 contenuta nell’art. 8 nonies, comma 2, della legge n. 186/2004 [2], il quale chiarisce che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione è da riferirsi, limitatamente ai titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003/2004.

Ciò premesso, non sussiste, ad avviso del Collegio, violazione dei principi costituzionali in tema d’irretroattività della legge.

Anzitutto, per quanto attiene ai titoli di servizio, non vi è alcuna retroattiva rideterminazione di punteggi acquisiti, in quanto la nuova tabella e i nuovi punteggi sono applicabili solo ai servizi prestati nel corso dell’anno scolastico appena terminato, e non a quelli già precedentemente valutati. In ogni caso la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 4 agosto 2003, n. 291; 4 novembre 1999, n. 416) ha chiarito la portata ed i limiti del principio d’irretroattività della legge, di cui all’art. 11 delle preleggi, specificando che esso, al di fuori della materia penale, non ha dignità costituzionale: pertanto, in ambito civile e amministrativo, il principio non vincola il legislatore ordinario, il quale ben può adottare norme di legge con efficacia retroattiva, purché nel rispetto del principio di ragionevolezza e con la limitazione della salvaguardia dei "diritti quesiti".

Orbene, nel caso in esame non può affermarsi che il mutamento dei criteri di valutazione incida su diritti quesiti, posto che l’inserimento in graduatoria non è di per sé costitutivo di diritti soggettivi perfetti, ma solo di legittime aspettative. Al riguardo è stata la medesima Corte costituzionale (sent. n. 168 dell’11 giugno 2004), pronunciando proprio in tema di legittima modifica con effetto retroattivo di posizioni acquisite per effetto dell’inserimento in graduatorie permanenti, a puntualizzare che "di ben diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nella attualità dal diritto alla sua permanenza – ius in officio – rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in graduatoria)". Appare dunque evidente che nella specie non vi è stata alcuna violazione del principio fissato con l’art. 11 delle preleggi, atteso che il mutamento dei punteggi non è suscettibile di intaccare posizioni definitivamente acquisite nella sfera giuridica e patrimoniale degli interessati.

Per altro verso, proprio il carattere permanente delle graduatorie rende necessario il loro periodico aggiornamento che va operato secondo un criterio di logica comune prima che giuridica, sulla base della normativa vigente al momento in cui concretamente interviene l’operazione di adeguamento, e quindi dell’ultima attività provvedimentale svolta dalla P.A., e non già con riferimento alla normativa in vigore al momento della prima compilazione di dette graduatorie. Ove così non fosse, dovrebbe pervenirsi alla illogica conclusione che il legislatore, attraverso l’istituzione di graduatorie permanenti, abbia inteso vincolare la sua futura attività legislativa; laddove, per contro, è evidente che nel caso di situazioni in fieri, quali sono quelle scaturenti dalle graduatorie di specie, l’intervento legislativo deve ritenersi pur sempre possibile.

Va poi considerato che le graduatorie in questione sono regolate dal criterio dell’inserimento "a pettine" dei nuovi aspiranti, criterio che per sua stessa natura non assicura ad alcuno il mantenimento della propria posizione in graduatoria e l’inalterabilità di quest’ultima.

Non a caso, l’art. 2, comma 3, della l. 20 agosto 2001, n. 333 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 3 luglio 2001, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002), espressamente specifica che l’art. 401 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) come sostituito dall’art. 1 comma 6 della precitata legge n. 124/1999, si interpreta nel senso che l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la semplice salvaguardia, in posizione di parità, dell’anzianità di iscrizione in graduatoria. Lo stesso art. 401, comma 3, del d.lgs n. 297/1994 è stato poi abrogato dall’art. 1 del decreto legge n. 97/2004 ed è perciò venuta meno ogni posizione di aspettativa tutelata al mantenimento delle posizioni di graduatoria, senza che per questo, stante il quadro legislativo previgente, possano ritenersi lese prerogative d’ordine costituzionale.

