DEBITO FORMATIVO NON COLMATO: CONDIZIONA L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO?
Data: Sabato, 29 aprile 2006 ore 00:20:00 CEST
Argomento: Redazione


Debito formativo non colmato; assegnazione credito scolastico triennale

Domanda

. Un allievo di una classe finale non ha superato il debito formativo pregresso. Il Consiglio di classe, per l'ammissione a sostenere l'esame di Stato 2006, come dovrà procedere in presenza di mancato superamento del debito formativo dell'allievo? Come dovrà valutare tale caso per l'assegnazione del credito scolastico finale per l'anno scolastico in corso? E' comunque ammesso all'esame di Stato il suddetto allievo? Qual è la normativa vigente in merito?

Risposta

In caso di promozione con debito formativo ed, eventualmente di ammissione all'esame di Stato, va assegnato il credito formativo minimo indicato nella tabella allegata al d.P.R.323/98. L'ammissione va valutata dal consiglio di classe sulla base del profitto e dei crediti vantati dall'alunno. In ogni caso, la permanenza del debito formativo non costituisce, di per sè, presupposto per la non ammissione.







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