L’incisione sulla graduatoria trova, in effetti, non irrazionale giustificazione in esigenze (ampiamente esposte nella stessa relazione illustrativa dell’originario disegno di legge, Atto Senato n. 2529, successivamente trasfuso nel decreto legge n. 97/2004) di complessiva riconsiderazione della situazione delle varie categorie di aspiranti iscritti nell’ultimo scaglione delle graduatorie, e di riequilibrio delle posizioni dei diversi precariati che, per effetto dei differenti preesistenti meccanismo di valutazione, presentavano squilibri non giustificati.

Gli ulteriori motivi sono diretti a contestare la valutabilità in misura doppia del servizio prestato nelle c.d. scuole di montagna (punto B3, lettera h della tabella di valutazione, riferito al servizio nelle scuole di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari).

Sostengono i ricorrenti, per quanto attiene alle scuole di montagna, che la legge n. 143/2004 del tutto inopinatamente avrebbe richiamato la l. 1 marzo 1957, n. 90, recante "Provvedimenti a favore della scuola elementare di montagna", che prevedeva benefici per i soli insegnanti delle scuole elementari che vi prestavano servizio, in ragione dello svolgimento dell’attività d’insegnamento in zone particolarmente povere e disagiate. In realtà, la situazione socio economica è oggi completamene cambiata, perché la qualità dei detti Comuni sarebbe di molto migliorata.

Sotto altro verso, la legge n. 90/1957 sarebbe da applicare secondo il meccanismo procedurale previsto dalla legge stessa. Senza poi considerare l’iniquità che conseguirebbe dall’operatività retroattiva delle disposizioni impugnate, essendo il punteggio de quo attribuito su base di pura casualità a favore di chi si è trovato in passato a insegnare in tali località senza dovere affrontare disagi particolari.

Ancorché svolti con argomenti non privi di suggestione, i motivi vanno disattesi.

Intanto va precisato che, in ordine alla individuazione delle scuole di montagna e quindi della loro caratterizzazione ai fini del beneficio di un maggior punteggio per il servizio ivi svolto, è intervenuta la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies della legge n. 186/2004 (ai sensi del quale il servizio valutabile in misura doppia è solo quello prestato "nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola").

Orbene, come emerge dalla riportata norma di interpretazione autentica, il legislatore ha inteso attribuire la supervalutazione ai servizi prestati in Comuni "classificati di montagna" a prescindere dall’attuazione del meccanismo procedurale previsto dalla legge 90/1957.

Infatti la norma indica due soli parametri di riferimento, senza ulteriori criteri, ai fini connotativi della scuola di montagna: a) l’ubicazione della sede scolastica in Comune "classificato come di montagna"; b) l’altitudine della sede scolastica oltre i 600 metri sul livello del mare.

Quanto alla valutazione doppia dei titoli di servizio in questione, anche a partire da quelli riferibili all’anno scolastico 2003/2004, essa è frutto di una scelta di politica legislativa insindacabile in quanto non irrazionale, perché volta a valorizzare un servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà.

Circa la pretesa retroattività, poi, di tali criteri di valutazione dei servizi, si osserva che la fattispecie in questione è impropriamente ricompresa nella categoria delle norme retroattive, perché riguarda titoli di servizio non ancor valutati (quelli relativi al solo a.s. 2003/04) e non incide su situazioni ormai definite.

Va sottolineato, infine, che nessun affidamento tutelabile poteva essersi consolidato in capo ai soggetti iscritti in graduatoria, nel mantenimento del pregresso sistema di valutazione dei servizi, in quanto riferibile a graduatorie permanenti e dunque sempre suscettibile di modificazione. Peraltro tale modificazione dei criteri valutativi non ha comportato alcuna lesione della par condicio degli aspiranti (in quanto la categoria di docenti enucleata con riferimento al sevizio prestato in zona svantaggiata non è assimilabile alla restante platea di docenti) ed appare comunque giustificata da non illogiche finalità di compensazione di servizi svolti, secondo l’id quod plaerumque accidit, in condizioni di disagio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Giusti motivi inducono a compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III bis, pronunciando sul ricorso in epigrafe,

lo RESPINGE.

Compensa tra le parti spese ed onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2005, con l’intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti – Presidente

Giulio Amadio – Consigliere est.

Antonio Vinciguerra – Consigliere

Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2006






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